Decreto 29 luglio 1997, n. 331. Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalita' applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.(GU n.283 del 4-12-1997)
Vigente al: 4-12-1997
Alle sedi periferiche INPDAP A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle prefetture della Repubblica Alla regione Valle d'Aosta Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Ai provveditorati agli studi Alle corti di appello Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie provinciali dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alle sezioni regionali della Corte dei conti Ai comitati regionali di controllo Alla Ragioneria generale dello Stato All'Istituto nazionale della previdenza sociale In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 187 della legge finanziaria n. 662/1996, il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emanato il decreto n. 331 del 29 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997 con il quale sono state dettate le norme regolamentari in materia di cumulo tra pensione di anzianita' e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in parttime, per i pubblici dipendenti. In particolare, in deroga al regime di incumulabilita' di cui all'art. 1, comma 189, della suddetta legge finanziaria, viene concessa, al personale delle amministrazioni pubbliche, la facolta' di cumulare il trattamento pensionistico di anzianita' con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che sia in possesso dei requisiti di eta' ed anzianita' contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (si ricorda che per l'anno 1997 sono richiesti 52 anni di eta' congiuntamente ad un'anzianita' contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dal requisito anagrafico). Destinatari della norma sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 appartenenti alle varie qualifiche funzionali o profili professionali, con eccezione del personale con qualifica dirigenziale, del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Per i dipendenti che esercitano la facolta' di cumulare il trattamento pensionistico con quello derivante da rapporto di lavoro parttime, continua ad applicarsi il regime delle incompatibilita' previsto per il personale a tempo pieno. La trasformazione del rapporto deve avvenire nel limite del contingente massimo gia' previsto per il tempo parziale, che, attualmente, non puo' superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, come stabilito dall'art. 22 della legge n. 724/1994 e poi confermato dai CCNL di comparto. L'ente datore di lavoro non puo' accogliere una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale in esame, qualora esistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato. La misura della prestazione di lavoro a tempo parziale non puo' essere inferiore al 50% dell'orario pieno. Per il personale docente appartenente al comparto scuola, la riduzione dell'orario deve avvenire nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali. La trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale avverra' entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato; dalla stessa data decorrera' il trattamento pensionistico anticipato, anche in deroga alle decorrenze fissate dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, a condizione che il richiedente sia gia' in possesso dei requisiti previsti dalla tabella B allegata alla citata legge di riforma. Una volta esercitata la facolta' di trasformazione del rapporto di lavoro con contestuale riconoscimento del diritto al trattamento di pensione anticipato, non e' piu' consentito il passaggio da orario ridotto a quello pieno ed il regime di cumulo ha validita' per tutta la durata residua del rapporto di lavoro. L'ente datore di lavoro, accertato il diritto ad usufruire della normativa in esame, dovra': 1) determinare l'ammontare del trattamento provvisorio di quiescenza spettante alla data della trasformazione del rapporto di lavoro in base al servizio effettivamente prestato; 2) trasmettere alla competente direzione provinciale del Tesoro il relativo modello 755 con allegata certificazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del decreto ministeriale n. 331 del 29 luglio 1997 e l'esatta percentuale parttime/fulltime; 3) corrispondere al richiedente la retribuzione ridotta secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. La direzione provinciale del Tesoro, acquisita la suddetta documentazione, provvedera' a mettere in pagamento il trattamento provvisorio di pensione ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, tenendo presente che il cumulo tra pensione e retribuzione non puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parita' di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Esempio: lavoratore con contratto di lavoro di 36 ore settimanali, con retribuzione pari a L. 2.000.000; trasformazione dell'orario di lavoro a parttime per un totale di 18 ore settimanali con riduzione, quindi, del 50% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.000.000; l'importo della pensione teoricamente spettante, pari a L. 1.200.000, dovra' essere ridotto del 50%, ossia di una somma pari a L. 600.000; la retribuzione di L. 1.000.000 piu' la quota di pensione, pari a L. 600.000, corrispondera' alla somma di L. 1.600.000 che il lavoratore complessivamente percepira'. L'ente datore di lavoro e' tenuto a comunicare annualmente alla DPT l'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta; in caso di variazione, lo stesso ente datore di lavoro provvedera' a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione teoricamente spettante e trasmettera' il nuovo modello 755 alla competente direzione provinciale del Tesoro; quest'ultima dovra' tenere presente che l'importo da mettere in pagamento non puo' comunque superare l'ammontare della pensione di anzianita' teoricamente spettante al momento della trasformazione del rapporto di lavoro (nell'esempio sopra indicato non potra' superare, pertanto, la somma di L. 1.200.000). Alla data di definitiva cessazione, l'INPDAP determinera' il trattamento pensionistico sulla base della complessiva anzianita' contributiva maturata dall'iscritto, considerando che il servizio prestato a parttime dalla data di trasformazione incidera', ai fini della misura, secondo la normativa generale che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale. In questa fattispecie, qualora il servizio prestato a parttime sia inferiore al quinquennio, non si procedera' all'applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della legge n. 153/1981 (media ponderata). Resta inteso che il diritto al trattamento pensionistico anticipato rimane acquisito in base alle norme vigenti alla data di trasformazione del rapporto di lavoro. I trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, verranno liquidati esclusivamente alla data di definitiva cessazione del rapporto di lavoro, valutando il periodo prestato a tempo parziale in misura ridotta in base al rapporto parttime/fulltime. Il personale cessato dal 30 settembre 1996 fino all'entrata in vigore del decreto in esame (1 ottobre 1997) puo' presentare domanda di riammissione in servizio per usufruire delle citate disposizioni purche' in possesso alla data del 30 settembre 1996 del requisito di 52 anni di eta' congiuntamente ad un'anzianita' contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'eta' posseduta. La richiesta di riammissione in servizio dovra' essere presentata entro il 30 dicembre 1997 (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale) e l'accoglimento della stessa e' subordinato ai vincoli previsti per una prestazione di lavoro a tempo parziale (non esistenza di situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato e rispetto del limite di contingente massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale). L'ente datore di lavoro dovra' tempestivamente comunicare l'avvenuta riammissione in servizio del richiedente alla direzione provinciale del Tesoro e, a decorrere dalla data di riammissione, provvedera' a rideterminare il trattamento provvisorio di pensione gia' posto in essere, riducendolo della percentuale risultante dal rapporto di lavoro parttime/fulltime instaurato in applicazione del decreto in esame. La DPT, una volta acquisito il modello 755, eroghera' il nuovo trattamento di quiescenza, rispettando i limiti di cumulo sopra indicati. Gli importi dei trattamenti di fine rapporto eventualmente gia' corrisposti sono considerati come anticipi e verranno scomputati al momento della definitiva liquidazione del trattamento di quiescenza. Poiche' i destinatari del decreto ministeriale in esame sono, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, restano esclusi i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione a questo Istituto a seguito di opzione esercitata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 274/1991. Per questi ultimi il cumulo tra pensione di anzianita' e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in parttime, seguira' la normativa generale dell'AGO, dettata dall'art. 1, comma 185, della legge finanziaria n. 662/1996. In particolare, il presupposto fondamentale affinche' sorga il diritto al trattamento di quiescenza anticipato e' rappresentato dall'obbligo, da parte degli enti datori di lavoro, di chiedere preventiva autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro. Tale autorizzazione verra' rilasciata a condizione che venga assunto nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto accordato ai dipendenti che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 1, comma 185, della legge n. 662/1996. L'ente di appartenenza dovra' dare tempestiva comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro all'ispettorato provinciale del lavoro ed a questo Istituto. Contrariamente a quanto indicato per i lavoratori appartenenti ad amministrazioni pubbliche, per questa categoria di iscritti, la decorrenza del trattamento di quiescenza seguira' le finestre di accesso alle pensioni di anzianita' previste dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995. Pertanto, la trasformazione da fulltime a parttime dovra' coincidere con le date stabilite dall'ordinamento vigente per i pensionamenti anticipati. Inoltre, per i suddetti dipendenti, non e' prevista alcuna possibilita' di riammissione in servizio, in quanto la facolta' di cumulare la pensione di anzianita' con la retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in parttime, e' stata introdotta dalla legge finanziaria n. 662/1996, con effetto dalla data del 30 settembre 1996. Per i lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, ma appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di lavoro, fermo restando il possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' previsto dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, puo' avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La direzione provinciale del Tesoro nell'erogare il trattamento di quiescenza anticipato a questa categoria di iscritti dovra' tenere presente che tale importo, ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, non potra' comunque essere inferiore al 50% dell'ammontare della pensione teoricamente spettante. Esempio: lavoratore con contratto di lavoro di 40 ore settimanali con retribuzione pari a L. 2.000.000; trasformazione dell'orario di lavoro a parttime per un totale di 24 ore settimanali, con riduzione del 40% dell'orario di lavoro e conseguente retribuzione pari a L. 1.200.000; l'importo di pensione teoricamente spettante in misura pari a L. 1.000.000 dovrebbe essere ridotto del 60%, ossia di una somma pari a L. 600.000; poiche' la riduzione dell'importo di pensione non puo' essere superiore al 50%, la riduzione stessa sara' pari a L. 500.000 anziche' L. 600.000; complessivamente il lavoratore in questione percepira', tra retribuzione e quota di pensione, un importo pari a L. 1.700.000. Chiarimenti operativi in merito alla normativa generale che regola i rapporti di lavoro a tempo parziale Si ritiene opportuno fornire ulteriori ed univoche indicazioni circa i rapporti di lavoro a tempo parziale disciplinati dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, cosi' come integrati e modificati dalle norme risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle successive disposizioni impartite dall'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dall'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. In questa sede si dara' risalto prevalentemente ai riflessi previdenziali scaturenti dall'applicazione delle suddette disposizioni, senza approfondire la disciplina relativa al rapporto di lavoro, per la quale si fa espresso rinvio alle norme citate. La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale e' fornita dall'art. 8 della legge n. 554/1988. Le disposizioni contenute in detto articolo prevedono: ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero; ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianita' contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale e' pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello fulltime; per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno; ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' ridotto in base al coefficiente del rapporto parttime/fulltime; ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio di rapporto di lavoro con orario pieno a quello di tempo parziale e viceversa, si applica la media ponderata prevista dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto, e come retribuzioni quelle riferite al tempo pieno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, sono state dettate le norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. In particolare, si stabiliva che l'orario mensile delle prestazioni di servizio parttime doveva essere pari al 50% di quello previsto per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Solo per eccezionali e motivate esigenze di servizio poteva derogarsi al limite predetto, in misura percentuale non superiore al 20% in piu' o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro. Con l'emanazione dei recenti CCNL e' stata disapplicata detta disposizione, stabilendo che, per i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione dei citati contratti, la durata della prestazione lavorativa non dovra' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il tempo parziale puo' essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione per il potenziamento dei propri servizi: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno). L'art. 1, comma 57, della legge finanziaria n. 662/1996, allo scopo di favorire una piu' ampia diffusione del parttime, ne ha esteso l'ambito di applicazione; e' stato infatti previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 1997 tutto il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, appartenente alle varie qualifiche o livelli, escluso il personale con qualifica dirigenziale, puo' chiedere il passaggio al tempo parziale. Possono, quindi, usufruire di parttime anche le qualifiche piu' elevate (che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unita' organiche centrali o periferiche o che hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale), che erano escluse dalla disciplina precedente. Non possono chiedere il parttime: il personale militare, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si precisa, inoltre, che le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori universitari, essendo prevista, per questa categoria, una disciplina del tutto particolare, non solo sulle attivita' extraistituzionali consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione. Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialita' del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo di lavoro. Uno dei punti della precedente disciplina su cui il legislatore ora non e' intervenuto riguarda il limite massimo ammissibile di posizioni di lavoro a tempo parziale. Tale contingente massimo non puo' superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale, confermando la misura a suo tempo stabilita dall'art. 22 della legge n. 724/1994 e poi confermata dai CCNL di comparto. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 79/1987 coordinato con legge di conversione n. 140/1997 prevede per i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il diritto ad ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonche' alle successive scadenze previste dai contratti collettivi, modificando con cio' il termine di tre anni gia' previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/1989. Il rientro e' un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non e immediatamente disponibile. Un'altra importante innovazione prevista dall'art. 1, comma 56 e seguenti, della legge finanziaria n. 662/1996, cosi' come integrato dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 79/1997, convertito con legge n. 140/1997, riguarda il regime di incompatibilita' di altra prestazione lavorativa del pubblico dipendente. Con tali disposizioni normative si e' infatti stabilito che i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, con orario non superiore alla meta' di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali con diritto all'esercizio della corrispondente attivita' professionale, a condizione che quest'ultima non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione. Pertanto qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e all'esercizio della relativa professione e' abrogata con riferimento al personale a tempo parziale. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino la relativa attivita', tuttavia, non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Gli aspetti innovativi sul parttime sopra evidenziati, che peraltro non hanno diretti riflessi previdenziali, sono stati ampiamente analizzati con circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1997, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1997, n. 6 del 18 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997, e n. 8 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1997, alle quali si fa espresso rinvio per ogni ulteriore approfondimento. In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nell'ambito del riordino e dell'armonizzazione in materia di contribuzione figurativa, ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria, ha emanato norme che prevedono la copertura assicurativa per periodi che risultino non coperti da contribuzione. Con l'art. 8 del citato decreto e' stata prestata particolare attenzione al lavoro svolto a tempo parziale, che, pur configurandosi come attivita' contrattualizzata a tempo indeterminato, non riceve nell'ambito della protezione assicurativa una garanzia speculare a quella corrispondente ad una prestazione lavorativa resa a tempo pieno. Infatti, ai fini del diritto ai trattamenti previdenziali gli anni prestati a parttime vengono valutati per intero, mentre gli stessi vengono proporzionalmente ridotti ai fini della determinazione dell'importo della pensione e dell'indennita' fine servizio. Per ovviare alla mancanza di copertura assicurativa, l'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 offre, quindi, al lavoratore, per periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione parttime successivi al 31 dicembre 1996, la possibilita' di ricorrere all'istituto del riscatto o, in alternativa, a quello della prosecuzione volontaria. L'esercizio di tali facolta' non e' volto al raggiungimento dei requisiti di accesso della prestazione pensionistica, posto che, in tal senso, non esiste differenziazione tra parttime e fulltime, ma puo' esplicare i suoi effetti esclusivamente in ordine alla misura del trattamento di quiescenza. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota 7/61588 /D.L.vo 564/1996 del 14 luglio 1996 ha esteso la possibilita' di riscattare ovvero di richiedere la prosecuzione volontaria di periodi non lavorati, collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, fornendo, quindi un'interpretazione piu' ampia dell'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996; quest'ultimo, infatti, indicava quali destinatari della norma esclusivamente i dipendenti che svolgevano attivita' di lavoro con contratto a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. Modalita' di calcolo Riscatto. Occorre preliminarmente rammentare che possono essere riscattati, ai fini della misura del trattamento pensionistico, esclusivamente i periodi non lavorati, collocati entro i confini temporali della prestazione parttime, sia essa orizzontale o verticale, successivi al 31 dicembre 1996. L'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 prevede che l'onere di riscatto deve essere determinato mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso si effettuera' la differenza delle aliquote di rendimento previste dalla tabella A legge n. 965/1965 relative all'anzianita' contributiva comprensiva del periodo oggetto di riscatto e all'anzianita' di servizio con esclusione dello stesso. Tale differenza verra' raffrontata con la corrispondente aliquota costante del 2%, cosi' come introdotta dall'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, attribuendo quella che risultera' inferiore (art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995). Detta aliquota verra' moltiplicata per la retribuzione media annua contributiva determinata fino alla data di presentazione dell'istanza e l'importo cosi' ottenuto andra' capitalizzato in base ai coefficienti indicati in apposite tabelle previste e variate all'occorrenza con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 13 della legge n. 1338/1962). Con la pubblicazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, sono stati disciplinati gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria. In particolare l'art. 2, comma 4, del citato decreto ha stabilito l'adeguamento entro il 12 luglio 1998 delle tabelle emanante per l'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, sulla base di aggiornati coefficienti attuariali; fino a tale aggiornamento continuano ad applicarsi quelle attualmente in vigore. Altra significativa novita' e' rappresentata dalla modifica dei criteri di calcolo dell'onere di riscatto che viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997 (entrata in vigore del decreto legislativo in esame), secondo le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto dell'anzianita' contributiva complessiva posseduta dall'interessato anche in virtu' della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Il sistema di calcolo (retributivo o contributivo) da adottare per la determinazione dell'onere di riscatto di periodi di non lavoro collocati temporalmente in una prestazione parttime, successivi al 31 dicembre 1996 (art. 8, decreto legislativo n. 564/1996) e utili esclusivamente ai fini della misura della pensione, dovra' coincidere con quello utilizzato per la liquidazione del trattamento di quiescenza. Quindi, per tutte le domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, si operera' come segue: 1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverra' comunque con le modalita' indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente incidera' sull'anzianita' contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico; 2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto) l'onere di riscatto verra' determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto in un sistema di calcolo pensionistico prorata i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1 gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo; 3) qualora si tratti di neo assunto al 1 gennaio 1996 (sistema di calcolo pensionistico contributivo) l'onere di riscatto verra' determinato con il calcolo contributivo. Determinazione dell'onere di riscatto con un sistema di calcolo contributivo. Occorrera' fare riferimento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di presentazione dell'istanza di riscatto; qualora si rinvengano meno di 12 mensilita' si procedera' alla media di quelle esistenti, rapportandole poi ad anno intero. Su tale retribuzione imponibile andra' applicata l'aliquota di finanziamento vigente alla data della domanda. Il contributo cosi' calcolato su base annua andra' rapportato al periodo oggetto di riscatto ed attribuito temporalmente al periodo in esame. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995, avra' effetto, per il contributo di riscatto accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi. A quest'ultimo riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella di spedizione. Tali nuovi criteri di calcolo, introdotti dal decreto legislativo n. 184/1997, si applicano esclusivamente alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997; restano da chiarire quali modalita' adottare per la definizione di istanze presentate prima del suddetto decreto. Si possono verificare le seguenti ipotesi: a) qualora il dipendente sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione retributivo) la determinazione dell'onere di riscatto avverra' con le modalita' indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente incidera' sull'anzianita' contributiva complessiva utile ai fini dell'ammontare del trattamento pensionistico; b) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema di calcolo di pensione misto), l'onere di riscatto verra' determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1 gennaio 1996 possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale contributivo; c) qualora si tratti di neo assunto al 1 gennaio 1996 (sistema di calcolo di pensione contributivo) l'onere di riscatto verra' determinato secondo il sistema contributivo; infatti, in un sistema di calcolo contributivo di pensione, i periodi che si collocano temporalmente dopo il 1 gennaio 1996, possono incidere sull'importo del trattamento di quiescenza solo incrementando il montante individuale. Prosecuzione volontaria. L'art. 8 del decreto legislativo n. 564/1996 offre, in alternativa al riscatto, la possibilita' di proseguire volontariamente il versamento contributivo per i periodi di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione parttime. Ovviamente, anche in tali fattispecie, i contributi versati dal lavoratore concorreranno esclusivamente alla determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, non avendo alcuna rilevanza per l'acquisizione del diritto a pensione, gia' riconosciuto per intero. Ai fini del calcolo del contributo volontario da versare, occorrera' determinare la retribuzione media contributiva settimanale secondo le modalita' indicate nell'art. 5 del decreto legislativo n. 184/1997, che verranno dettagliatamente approfondite da questo Istituto con apposita circolare. Su tale importo si applichera' l'aliquota di finanziamento (32,35%) per individuare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare che andra' poi rapportato ai periodi da coprire volontariamente. Dal momento che la contribuzione volontaria puo' riguardare sia periodi di parttime orizzontale che verticale, per individuare l'esatto periodo da coprire volontariamente bastera' moltiplicare l'intero periodo temporale in cui si colloca la prestazione a tempo parziale per la percentuale risultante dal rapporto parttime/fulltime. Per completezza di esposizione si fa presente che i dipendenti che si avvalgono della facolta' di optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, sia esso orizzontale o verticale, possono richiedere la ricongiunzione, ai fini di un'unica pensione, di ulteriori servizi parttime contemporanei prestati con l'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979. L'accredito della contribuzione presso l'INPDAP potra' avvenire esclusivamente ai fini della misura del trattamento di quiescenza, essendo il periodo di lavoro prestato a parttime, con iscrizione a questo Istituto, gia' interamente utile ai fini del trattamento di quiescenza. Il periodo lavorativo risultante dalla certificazione dell'altro istituto previdenziale, in relazione all'orario prestato, sommato a quello gia' valutabile ai fini della misura, presso questo Istituto, non potra' superare il corrispondente periodo che sarebbe stato accreditato nell'ipotesi di lavoro ad orario pieno. La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici. Il presidente: Seppia