ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

COMUNICATO

Regolamento   generale   per   la   partecipazione   alle  iniziative
organizzate dall'ICE
(GU n.261 del 8-11-1997)

                               Art. 1.
                              Premessa
  Le  iniziative  sono  organizzate dall'Istituto  nel  quadro  della
politica di  promozione del  prodotto italiano all'estero  decisa dal
Ministero   del   commercio   con  l'estero.   Le   decisioni   prese
dall'Istituto sono  quindi dirette  a promuovere  e tutelare,  in via
prioritaria,   l'immagine   dell'Italia  in   generale,   l'interesse
collettivo e la riuscita complessiva dell'iniziativa.
                               Art. 2.
                            Partecipazione
  Sono  ammesse  a  partecipare  le  aziende  italiane,  regolarmente
registrate   presso    le   CCIAA,   che    rispondono   direttamente
dell'osservanza  delle norme  di partecipazione  da parte  dei propri
incaricati  o  rappresentanti  in   loco.  Sono  altresi'  ammessi  a
partecipare organismi italiani  quali federazioni, associazioni, enti
pubblici  e privati  e consorzi.  La richiesta  di partecipazione  da
parte di  tali organismi viene considerata  come "domanda collettiva"
di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta
in  volta  concordati  con  l'Istituto in  sede  di  ammissione  alla
manifestazione.  Anche  per tali  soggetti,  nonche'  per le  aziende
ammesse loro tramite,  valgono tutte le norme  contenute nel presente
"Regolamento" unitamente  a quelle contenute nelle  circolari emanate
dall'Istituto  per  la  specifica iniziativa.  Il  termine  "azienda"
indicato nel  presente "Regolamento" vale  anche per gli  organismi e
soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in
riferimento.
                               Art. 3.
                 Domanda di ammissione ed esclusioni
  L'adesione all'iniziativa  puo' essere avanzata  esclusivamente con
l'inoltro del  modulo "domanda  di ammissione". Lo  stampato, fornito
dall'Istituto, deve  essere restituito  entro i termini  indicati per
ogni   specifica   iniziativa.    Sono   prese   in   considerazione,
prioritariamente, le  "domande di  ammissione" pervenute  nei termini
stabiliti, debitamente compilate e  sottoscritte. Per quanto riguarda
la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Istituto
o la data  di trasmissione risultante sul telefax.  Le domande devono
essere  sottoscritte  dal   rappresentante  legale  dell'azienda  con
l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. L'Istituto
si riserva  la facolta' di  accettare le  domande di ammissione  e di
accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse
contenute, senza  privilegio alcuno per i  partecipanti alle edizioni
precedenti. Sono  escluse le aziende  che: non  sono in regola  con i
pagamenti dovuti  all'Istituto; non  si sono attenute  a disposizioni
impartite in  precedenti occasioni  o hanno assunto  un comportamento
tale da recare pregiudizio al  buon nome dell'Istituto o all'immagine
dell'Italia;  non hanno  dimostrato sufficiente  serieta' commerciale
causando lamentele  o proteste giustificate da  parte degli operatori
locali; non hanno  osservato norme e regolamenti  imposti dai singoli
enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del
Paese  ospitante;  hanno  utilizzato  abusivamente  marchi  di  altre
aziende. In ogni caso  l'eventuale mancato accoglimento della domanda
di   ammissione   sara'   comunicato  all'azienda   interessata   con
l'indicazione dei relativi motivi.
                               Art. 4.
                       Quota di partecipazione
  La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle
spese  da sostenere  per la  realizzazione dell'iniziativa  e non  e'
quindi riferibile  a singole prestazioni. Tale  quota, indicata nella
circolare relativa  alla specifica iniziativa, e'  definita a forfait
oppure, in caso di fiere o mostre,  parametrata ai mq o ai "moduli" e
non e' comprensiva  dell'IVA, ove dovuta. La  quota di partecipazione
potra', per  cause sopravvenute, essere  soggetta ad aumenti.  Con la
firma della "domanda di ammissione"  l'azienda si impegna a sostenere
tale eventuale maggiore onere sempre  che esso sia contenuto entro un
massimo   del   10%.  Le   prestazioni   comprese   nella  quota   di
partecipazione sono indicate nella  circolare relativa alla specifica
iniziativa.
                               Art. 5.
              Ammissione ed assegnazione area espositiva
  L'ammissione   all'iniziativa  e'   data   dall'Istituto  a   mezzo
comunicazione scritta. L'assegnazione delle  aree e degli stand viene
decisa  dall'Istituto  tenuto  conto  delle  esigenze  organizzative,
funzionali,  tecniche  -  progettuali  e  dell'ottimale  impostazione
complessiva dell'iniziativa. A  causa delle caratteristiche dell'area
o della ripartizione degli spazi  l'Istituto puo' essere costretto ad
assegnare   una  superficie   non   esattamente  corrispondente   per
dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'Istituto si riserva la
possibilita' di  modificare, ridurre e cambiare  in qualsiasi momento
l'ubicazione  e  /  o  le  dimensioni  dell'area  assegnata,  qualora
esigenze e / o circostanze  lo richiedessero, senza diritto alcuno da
parte  dell'espositore  ad  indennita'  o risarcimenti.  In  caso  di
riduzione  della  superficie   assegnata  spettera'  all'azienda  una
proporzionale riduzione  della quota  di partecipazione  con relativo
rimborso. Non e' permesso subaffittare  o cedere a terzi la totalita'
o  parte  della  superficie  espositiva assegnata.  Non  e'  permesso
ospitare  nello  stand  altre  aziende o  esporne  i  prodotti  senza
preventivo accordo scritto con l'Istituto.
                               Art. 6.
                         Pagamenti e rimborsi
  Con la  sottoscrizione della "domanda di  ammissione", l'azienda si
impegna  a versare  l'ammontare  dovuto. Per  talune iniziative  puo'
essere  richiesto  dall'Istituto  un  anticipo  sull'importo  totale.
Trascorsi dieci  giorni dalla  data di  comunicazione dell'ammissione
all'iniziativa  tramite  fax, telex  o  telegramma  e della  relativa
assegnazione di  area espositiva l'Istituto  procedera' all'emissione
della fattura  per l'importo da  corrispondere. In tale  fattura sono
riportate  la  somma dovuta,  il  modo  ed  il termine  di  pagamento
(generalmente  entro quindici  giorni dalla  data della  fattura). In
caso di variazione di date  o annullamento dell'iniziativa, per cause
di   forza   maggiore   o  comunque   indipendenti   dalla   volonta'
dell'Istituto, l'Istituto  stesso provvedera', entro  sessanta giorni
dalla  data di  comunicazione,  al solo  rimborso  di quanto  versato
dall'azienda. In  caso di  variazione di  data la  restituzione avra'
luogo nei  limiti suindicati solo  se l'azienda non  riconfermera' la
propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento
della  quota  dovuta, decade  da  ogni  diritto di  partecipazione  e
pertanto  non  potra'  prendere  possesso  dello  stand  inizialmente
assegnato.
                               Art. 7.
            Prestazioni a carico dell'azienda espositrice
  Sono  di  norma  a   carico  dell'azienda  espositrice  che  dovra'
provvedere  in  proprio,  salvo  diversa  indicazione:  spedizioni  -
trasportoconsegna campionari  fino a  destinazione nell'area  - stand
assegnato, ed  eventuale ritorno, con operazioni  doganali e pratiche
connesse; sistemazione campionario in  esposizione all'interno area -
stand, compresa movimentazione,  apertura - chiusura immagazzinamento
imballaggi;  collegamenti elettrici,  idrici  ed  aria compressa  dal
punto di erogazione all'interno dell'area  - stand fino ai macchinari
-  apparecchiature  in  esposizione; erogazione  aria  compressa  nei
padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture
particolari e  / o aggiuntive  di allestimento - arredo  oltre quelle
indicate   per   la   specifica   iniziativa,   previo   nulla   osta
dell'Istituto; assicurazione  contro rischi trasporto, danni  e furto
campionari   e   materiali  esposti   prima,   durante   e  dopo   la
manifestazione;  viaggio e  soggiorno con  prenotazioni connesse.  Il
reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni,
fax,   telex,  ed   altre  apparecchiature   puo'  essere   richiesto
all'Istituto fermo  restando che  i relativi  costi saranno  a carico
dell'azienda partecipante.
                               Art. 8.
                  Dotazione e sistemazione areastand
  L'area e / o lo  stand, se predisposto dall'Istituto, viene fornito
secondo quanto  indicato nelle circolari della  specifica iniziativa.
Forniture   particolari  non   comprese   nelle  dotazioni   potranno
eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e
con addebito a parte. Eventuali  richieste di variazioni, modifiche o
integrazioni  presentate  in  loco potranno  essere  soddisfatte  nei
limiti  delle  possibilita',  sempre   con  addebito.  A  conclusione
dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e
gli  arredi/dotazioni  nelle  stesse  condizioni in  cui  sono  stati
consegnati.  Sono  a  carico  degli espositori  gli  eventuali  danni
causati dagli stessi. La scritta richiesta dalla azienda partecipante
per il cartello / insegna dello  stand potra' essere sintetizzata e /
o modificata  dall'Istituto laddove fosse necessario  per esigenza di
spazio  ovvero per  garantire un'uniformita'  di presentazione  della
grafica.  L'esposizione di  eventuali  manifesti,  cartelli od  altro
materiale pubblicitario  o promozionale  puo' essere  limitata ovvero
sottoposta ad autorizzazione dell'Istituto in presenza di esigenze di
decoro, di  immagine e di  rispetto delle leggi e  dell'etica vigente
nel Paese ospitante.
                                Art. 9.
                       Area/stand non allestiti
  Nel  caso  di  iniziative  in  cui  l'Istituto  procede  alla  sola
assegnazione dell'area  e /  o stand  senza allestimenti,  le aziende
partecipanti dovranno  provvedere all'allestimento e /  o arredamento
della propria area  / stand impegnandosi a  rispettare le indicazioni
organizzative   e   tempistiche   impartite  nonche'   rispettare   i
regolamenti  generali,  le  norme   di  montaggio  -  smontaggio,  di
sicurezza,  di copertura  assicurativa  ecc.,  previsti e  pubblicati
dagli enti o societa' organizzatrici della manifestazione.
                              Art. 10.
               Sistemazione e presentazione campionario
  L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la
verifica  del campionario  e la  sistemazione dello  stesso entro  il
termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna
altresi',   prima  della   chiusura  della   manifestazione,  a   non
abbandonare  lo  stand,   e  a  non  iniziare  lo   smontaggio  o  il
reimballaggio del  campionario. Il  mancato rispetto di  tale regola,
recando  un danno  all'immagine della  manifestazione e  dell'Italia,
puo'  comportare  l'esclusione  da  altre  iniziative  dell'Istituto.
L'Istituto si  riserva la  facolta' di far  ritirare dall'esposizione
quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine
della  manifestazione   o  dell'Italia,  con  i   fini  istituzionali
dell'attivita' dell'Istituto stesso, con il tema dell'iniziativa, con
i  regolamenti della  fiera o  le  leggi del  Paese in  cui ha  luogo
l'iniziativa  stessa.  E'  in  ogni  caso  vietato  esporre  prodotti
stranieri e / o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.
                              Art. 11.
                            R i n u n c e
  L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve
inoltrare immediatamente  una comunicazione scritta  all'Istituto per
mezzo telefax,  telex o telegramma.  Se la rinuncia  viene notificata
all'Istituto entro dieci giorni dalla data in cui e' stata comunicata
l'ammissione  all'iniziativa e  la  relativa assegnazione  dell'area,
nulla e' dovuto dall'azienda.  Trascorso detto termine, salvo diversa
regolamentazione   prevista  espressamente   nella  circolare   della
specifica iniziativa,  l'azienda e'  tenuta al  pagamento dell'intero
ammontare  dovuto, necessario  a  coprire  i costi  impegnati  e /  o
sopportati dall'Istituto per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo
spazio espositivo  inizialmente assegnato  all'azienda rinunciataria,
venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra / e azienda
/ e, la  prima sara' tenuta al  solo pagamento di una  penale pari al
30% dell'ammontare dovuto.
                              Art. 12.
                            R e c l a m i
  Eventuali  vizi nell'adempimento  degli obblighi  assunti dall'ICE,
dovranno  essere   immediatamente  contestati   dall'azienda  ammessa
all'iniziativa con  circostanziato reclamo scritto  all'Istituto onde
consentirne  l'accertamento, la  rimozione e  la eventuale  azione di
regresso  nei  confronti  di terzi  responsabili.  L'Istituto  potra'
rispondere degli  eventuali danni derivanti dai  vizi accertati entro
il  limite   massimo  della   quota  di   partecipazione  corrisposta
dall'azienda   per   la   specifica   iniziativa.   In   particolare,
relativamente  ai vizi  negli allestimentiarredi  dell'area -  stand,
l'azienda  dovra',  a seconda  se  gli  stessi vengano  rilevati:  al
momento della  consegna, avanzare  circostanziato reclamo  scritto al
funzionario o  tecnico ICE presenti in  loco - a pena  di decadenza -
entro  e  non  oltre  il giorno  dell'inaugurazione  della  specifica
iniziativa  (il suddetto  termine assume  valore essenziale  anche ai
fini del primo  comma dell'art. 1578 del codice civile  ed il mancato
reclamo   scritto   entro   il  termine   sopra   indicato   comporta
l'accettazione  senza   riserve  dell'area   -  stand);   durante  lo
svolgimento dell'iniziativa, comunicarli  per iscritto al funzionario
o tecnico ICE  presenti in loco -  a pena di decadenza -  entro e non
oltre   la  fine   della  manifestazione.   L'eventuale  risarcimento
derivante  dai  vizi  sopracitati   sara'  comunque  commisurato  con
riferimento  solo al  costo dei  lavori e  delle forniture  difformi,
omessi o non completati.
                              Art. 13.
                Azioni di comunicazione - Pubblicita'
  L'Istituto  pur  assicurando  la  massima attenzione  e  cura,  non
risponde di  errori ed omissioni eventualmente  occorsi nelle diverse
azioni  di comunicazione  - pubblicita'  realizzate per  la specifica
iniziativa (brochure,  catalogo ufficiale fiera,  catalogo collettiva
italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.
                              Art. 14.
            Trasporti, spedizionieri, formalita' doganali
  Per  particolari iniziative  l'Istituto si  riserva la  facolta' di
segnalare,  ad ogni  buon  fine  operativo -  logistico,  uno o  piu'
spedizionieri per l'espletamento di  tutte le operazioni connesse con
il trasporto  dei materiali espositivi, le  procedure doganali ovvero
per  l'introduzione  o  la  movimentazione  delle  merci  nell'ambito
dell'area   espositiva.   L'Istituto   non  e'   responsabile   delle
prestazioni  degli  spedizionieri  segnalati.   Il  rapporto  tra  lo
spedizioniere  e l'espositore  e' diretto.  L'espositore e'  tenuto a
rispettare le  norme doganali italiane  e quelle del Paese  nel quale
viene   realizzata    l'iniziativa   predisponendo    la   necessaria
documentazione. L'espositore e' comunque  responsabile di fronte alle
leggi del Paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o
l'esportazione di materiali  o prodotti per i quali  vigano divieti o
restrizioni.
                              Art. 15.
                            Assicurazione
  La   quota  di   partecipazione   non   comprende,  salvo   diversa
indicazione, alcuna  assicurazione. L'assicurazione  del campionario,
quando  prevista, e'  condizionata  all'invio  all'Istituto, entro  i
termini indicati, della fattura pro -  forma o altro documento da cui
risulti  la quantita',  descrizione  e valore  della merce  destinata
all'esposizione. L'Istituto  non e' responsabile per  perdite o danni
ai prodotti esposti  e / o qualsiasi altro  bene dell'espositore, dei
suoi rappresentanti, dei suoi invitati  e visitatori, come pure degli
incidenti in cui possano essere coinvolti.
                              Art. 16.
                        Organizzazione viaggi
  Per  particolari iniziative  l'Istituto si  riserva la  facolta' di
segnalare,  ad ogni  buon  fine  operativo -  logistico,  una o  piu'
agenzie  di viaggio  per  l'organizzazione del  viaggio, la  gestione
delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilita'
potra' essere addebitata all'Istituto per disservizi che si dovessero
verificare. Il rapporto tra l'agenzia e l'espositore e' diretto.
                              Art. 17.
                        Personale per lo stand
  L'Istituto  offre un  servizio di  ricerca personale  per lo  stand
(interpreti, hostess,  ecc.). Pur  assicurando la  massima attenzione
nella  scelta nessun  addebito potra'  essere mosso  all'Istituto per
eventuali  controversie  con  tali  addetti. Il  rapporto  tra  detto
personale e l'azienda e' diretto.
                              Art. 18.
                           Foro competente
  Per  le  controversie  che eventualmente  dovessero  insorgere  tra
l'Istituto e  le aziende  ammesse a partecipare  alla manifestazione,
sara' competente esclusivamente il Foro di Roma.