UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.262 del 10-11-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto - legge 20 giugno 1935,  n. 1071 convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382:
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 recante la  riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'8  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del  7 novembre 1996, recante modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  al corso  di
laurea in scienze naturali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
nella seduta del 19 giugno 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli dal  288 al  291 -  titolo IX  - facolta'  di scienze
matematiche, fisiche e naturali, corso  di laurea in scienze naturali
vengono soppressi e sostituiti dai nuovi  articoli dal 288 al 290 con
conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
                              Titolo IX
                   FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE
                         FISICHE E NATURALI
                 Corso di laurea in scienze naturali
                              Art. 288.
         Durata e articolazione generale del corso di laurea
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di  legge. La  durata  degli studi  del corso  di  laurea in  scienze
naturali e' fissata  in quattro anni, articolati in  un primo biennio
dedicato  esclusivamente alla  formazione di  base ed  in un  secondo
biennio dedicato in  parte al completamento della  formazione di base
ed in parte alla preparazione specialistica.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  puo' articolare  ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didattica formativa  comportera' un  totale di  almeno
1440 ore  di preparazione di  base e di  almeno 480 ore  di specifica
preparazione nelle materie di indirizzo.
  Parte dell'attivita' pratica nonche'  la preparazione della tesi di
laurea potra' essere svolta anche  presso laboratori e centri esterni
sotto la responsabilita' di un docente del corso.
  L'attivita' didattica formativa e'  di norma organizzata sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno  ottanta ore  o semiannualita'  di quaranta  ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta ore,  per un massimo equivalente a tre  moduli o 120 ore,
impartiti da  piu' insegnanti e  comunque con un unico  esame finale.
Della commissione  di esame  faranno parte  tutti gli  insegnanti del
corso integrato.
  Durante il  primo biennio  del corso di  laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la  conoscenza pratica  e  la  comprensione della  lingua
inglese. Le modalita' di  accertamento saranno definite dal consiglio
di corso di laurea.
  Lo studente,  durante il  biennio di  base, dovra'  frequentare due
corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno
di scienze della terra, per non meno di complessive 80 ore.
  Sono pevisti tre indirizzi:
    A) Gestione della natura e delle sue risorse
    B) Didattico
    C) Paleobiologico
  Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura
didattica potra'  decidere l'accorpamento dei due  corsi dello stesso
settore scientifico -  disciplinare o della stessa  area didattica in
un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione, il
numero degli esami  convenzionali sara' limitato ad un  massimo di 23
di  cui 17  relativi  agli insegnamenti  di base  e  6 relativi  agli
insegnamenti di indirizzo.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale,  sotto la  guida del  relatore designato  dal corso  di
laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in  scienze   naturali,  indipendentemente   dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
                              Art. 289.
             Articolazione specifica del corso di laurea
  A) Corsi introduttivi integrati
  I corsi  introduttivi integrati, la cui  frequenza e' obbligatoria,
hanno  lo  scopo di  favorire  un  piu' immediato  inserimento  dello
studente nell'iter degli studi. I  corsi sono attuati con il concorso
di  piu' docenti  delle discipline  interessate e  non danno  luogo a
titolarita'.
  Il consiglio  della struttura  didattica, nell'organizzare  i corsi
integrati, indichera' anno per anno,  un coordinatore per ciascuno di
essi,  scelto  tra  i  docenti  impegnati nei  cicli  di  lezione,  e
stabilira' le  modalita' di  frequenza e dell'accertamento  finale di
apprendimento.
  A1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi,   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) variabilita' ed ereditarieta';
    d) specie, tassonomia, evoluzione;
    e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;
    f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientifico - disciplinari dell'area E.
  A2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili e loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientifico - disciplinari dell'area D.
  B) Formazione di base
  Sono  obbligatorie le  seguenti  annualita'  nelle rispettive  aree
disciplinari:
   Area matematica: una annualita'
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
S0IB Statistica per la ricerca sperimentale.
  Area fisica: una annualita'.
  Settore: B01B Fisica.
  Area chimica: due annualita'.
  Settori:  C03X   Chimica  generale  ed  inorganica,   C05X  Chimica
organica.
  Area di scienze della vita: nove annualita'.
  Settori: E01A  Botanica, E01B Botanica sistematica,  E02A Zoologia,
E02B   Anatomia   comparata   e  citologia,   E03A   Ecologia,   E03B
Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.
  Area di scienze della terra: quattro annualita'.
  Settori:   D01A  Paleontologia   e  paleoecologia,   D01B  Geologia
stratigrafica  e  sedimentologica,  D01C Geologia  strutturale,  D02A
Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e
petrografia.
  C) Formazione di indirizzo
  Gli indirizzi saranno finalizzati all'approfondimento di conoscenze
specifiche e allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi.
  La formazione  di indirizzo  consta di sei  annualita' di  cui due,
caratterizzanti  l'indirizzo,  prelevate  da due  differenti  settori
scientifico  -  disciplinari  e  quattro, a  scelta  dello  studente,
prelevate da un elenco di  materie consigliate per ciascun indirizzo.
Tale elenco  sara' predisposto dalla struttura  didattica e approvato
dalla facolta',  in coerenza  con il  contenuto formativo  di ciascun
indirizzo; le singole  materie saranno prelevate dalle aree  A, B, C,
D, E,  G, K con  il vincolo che almeno  uno appartenga all'area  D ed
almeno uno  all'area E. L'accesso al  secondo biennio e la  scelta di
uno degli indirizzi  attivati nel corso di laurea,  e' subordinato al
superamento delle condizioni e  propedeuticita' fissate nel manifesto
degli studi.
                              Art. 290.
  La  facolta', su  proposta del  consiglio di  corso di  laurea, nel
regolamento didattico, o nel manifesto degli studi:
  a) decide l'attivazione di uno o piu' indirizzi tenendo conto della
effettiva disponibilita' di docenti  in rapporto agli insegnamenti da
impartire,  nonche'  delle  attrezzature  e del  numero  di  studenti
iscritti al corso di laurea;
  b)  definisce il  piano di  studi  ufficiale del  corso di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare,
  c) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
integrati,  accorpati) che  costituiscono le  singole annualita'.  Le
denominazioni di  tali corsi  dovranno essere scelte  all'interno dei
settori   scientifico    -   disciplinari   con    l'aggiunta   delle
qualificazioni atte ad  identificare il livello e  il contenuto degli
insegnamenti;
  d)  sceglie le  discipline  rispettando le  indicazioni  di cui  al
precedente art. 289;
  e) ripartisce il  monte ore di ciascuna area tra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni  corso la frazione destinata alle
attivita' teorico - pratiche;
  f) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata o accorpata;
  g) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e  quali  e  quanti esami  dovra'  aver
superato  al   fine  di  ottenere  l'iscrizione   all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeucita';
  h)  stabilisce  i  corsi   caratterizzanti  e  quelli  consigliati,
relativi a  ciascun indirizzo del  secondo biennio e  degli eventuali
orientamenti attivati;
  i)  fissa le  modalita'  di organizzazione  dei corsi  introduttivi
integrati e  le attivita'  teorico - pratiche  da svolgersi  nel loro
ambito.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 11 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Calzoni