MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.264 del 12-11-1997)

  Con decreto  ministeriale n. 23550  del 14 ottobre 1997,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 15
ottobre  1996,   e'  prorogata  la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. S.E.L. Societa' editrice  lombarda, con sede
in  Milano e  unita' di  Milano e  Paderno Dugnano  (Milano), per  il
periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale   previdenza  giornalisti   italiani  sono   autorizzati  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 23551 del 14 ottobre 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 16 settembre  1996 al 15 marzo 1997, della  ditta S.p.a. Gabbiani
G.D.G.,  con  sede  in  Podenzano  (Piacenza),  unita'  di  Podenzano
(Piacenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede
in  Podenzano (Piacenza)  e unita'  di Podenzano  (Piacenza), per  il
periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 16
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23552  del 14 ottobre 1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Laboratori
Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unita' di Trieste.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.  Laboratori   Diaco
Biomedicali, con sede in Trieste e  unita' di Trieste, per il periodo
dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 maggio  1996 con  decorrenza 1
aprile 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23553 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Ira  Costruzioni,  con sede  in
Catania  e unita'  in  Agrigento  per un  massimo  di un  dipendente;
Cagliari per un  massimo di 61 dipendenti; Catania per  un massimo di
175 dipendenti; Enna per un massimo di 140 dipendenti; Messina per un
massimo di 191  dipendenti; Palermo per un massimo  di 15 dipendenti;
Roma per un  massimo di un dipendente; Siracusa per  un massimo di 11
dipendenti; Trapani per un massimo di due dipendenti, e' prorogata la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  dal  18
luglio 1997 al 17 gennaio 1998.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23554 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Costanzo,  con  sede  in
Misterbianco  (Catania), unita'  in  provincia di  Campobasso per  un
massimo  di 31  dipendenti; unita'  in  provincia di  Catania per  un
massimo di  406 dipendenti;  unita' in provincia  di Macerata  per un
massimo  di 12  dipendenti; unita'  in  provincia di  Ravenna per  un
massimo di 14 dipendenti; unita' in  provincia di Roma per un massimo
di  6 dipendenti;  unita'  nella provincia  di  Caltanissetta per  un
massimo  di 2  dipendenti;  unita'  nella provincia  di  Enna per  un
massimo di  44 dipendenti; unita'  nella provincia di Messina  per un
massimo  di  386  dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  dal 26  marzo  1997  al  25
settembre 1997.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 26 settembre 1997 al 25 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23555 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Hitec Campania (Gruppo Mandelli),
con  sede  in  Montefredane   (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane
(Avellino)  per  un  massimo  di   13  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23556 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Prometa, con sede in Montefredane
(Avellino) e  unita' in  Montefredane Prata P.  V. (Avellino)  per un
massimo  di  36  dipendenti,   e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 15 settembre
1997 al 14 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23557 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Martelli Elettrotecnica Italiana,
con sede  in S. Giuliano  Milanese (Milano)  e unita' in  S. Giuliano
Milanese (Milano) per un massimo  di 19 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 27
luglio 1997 al 26 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23558 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Vincenzo Bernardelli, con sede in
Gardone  Val  Trompia  (Brescia)  e unita'  in  Gardone  Val  Trompia
(Brescia)  per  un  massimo  di  74  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 10 aprile 1997 al 9 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
ottobre 1997 al 9 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23559 del 14 ottobre 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.L.  sede in Roma e unita' in
Roma,  per   un  massimo   di  76   dipendenti,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
gennaio 1998 al 1 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23532 del 14 ottobre 1997, e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo  dal  26
settembre 1994  al 25  marzo 1995, della  ditta S.r.l.  I.S.M.A., con
sede in Sorgono (Nuoro) e unita' di Sorgono (Nuoro).
  Art. 3-bis, legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. I.S.M.A.  con sede in Sorgono (Nuoro) e
unita' di  Sorgono (Nuoro) per il  periodo dal 3 dicembre  1994 al 25
marzo 1995.
  Istanza aziendale presentata il 10  dicembre 1994 con decorrenza 26
settembre 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23533 del 14 ottobre 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
5 agosto 1997  al 4 febbraio 1998, della ditta  S.p.a. Manifattura di
Valduggia, con  sede in Borgosesia  (Vicenza) e unita'  di Borgosesia
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta  con decreto
ministeriale del 24  luglio 1997 con effetto dal 5  febbraio 1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Manifattura di Valduggia,  con sede in Borgosesia  (Vicenza) e unita'
di  Borgosesia (Vicenza)  per  il  periodo dal  5  agosto  1997 al  4
febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 5
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23534 del 14 ottobre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1997, della
ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede  in Latina Scalo (Latina) e unita'
di Latina.
  Parere comitato tecnico del 9 settembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Nuova Dublo,  con sede in
Latina  Scalo (Latina)  e  unita' di  Latina, per  il  periodo dal  1
ottobre al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a.  Nuova Dublo, con sede in Latina  Scalo (Latina) e
unita' di  Latina, per il periodo  dal 1 aprile 1997  al 30 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 maggio  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al  periodo dall'11 ottobre 1995
al  10 ottobre  1996, della  ditta  S.p.a. Servizi  Tecnici -  Gruppo
Iritecna-Fintecna con sede in Roma e unita' di Roma.
  Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 7  dicembre 1994  con effetto  dall'11
ottobre 1993,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta: S.p.a. Servizi Tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in
Roma e  unita' di  Roma, per  il periodo dall'11  ottobre 1995  al 10
aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1995 con decorrenza 11
ottobre 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
25 febbraio 1997 n. 22228/6 vista  la nota della dir. gen.le lavoro -
settore pol. lavoro Roma.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 28  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28  luglio 1997 con effetto dal 28  ottobre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Bayer Biologicals, con sede in Milano e unita' in loc. Bellaria fraz.
Rosia Sovicille  (Siena), per  il periodo  dal 28  aprile 1997  al 27
ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 29  maggio 1996 con  decorrenza 28
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23535 del 14 ottobre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 16  settembre 1996  al 15 marzo  1997, della
ditta: S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unita'
di Trivero Ponzone (Biella).
  Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 e del 9 settembre 1997 -
favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Cromafil,  con sede  in
Trivero Ponzone (Biella) e unita' di Trivero Ponzone (Biella), per il
periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 16
settembre 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 24  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  24 luglio 1997 con  effetto dal 7 gennaio  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unita' di
San Giorgio Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 7 luglio 1997
al 6 gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  luglio 1997  con decorrenza  7
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23536 del 14 ottobre 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 17 gennaio
1996 al 16  gennaio 1997, della ditta a r.l.  Coop. Avicola Veronese,
con sede in Caselle di Sommacampagna  (Verona) e unita' di Caselle di
Sommacampagna (Verona).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui sopra,  e''  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta a  r.l. Coop. Avicola  Veronese, con  sede in
Caselle   di  Sommacampagna   (Verona)   e  unita'   di  Caselle   di
Sommacampagna  (Verona), per  il periodo  dal 17  gennaio 1996  al 16
gennaio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 31  gennaio 1996, con decorrenza 17
gennaio 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
maggio 1997, n. 22290.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23537 del 14 ottobre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 17 febbraio 1997 al 16  febbraio 1998, della
ditta  S.p.a. Cobarr,  con sede  in  Anagni (Frosinone)  e unita'  di
Anagni (Frosinone).
  Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni
(Frosinone) e  unita' di  Anagni (Frosinone), per  il periodo  dal 17
febbraio 1997 al 16 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 17  marzo 1997, con  decorrenza 17
febbraio 1997;
  2)  e' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996,
della  ditta S.p.a.  Cirio Polenghi  De Rica,  con sede  in Napoli  e
unita' di Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli.
  Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 13  febbraio  1996 con  effetto dal  1
gennaio 1995,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cirio  Polenghi De Rica, con sede in  Napoli e unita' di
Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli, per il periodo dal
1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1  gennaio 1996  al 31 dicembre  1996, della
ditta S.p.a. Cirio  Polenghi De Rica, con sede in  Napoli e unita' di
S. Polo di Podenzano (Piacenza).
  Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 13  febbraio  1996 con  effetto dal  1
gennaio 1995,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cirio  Polenghi De Rica, con sede in  Napoli e unita' di
S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al
30 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 29  gennaio 1996 con  decorrenza 1
gennaio 1996;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13
febbraio  1996  con  effetto  dal  1  gennaio  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Cirio Polenghi
De  Rica,  con sede  in  Napoli  e unita'  di  S.  Polo di  Podenzano
(Piacenza), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  29 luglio  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23538 del 14 ottobre 1997, e' approvata
la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al
periodo dal  22 marzo 1997 al  21 settembre 1997, della  ditta S.p.a.
Sider calce,  con sede in  Campiglia Marittima (Livorno) e  unita' di
Campiglia Marittima (Livorno).
  Parere comitato tecnico del 17 settembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  dell'8 marzo 1997 con effetto  dal 22 marzo
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Sider Calce,  con  sede in  Campiglia  Marittima (Livorno)  e
unita' di Campiglia Marittima (Livorno),  per il periodo dal 22 marzo
1997 al 21 settembre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 17 aprile 1997,  con decorrenza 22
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23539  del 14 ottobre 1997,  a seguito
dell'approvazione   della  proroga   complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28  luglio 1997, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto  ministeriale dell'11  dicembre 1996  con effetto  dal 18
ottobre 1993, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Saiag industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di
Frosinone, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 settembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1995 con  decorrenza 18
aprile 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
28 luglio 1997, n. 23196/4.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23540 del 14 ottobre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  7 luglio 1997, con  effetto dal 10 giugno  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unita' di Biassono
(Milano), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1997  con decorrenza 10
dicembre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta  con il decreto ministeriale  del 24 settembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale  del 24  settembre 1997,  con effetto  dal 30  settembre
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unita'
di Tradate e Castiglione Olona (Varese),  per il periodo dal 30 marzo
1997 al 29 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1997 con  decorrenza 30
marzo 1997;
  3)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del   7  agosto  1997,  e'   autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale del 20 giugno 1994
con  effetto  dal   6  settembre  1993,  in   favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Fag  Italia (grupp  Fag
KGS),  con  sede  in  Somma  Vesuviana (Napoli)  e  unita'  di  Somma
Vesuviana (Napoli),  per il periodo dal  6 marzo 1997 al  5 settembre
1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1997  con decorrenza  6
marzo 1997;
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23541  del 14 ottobre 1997,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale del  17 settembre  1997, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  settembre 1997,  con effetto  dal 6  maggio 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede
in Milano e unita' di Potenza, per  il periodo dal 6 novembre 1996 al
5 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 6
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23542 del 14 ottobre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997,  con  effetto dal  27 gennaio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Gilardoni, con
sede in Milano e unita' di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta
S.  Anastasia (Catania),  per il  periodo dal  27 luglio  1997 al  26
gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  5 agosto  1997 con  decorrenza 27
luglio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997,  con  effetto  dal 7  gennaio  1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Stabilimento
Stefano Johnson, con  sede in Milano e unita'  di Baranzate (Milano),
per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  15 luglio  1997 con  decorrenza 7
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23543 del 14  ottobre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 14 marzo  1997, con effetto dal 7 giugno
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.r.l.
Siricem, con sede  in Siracusa e unita' di Priolo  (Siracusa), per un
massimo  di 17  dipendenti, per  il periodo  dal 7  giugno 1997  al 6
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 7
settembre 1997 al 6 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 16 luglio 1997, come  da protocollo dello
stesso.