Determinazione del canone per l'effettuazione del servizio televideo.(GU n.260 del 7-11-1997)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il decreto-legge 28 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255; Visto il decreto interministeriale 3 agosto 1984 - Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo e modalita' per l'immissione in commercio dei televisori per televideo; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984 con il quale la RAI e' stata autorizzata per l'apertura al pubblico del servizio sperimentale di televideo; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'effettuazione del servizio sperimentale di televideo in capo ai soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale e locale che abbiano inoltrato richiesta in tal senso; Ritenuta altresi' la necessita', al fine del rilascio delle anzidette autorizzazioni, di fissare i canoni per l'espletamento del servizio di televideo in via sperimentale da parte delle emittenti radiotelevisive private operanti in ambito nazionale e locale; Decreta: Articolo unico La trasmissione di messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza da parte delle emittenti radiotelevisive private legittimamente operanti sulla base della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' soggetta al pagamento di un canone determinato in misura pari al 10 per cento del canone di concessione dovuto su base annua da ciascuna emittente per l'esercizio della rispettiva concessione. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1997 Il Ministro: Maccanico Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997 Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 54