MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 1997 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia 1997 per la regione Puglia.
(GU n.248 del 23-10-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  I  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Puglia con il quale  l'organo medesimo ha certificato che nei
propri  territori   si  sono  verificate,  per   la  vendemmia  1997,
condizioni  climatiche sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione  del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato che la  richiesta della regione e'  diretta ad ottenere
un aumento  del titolo alcolometrico volumico  naturale non superiore
ad un grado e ad un grado e mezzo nei vari territori provinciali;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 e' consentito aumentare il
titolo alcolometrico  volumico naturale  dei prodotti  ottenuti dalle
uve  a  bacca  bianca  destinata  a dare  vini  da  tavola,  vini  ad
indicazione  geografica  tipica,  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e vini a base spumante.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite  di 1,5  gradi nella  provincia di  Bari, e  di 1  grado nelle
province di Brindisi, Foggia e Lecce.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 16 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto