COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997 

  Programma nazionale straordinario di  investimenti in sanita'. Art.
20 della  legge 11 marzo  1988, n.  67. Finanziamento di  un progetto
della regione Lombardia. (Deliberazione n. 198/97).
(GU n.278 del 28-11-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza  un  programma  pluriennale  di interventi  in  materia  di
ristrutturazione  edilizia   e  di  ammodernamento   tecnologico  del
patrimonio  sanitario  pubblico  e   di  realizzazione  di  residenze
sanitarie assistenziali  per anziani  e soggetti  non autosufficienti
per l'importo complessivo  di 30.000 miliardi di lire,  di cui 10.000
nel triennio 1988/90;
  Visto  il  citato comma  1  che  autorizza  le regioni  e  province
autonome di Trento  e Bolzano a ricorrere ad operazioni  di mutuo con
la  BEI, con  la Cassa  depositi  e prestiti  e con  gli Istituti  ed
aziende  di  credito  all'uopo  abilitati, per  il  finanziamento  di
progetti di immediata realizzazione, fino  ad un limite del 95% della
spesa  ammissibile,  secondo le  modalita'  stabilite  da ultimo  con
decreto del  Ministro del  tesoro di concerto  con il  Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto il  decreto-legge 2  ottobre 1993,  n. 396,  convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed  in particolare  l'art. 4,  con il  quale sono
state apportate  modificazioni alla  procedura prevista  dall'art. 20
della legge n. 67/88;
  Visto il  decreto-legge 1 dicembre  1995, n. 509,  convertito dalla
legge 31  gennaio 1996,  n. 34,  il quale  all'art. 3,  quarto comma,
dispone "sono revocati dal CIPE  i finanziamenti relativi ai progetti
inclusi nei programmi  di cui al citato art. 20  della legge 11 marzo
1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia
stata  presentata la  richiesta  di finanziamento"  e che,  altresi',
dispone  che   "la  ridestinazione  di  detti   finanziamenti,  quale
anticipazione sulla  successiva quota, a favore  delle regioni, delle
province autonome  e degli enti  di cui  all'art. 4, comma  15, della
legge 30  dicembre 1991, n.  412, i  cui interventi sono  in avanzato
stato di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro
della sanita'";
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito
dalla legge 18 luglio  1996, n. 382, che ha differito  al 31 luglio e
al  31 agosto  1996 i  termini precedentemente  fissati dall'art.  3,
comma 2, del citato decreto-legge n. 509/95;
  Vista la  propria deliberazione in  data 21 marzo  1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997,
con la quale  sono state revocate e riassegnate, ai  sensi del citato
art. 3, comma 4, del  decreto-legge n. 509/96, convertito dalla legge
n.  34/96, lire  413.427 milioni,  di cui  137.750 milioni  in favore
della  regione  Toscana,  64.029  milioni  in  favore  della  regione
Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia;
  Vista  l'istanza di  ammissione  a  finanziamento presentata  dalla
regione   Lombardia,  relativa   al   completamento  del   monoblocco
chirurgico e pronto  soccorso del presidio ospedaliero  "L. Sacco" di
Milano;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre  1986, n.  878, al  nucleo ispettivo  per la  verifica degli
investimenti   pubblici   del   Ministero  del   bilancio   e   della
programmazione  economica  in  materia  di verifica  sullo  stato  di
realizzazione  delle  opere  previste da  programmi  di  investimento
pubblico;
                              Delibera:
  A  valere sulle  risorse assegnate  alla regione  Lombardia con  la
deliberazione  del 21  marzo 1997  citata in  premessa, e'  ammesso a
finanziamento l'intervento  relativo al completamento  del monoblocco
chirurgico e pronto  soccorso del presidio ospedaliero  "L. Sacco" di
Milano, per un mutuo a carico  dello Stato di lire 24.700 milioni, al
netto della quota del 5% a carico della regione.
  Restano  a carico  della regione  Lombardia gli  eventuali maggiori
oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.
  Il  nucleo ispettivo  per la  verifica degli  investimenti pubblici
procedera' agli  adempimenti di competenza, informando  il CIPE della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 16 ottobre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 350