MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 settembre 1997 

  Determinazione   del  canone   per  l'effettuazione   del  servizio
televideo.
(GU n.260 del 7-11-1997)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale,  di  bancoposta  e delle  telecomunicazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  il decreto-legge  28 agosto  1993, n.  323, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1993, n. 422;
  Visto il  decreto-legge 1  dicembre 1993,  n. 487,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visto il  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 545,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto il  regolamento di attuazione  della legge 6 agosto  1990, n.
223, emanato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  27 marzo
1992, n. 255;
  Visto  il decreto  interministeriale  3 agosto  1984  - Scelta  del
sistema per  il servizio  sperimentale di  televideo e  modalita' per
l'immissione in commercio dei televisori per televideo;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto  1984 con il quale la RAI e'
stata   autorizzata  per   l'apertura   al   pubblico  del   servizio
sperimentale di televideo;
  Considerata  l'opportunita'  di   autorizzare  l'effettuazione  del
servizio  sperimentale di  televideo  in capo  ai soggetti  esercenti
l'attivita' di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale
e locale che abbiano inoltrato richiesta in tal senso;
  Ritenuta  altresi'  la  necessita',  al  fine  del  rilascio  delle
anzidette autorizzazioni, di fissare  i canoni per l'espletamento del
servizio di  televideo in via  sperimentale da parte  delle emittenti
radiotelevisive private operanti in ambito nazionale e locale;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  La trasmissione  di messaggi e  dati finalizzati a  fornire servizi
all'utenza   da  parte   delle   emittenti  radiotelevisive   private
legittimamente operanti  sulla base  della legge  31 luglio  1997, n.
249, e' soggetta al pagamento di un canone determinato in misura pari
al 10  per cento del  canone di concessione  dovuto su base  annua da
ciascuna emittente per l'esercizio della rispettiva concessione.
  Il  presente decreto  viene inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 9 settembre 1997
                                               Il Ministro: Maccanico
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 54