Rettifica al decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", "Vallagarina", "Veneto" prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento.(GU n.284 del 5-12-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e le proposte di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", "Vallagarina" e "Veneto" prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, formulate dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997; Visto il proprio decreto 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", "Vallagarina" e "Veneto" prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997; Rilevato che per mero errore materiale all'art. 3 del predetto decreto dirigenziale e' stato omesso il testo riportato nella proposta di integrazione dell'annesso G - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" concernente l'art. 5 del predetto disciplinare di produzione; Ritenuto di doversi provvedere alla rettifica del proprio decreto 3 ottobre 1997 in conformita' della proposta sopra indicata pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico In calce all'art. 3 del decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", "Vallagarina" e "Veneto" prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento, e' aggiunto il seguente comma: "5. Al primo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica ''Vallagarina'' e' aggiunto il seguente paragrafo: Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica ''Vallagarina'' designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varieta', e' consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1997 Il dirigente: Adinolfi