PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 ottobre 1997 

  Integrazione all'ordinanza  n. 2556 del 16  aprile 1997 concernente
il  termine  per  il  completamento  degli  interventi  gia'  avviati
ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella
laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2698).
(GU n.259 del 6-11-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Vista l'ordinanza  n. 2318/FPC in  data 23 aprile  1993, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  98 del  24
aprile  1993  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente
interventi urgenti intesi a fronteggiare  la situazione di pericolo e
a  evitare  maggiori danni  derivanti  dal  grave inquinamento  della
laguna di Orbetello;
  Vista l'ordinanza n. 2556 in  data 16 aprile 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 97  del 28  aprile
1997, concernente modificazioni e integrazioni all'ordinanza 2459 del
13 agosto 1996, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 193 del 19 agosto 1996;
  Vista la nota  n. 292 / 4 in  data 19 giugno 1997, con  la quale il
dott.  Adalberto   Minucci,  commissario  delegato,  ha   chiesto  la
concessione delle deroghe al decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
  Vista  la nota  del  Ministero  dell'ambiente n.  23309  in data  8
ottobre 1997;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                            Articolo unico
  All'art.  3  dell'ordinanza n.  2556  in  data  16 aprile  1997  e'
aggiunto il seguente comma:
  " 3.  Il commissario Minucci  per l'esecuzione degli  interventi di
cui al comma 2 dell'art.  1, e' autorizzato ad adottare provvedimenti
anche in deroga all'art. 6 lettera  m), e all'art. 28 primo periodo e
comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano