Riconoscimento del seminario di applicazione forense istituito con convenzione sottoscritta dal rettore dell'Universita' degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia.(GU n.248 del 23-10-1997)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"; Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la convenzione sottoscritta in data 6 maggio 1997 dal rettore dell'Universita' degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia con la quale viene istituito il seminario di applicazione forense; Letta l'istanza di riconoscimento del seminario stesso, avanzata dal rettore dell'Universita' degli studi di Perugia; Letta altresi' la nota del 18 settembre 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del seminario con delibera dell'11 settembre 1997; Ritenuto che il seminario ha indirizzo teoricopratico ed il relativo programma e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Considerato che la durata del seminario e' di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata; Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge; Decreta: E' riconosciuto il seminario di applicazione forense istituito con convenzione sottoscritta in data 6 maggio 1997 dal rettore dell'Universita' degli studi di Perugia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense. Il riconoscimento e' valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Roma, 13 ottobre 1997 Il Ministro: Flick