MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
  di  produzione  dei vini  a  denominazione  di origine  controllata
  "Colli  di Conegliano"  e proposta  della relativa  integrazione al
  disciplinare di produzione.
(GU n.253 del 29-10-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  una  modifica  al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Colli  di Conegliano", ha espresso  parere favorevole al
suo  accoglimento proponendo  ai  fini  dell'emanazione del  relativo
decreto  ministeriale, la  proposta di  modifica del  disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno  essere inviate dagli interessati  al Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini - entro trenta giorni  dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano"
  Il terzo comma dell'art. 8  del disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di origine  controllata  "Colli  di Conegliano"  e'
sostituito per intero dal testo seguente:
  "Per l'immissione al consumo  del tipo (Refrontolo passito) possono
essere  utilizzate  unicamente  bottiglie tradizionali  di  vetro  di
capacita' 0.35, 0.50, 0.75 litri".