Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.264 del 12-11-1997)
Con decreto ministeriale n. 23550 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Societa' editrice lombarda, con sede in Milano e unita' di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23551 del 14 ottobre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza), unita' di Podenzano (Piacenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23552 del 14 ottobre 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Laboratori Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unita' di Trieste. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratori Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23553 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira Costruzioni, con sede in Catania e unita' in Agrigento per un massimo di un dipendente; Cagliari per un massimo di 61 dipendenti; Catania per un massimo di 175 dipendenti; Enna per un massimo di 140 dipendenti; Messina per un massimo di 191 dipendenti; Palermo per un massimo di 15 dipendenti; Roma per un massimo di un dipendente; Siracusa per un massimo di 11 dipendenti; Trapani per un massimo di due dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23554 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), unita' in provincia di Campobasso per un massimo di 31 dipendenti; unita' in provincia di Catania per un massimo di 406 dipendenti; unita' in provincia di Macerata per un massimo di 12 dipendenti; unita' in provincia di Ravenna per un massimo di 14 dipendenti; unita' in provincia di Roma per un massimo di 6 dipendenti; unita' nella provincia di Caltanissetta per un massimo di 2 dipendenti; unita' nella provincia di Enna per un massimo di 44 dipendenti; unita' nella provincia di Messina per un massimo di 386 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 26 marzo 1997 al 25 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1997 al 25 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23555 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino) per un massimo di 13 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23556 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane Prata P. V. (Avellino) per un massimo di 36 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23557 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martelli Elettrotecnica Italiana, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' in S. Giuliano Milanese (Milano) per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23558 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unita' in Gardone Val Trompia (Brescia) per un massimo di 74 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1997 al 9 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 ottobre 1997 al 9 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23559 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.L. sede in Roma e unita' in Roma, per un massimo di 76 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23532 del 14 ottobre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995, della ditta S.r.l. I.S.M.A., con sede in Sorgono (Nuoro) e unita' di Sorgono (Nuoro). Art. 3-bis, legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.S.M.A. con sede in Sorgono (Nuoro) e unita' di Sorgono (Nuoro) per il periodo dal 3 dicembre 1994 al 25 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23533 del 14 ottobre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vicenza) e unita' di Borgosesia (Vicenza). Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vicenza) e unita' di Borgosesia (Vicenza) per il periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 5 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23534 del 14 ottobre 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 9 settembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unita' di Latina, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unita' di Latina, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Servizi Tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Servizi Tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 n. 22228/6 vista la nota della dir. gen.le lavoro - settore pol. lavoro Roma. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 28 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano e unita' in loc. Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena), per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1996 con decorrenza 28 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23535 del 14 ottobre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unita' di Trivero Ponzone (Biella). Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 e del 9 settembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unita' di Trivero Ponzone (Biella), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unita' di San Giorgio Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23536 del 14 ottobre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 gennaio 1997, della ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e'' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 gennaio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1996, con decorrenza 17 gennaio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1997, n. 22290. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23537 del 14 ottobre 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone). Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1997, con decorrenza 17 febbraio 1997; 2) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di S. Polo di Podenzano (Piacenza). Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unita' di S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23538 del 14 ottobre 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 22 marzo 1997 al 21 settembre 1997, della ditta S.p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unita' di Campiglia Marittima (Livorno). Parere comitato tecnico del 17 settembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 22 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unita' di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 22 marzo 1997 al 21 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1997, con decorrenza 22 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23539 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1997, n. 23196/4. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23540 del 14 ottobre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997, con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono (Milano), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unita' di Tradate e Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 30 marzo 1997; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (grupp Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 6 marzo 1997; Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23541 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 settembre 1997, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza, per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23542 del 14 ottobre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unita' di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 27 luglio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unita' di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23543 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 7 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 7 giugno 1997 al 6 settembre 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 7 settembre 1997 al 6 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 luglio 1997, come da protocollo dello stesso.