Applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997.(GU n.248 del 23-10-1997)
Vigente al: 23-10-1997
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato alle aziende ed amministrazioni automome dello Stato Agli enti pubblici non economici Alle ragionerie centrali presso le Amministrazioni servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro L'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 / 1996, convertito nella legge n. 30 / 1997, ha introdotto un termine di 60 giorni per consentire alle Amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici non economici l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti. La medesima disposizione ha stabilito, per le Amministrazioni dello Stato, che in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, allo stato in gestione, possa provvedersi mediante l'emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli e' posta a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo. Cio' premesso, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si ritiene doveroso sottolineare che, ricorrendo i presupposti prefigurati dalla norma (provvedimenti esecutivi, lodi arbitrali, carenze di disponibilita' sul capitolo di pertinenza), l'Amministrazione interessata contestualmente alla emissione dello speciale ordine di pagamento le cui caratteristiche sono state delineate con decreto ministeriale in data 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997, comunica alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione VIII, per il tramite della coesistente Ragioneria centrale, l'importo dello stesso, nonche' il relativo capitolo di spesa ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione della somma necessaria, tratta dal fondo di cui al cennato art. 7 della legge n. 468 / 1978, dando atto che per la fattispecie medesima non risulta inoltrata, ne' e' in corso, richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti. Nell'ipotesi di provvedimenti e lodi arbitrali ad efficacia esecutiva riguardanti spese delegate, il funzionario curera' l'emissione dello speciale mandato sulla tesoreria interessata facendo pervenire la richiesta di assegnazione di fondi per il tramite della propria Amministrazione centrale. Tale adempimento riveste particolare importanza attesa la esigenza di verificare la sussistenza di risorse sul ripetuto fondo, la cui dotazione viene fissata con apposito articolo, con legge di bilancio, nonche' di porre in essere tutti gli interventi per la eliminazione, con ogni possibile urgenza consentita, del "sospeso" di tesoreria. Non sembra superfluo sottolineare che detto fondo assolve a numerose altre finalita', tutte di carattere eccezionale, pertanto la procedura in parola va esperita come extrema ratio, nella ipotesi cioe' della concreta impossibilita', nei termini consentiti (60 giorni), di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli. Si segnala inoltre che il fondo in questione non si palesa idoneo - per le intuibili conseguenze sulla gestione del bilancio dello Stato - a fronteggiare provvedimenti esecutivi di notevole entita' conseguenti ad esposizioni debitorie strutturali, assunte in maniera irrituale, per le quali occorrera' ricercare soluzioni sul piano legislativo. Quanto agli enti pubblici non economici, gli stessi potranno ovviare all'eventuale carenza di disponibilita' finanziarie, sul pertinente capitolo, mediante l'adozione di apposite delibere di variazione di bilancio al fine di provvedere ai pagamenti di che trattasi entro i 60 giorni fissati dalla norma ed evitare cosi' l'indebito accollo di ulteriori oneri a carico dei propri bilanci. p. Il Ministro: Pennacchi