MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 ottobre 1997, n. 74 

  Applicazione dell'art.  14 del  decreto-legge 31 dicembre  1996, n.
669, convertito nella legge n. 30/1997.
(GU n.248 del 23-10-1997)
 
 Vigente al: 23-10-1997  
 

                        Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
                            Segretariato generale
                        Alle  Amministrazioni  centrali  dello  Stato
                            alle  aziende  ed amministrazioni
                            automome dello Stato
                        Agli enti pubblici non economici
                        Alle ragionerie  centrali presso le
                            Amministrazioni servizi ed uffici di
                            ragioneria presso le aziende ed
                            amministrazioni autonome dello Stato
                        Alle ragionerie regionali dello Stato
                        Alle ragionerie provinciali dello Stato
                              e, per conoscenza:
                        Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
                        Alla Corte dei conti - Segretariato generale
                        All'Amministrazione centrale della Banca
                            d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro
  L'art. 14,  comma 1,  del decreto-legge n.  669 /  1996, convertito
nella legge n. 30  / 1997, ha introdotto un termine  di 60 giorni per
consentire alle  Amministrazioni pubbliche  e agli enti  pubblici non
economici l'adempimento  di provvedimenti  giurisdizionali e  di lodi
arbitrali aventi  efficacia esecutiva, inibendo al  creditore durante
tale periodo l'attivazione di  procedure per l'esecuzione forzata nei
loro confronti.
  La medesima disposizione ha stabilito, per le Amministrazioni dello
Stato, che  in assenza  di disponibilita' finanziarie  nel pertinente
capitolo,  allo   stato  in  gestione,  possa   provvedersi  mediante
l'emissione di uno speciale ordine  di pagamento rivolto al tesoriere
da regolare in conto sospeso.
  La reintegrazione dei capitoli e' posta a carico del fondo previsto
dall'art.  7  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   in  deroga   alle   prescrizioni
dell'ultimo comma del medesimo articolo.
  Cio'  premesso,  al fine  di  assicurare  la corretta  ed  uniforme
applicazione  delle disposizioni  in argomento,  si ritiene  doveroso
sottolineare che,  ricorrendo i  presupposti prefigurati  dalla norma
(provvedimenti esecutivi,  lodi arbitrali, carenze  di disponibilita'
sul   capitolo   di    pertinenza),   l'Amministrazione   interessata
contestualmente alla emissione dello  speciale ordine di pagamento le
cui caratteristiche sono state  delineate con decreto ministeriale in
data 2 aprile 1997, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5
maggio  1997,  comunica  alla   Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale  del bilancio -  Divisione VIII, per  il tramite
della  coesistente  Ragioneria   centrale,  l'importo  dello  stesso,
nonche'  il relativo  capitolo di  spesa ai  fini dell'emissione  del
decreto ministeriale  di assegnazione della somma  necessaria, tratta
dal fondo di cui  al cennato art. 7 della legge n.  468 / 1978, dando
atto che per la fattispecie medesima non risulta inoltrata, ne' e' in
corso, richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di residui
passivi perenti.
  Nell'ipotesi  di  provvedimenti  e   lodi  arbitrali  ad  efficacia
esecutiva   riguardanti  spese   delegate,  il   funzionario  curera'
l'emissione  dello  speciale   mandato  sulla  tesoreria  interessata
facendo  pervenire  la richiesta  di  assegnazione  di fondi  per  il
tramite della propria Amministrazione centrale.
  Tale adempimento riveste particolare  importanza attesa la esigenza
di verificare  la sussistenza di  risorse sul ripetuto fondo,  la cui
dotazione viene fissata con apposito articolo, con legge di bilancio,
nonche' di porre in essere  tutti gli interventi per la eliminazione,
con ogni possibile urgenza consentita, del "sospeso" di tesoreria.
  Non  sembra  superfluo  sottolineare  che  detto  fondo  assolve  a
numerose altre finalita', tutte di carattere eccezionale, pertanto la
procedura in  parola va  esperita come  extrema ratio,  nella ipotesi
cioe'  della  concreta  impossibilita', nei  termini  consentiti  (60
giorni), di effettuare i pagamenti  a carico dei pertinenti capitoli.
Si segnala inoltre  che il fondo in questione non  si palesa idoneo -
per le intuibili conseguenze sulla  gestione del bilancio dello Stato
-  a   fronteggiare  provvedimenti  esecutivi  di   notevole  entita'
conseguenti ad esposizioni debitorie  strutturali, assunte in maniera
irrituale,  per le  quali  occorrera' ricercare  soluzioni sul  piano
legislativo.
  Quanto  agli  enti  pubblici  non economici,  gli  stessi  potranno
ovviare  all'eventuale  carenza  di disponibilita'  finanziarie,  sul
pertinente  capitolo, mediante  l'adozione  di  apposite delibere  di
variazione  di bilancio  al fine  di provvedere  ai pagamenti  di che
trattasi  entro i  60 giorni  fissati  dalla norma  ed evitare  cosi'
l'indebito accollo di ulteriori oneri a carico dei propri bilanci.
                                            p. Il Ministro: Pennacchi