Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in vari rami danni della Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano. (Provvedimento n. 732).(GU n.283 del 4-12-1997)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito e cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1990, di a utorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano; Considerato che ricorrono i presupposti di cui agli articoli 113, comma 1, 65, comma 1, e 19, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Limmat - Compagnia di assicurazioni - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, e' decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami: corpi di veicoli terrestri (ramo 3); corpi di veicoli ferroviari (ramo 4); corpi di veicoli aerei (ramo 5); R.C. aeromobili (ramo 11); R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (ramo 12); tutela giudiziaria (ramo 17). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1997 Il presidente: Manghetti