Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nel giorno 8 luglio 1997.(GU n.262 del 10-11-1997)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 2086/19905 in data 18 luglio 1997 del presidente della corte di appello di Roma, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nel giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: ufficio unico presso la corte di appello di Roma; ufficio unico presso il tribunale di Latina; ufficio unico presso il tribunale di Civitavecchia; ufficio unico presso il tribunale di Rieti; ufficio unico presso il tribunale di Velletri; sezione distaccata di Ceccano. Roma, 14 ottobre 1997 p. Il Ministro: Mirone