MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 25 novembre 1997, n. 10 

  Disposizioni  relative  alla  fissazione delle  condizioni  per  le
operazioni di  distillazione di  alcuni tipi  di frutta  ritirata dal
mercato.
(GU n.283 del 4-12-1997)
 
 Vigente al: 4-12-1997  
 

                                   A tutte le regioni
                                   Al Ministero delle finanze
                                   All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  AIMA
                                   All'Unaproa
                                   All'Uiapoa
                                   All'Unacoa
                                   All'Assodistillatori
                                   Alla Confcooperative
                                   Alla Lega delle cooperative
                                   All'Agci
                                   All'Unci
                                   Alla Confagricoltura
                                   Alla Coldiretti
                                   Alla Cia
                                   Al Comando gen. Guardia di finanza
                                  - Ufficio operazioni
                                   Al Comando gen. Carabinieri
                                   All'Ispettorato           centrale
                                  repressioni frodi
                                   Al    reparto    operativo     dei
                                  Carabinieri presso il MIPA
  Ai sensi del  regolamento (CE) n. 1492/97 della  Commissione del 29
luglio 1997,  recante modalita' di applicazione  del regolamento (CE)
n.  2200/96 del  Consiglio per  quanto concerne  la fissazione  delle
condizioni  per le  operazioni  di distillazione  di  alcuni tipi  di
frutta ritirati  dal mercato,  considerata la necessita'  di adottare
disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo delle
fasi  di  assegnazione  agli  stabilimenti  di  distillazione,  della
consegna e della effettiva distillazione del prodotto consegnato alle
distillerie, fermo restando la  validita' delle disposizioni relative
al  regime  degli  interventi  di  mercato  emanate  dalla  circolare
ministeriale  18 aprile  1997, n.  6, allegato  4, in  esecuzione del
regolamento  (CE) n.  659/97  recante modalita'  di applicazione  del
regolamento  (CE) n.  2200/96 del  Consiglio per  quanto concerne  il
regime  degli  interventi nel  settore  degli  ortofrutticoli, si  e'
ritenuto opportuno emanare la presente circolare:
  Operazioni di  assegnazione alle distillerie della  frutta ritirata
dal mercato.
  Sulla base delle disposizioni degli  articoli 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1492/97  l'AIMA organismo designato, di  cui all'allegato del
citato regolamento  (CE) n.  1492/97, al  fine assegnare  il prodotto
ritirato dal mercato alle  industrie di distillazione emettera' bandi
di gara pubblici.
  L'AIMA  si  accerta  che  la pubblicizzazione  dei  predetti  bandi
avvenga in modo da garantire  che la competizione degli operatori non
determini  distorsioni della  concorrenza, cosi'  come previsto  agli
articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1492/97.
  Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie.
  Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6,
allegato  4, punto  A),  comma  6, le  OP  notificano, ai  competenti
assessorati  regionali, i  programmi  settimanali  di intervento  con
almeno 48 ore di anticipo,  specificando i nominativi e gli indirizzi
delle  distillerie a  cui verranno  inviati i  prodotti ritirati  dal
mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di gara.
  Le operazioni  di consegna del  prodotto ritirato dal  mercato alle
distillerie avverra'  sotto il  controllo e la  piena responsabilita'
delle commissioni istituite dalle OP in esecuzione delle disposizioni
di cui  alla predetta  circolare 18  aprile 1997,  n. 6,  allegato 4,
punto E), comma 2.
  Gli organi regionali competenti  per territorio provvedono, secondo
le modalita' previste nella circolare  18 aprile 1997, n. 6, allegato
4,  punto  F), ad  effettuare  controlli  per verificare  l'effettiva
consegna del prodotto alle distillerie, attraverso controlli fisici e
documentali, di  cui all'art. 5  del regolamento (CE) n.  1492/97, al
fine di  accertare l'effettiva trasformazione del  prodotto in alcole
di  gradazione superiore  a  80%, nonche'  la  sua denaturazione  per
renderlo inadatto agli usi alimentari.
  La  denaturazione,  di  cui  all'art. 4  del  regolamento  (CE)  n.
1492/97,  sulla  base delle  disposizioni  riportate  in allegato  al
regolamento (CE) n. 3199/93 modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 2546/95  viene effettuata, per  ettolitro di alcole etilico  a 90%
volume, con:
   125 grammi di tiofene;
   0,8 grammi di denatonium benzoato;
   0,4 grammi di C.I., acid red 51 (colorante rosso);
   2 litri di metiletilchetone.
  L'operazione   di    denaturazione   dell'alcole    puo'   avvenire
direttamente  presso   la  distilleria  acquirente  o   presso  altro
stabilimento, dotato di opificio di denaturazione, attraverso l'invio
dell'alcole sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.
  L'AIMA  provvedera'  ad  acquistare   l'alcole  denaturato  per  la
successiva cessione agli utilizzatori finali.
 Comunicazioni.
  Al  termine delle  operazioni  di consegna  e  di distillazione  le
regioni competenti per  territorio comunicano al MIPA  - DG Politiche
comunitarie  e internazionali  - Div.  V ed  all'AIMA -  Div. XIII  i
quantitativi di  frutta avviata  alla distillazione  ripartendoli per
specie, per OP di provenienza e per impresa di distillazione.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 362