Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" e proposta della relativa integrazione al disciplinare di produzione.(GU n.253 del 29-10-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere una modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" Il terzo comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" e' sostituito per intero dal testo seguente: "Per l'immissione al consumo del tipo (Refrontolo passito) possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacita' 0.35, 0.50, 0.75 litri".