Assunzioni obbligatorie. Esonero parziale dall'obbligo di assunzione per le aziende aventi sedi in piu' province. Delega alle direzioni regionali del lavoro.(GU n.281 del 2-12-1997)
Vigente al: 2-12-1997
Alle direzioni regionali del lavoro - Settore poli- tiche e ispezione del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche e ispezione del lavoro 1. Come e' noto con decreto ministeriale 14 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1997, in attuazione della norma di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, e' stata parzialmente decentrata agli uffici periferici l'attivita' amministrativa relativa alla emanazione dei provvedimenti autorizzativi dell'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di lavoratori invalidi, alle aziende che hanno sedi esclusivamente in ambito regionale. 2. Con circolare n. 24/97 del 25 febbraio 1997 sono state indicate le procedure relative alla suddetta attivita' amministrativa. 3. Con l'allegato decreto ministeriale, al fine di rendere completamente operativo il decentramento, lo scrivente ha provveduto a delegare alle direzioni regionali del lavoro anche l'attivita' amministrativa relativa alla emanazione dei provvedimenti di esonero parziale richiesti dalle aziende aventi sedi in piu' regioni. 4. Per quanto concerne procedure e criteri si rimanda alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 24/97, con le seguenti modifiche: 4.1 Gli esoneri parziali richiesti dalle aziende aventi sede in piu' regioni sono autorizzati con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, competente nel territorio in cui si trova la provincia ove l'azienda ha la propria sede legale. Alla medesima direzione regionale deve essere trasmessa copia della domanda di esonero, rispettivamente a cura dell'azienda interessata e della direzione provinciale del lavoro competente nel territorio in cui l'azienda ha la sede legale e presso la quale deve essere presentata la domanda. 5. Il Ministero rimane a disposizione delle direzioni in indirizzo per ogni collaborazione e richiesta di chiarimento. Il Ministro: Treu