UNIVERSITA' DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.290 del 13-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e modificato con  decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  11   maggio  1995   recante  le
modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a
scuole  di  specializzazione  del  settore medico  e  la  tab.  XLV/2
allegata ad esso, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale   3  luglio  1996  pubblicato  nel
supplemento n. 148  alla Gazzetta Ufficiale n.  213 dell'11 settembre
1997 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente a scuole di specializzazione del settore medico tra cui
la scuola di specializzazione in medicina dello sport;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 209 del  6 settembre 1996,  recante l'aggiunta
del  comma  2.9 all'art.  2  della  tab.  XLV/2 allegata  al  decreto
ministeriale 11 maggio 1995;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale,
adunanza  dell'11 settembre  1997,  relativamente  al riordino  della
scuola di specializzazione in "medicina dello sport";
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Brescia,  approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli da 181 a  188 relativi alla scuola di specializzazione
in medicina dello sport sono  sostituiti dai seguenti con conseguente
modifica nella numerazione degli articoli successivi:
                     Scuola di specializzazione
                       in medicina dello sport
  Art. 181. -  La scuola di specializzazione in  medicina dello sport
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 182. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialistici
nel settore  professionale della  medicina dello sport,  sia riguardo
alla  attivita' scolastica,  che a  quella amatoriale,  che a  quella
agonistica, che a quella correttiva.
  Art. 183. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
dello sport.
  Art.  184.  -   Il  corso  ha  la  durata  di   4  anni,  con  sede
amministrativa  presso  il  dipartimento   di  scienze  biomediche  e
biotecnologie.
  Art. 185. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta'  di  medicina  e chirurgia,  e  quelle  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate nel  protocollo  di  intesa di  cui
all'art.  6, comma  2,  del  decreto legislativo  n.  502/1992 ed  il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  Art. 186. - Fatti salvi  i criteri generali per la regolamentazione
degli accessi, previsti dalle norme  vigenti, ed in base alle risorse
umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, il
numero massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi e' di
8  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 32  specializzandi
tenuto conto delle capacita' formative delle strutture.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
   A - Area Propedeutica, morfologica e fisiologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  conoscenze di  base
sulla   struttura   e   funzioni  degli   apparati   direttamente   e
indirettamente implicati  nelle attivita' sportive,  sulle principali
correlazioni biochimiche e nutrizionali  dall'eta' evolutiva a quella
adulta con le capacita' di elaborare statisticamente i dati raccolti.
  Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione
e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X
Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.
   B - Area fisiopatologica e farmacologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  principali
conoscenze dei  meccanismi fisiopatologici, compresi  quelli connessi
con  la traumatologia  sportiva nonche'  le principali  cognizioni di
farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.
  Settori:   F04A  Patologia   generale,   E07X  Farmacologia,   F07E
Endocrinologia.
   C - Area patologica e traumatologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve   conoscere  le  patologie  di
interesse  internistico cardiologico  e ortopedicotraumatologico  che
limitano o controindicano l'attivita' fisica e sportiva. Deve inoltre
conoscere  gli effetti  dei  farmaci sulle  capacita' prestative  con
particolare riguardo agli aspetti tossicologici.
  Settori:  F07A   Medicina  interna,  F07B   Malattie  dell'apparato
respiratorio,  F07C Malattie  dell'apparato  cardiaco, F16A  Malattie
dell'apparato locomotore.
   D - Area valutativa e medico preventiva.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una
completa  valutazione  clinica e  strumentale  dello  sportivo sia  a
riposo che  sotto sforzo. Egli  deve inoltre conoscere  le principali
malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attivita' motoria in
generale  ed ai  diversi sport.  Deve anche  apprendere le  patologie
correlate all'attivita' sportiva con finalita' di prevenzione.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene
generale ed applicata.
   E - Area terapeutica e riabilitativa.
  Obiettivo: lo  specializzando deve conoscere i  principali concetti
di pronto  soccorso, terapia  e riabilitazione nelle  diverse lesioni
traumatologiche  di   interesse  sportivo.  Deve   inoltre  conoscere
l'influenza  dell'attivita'  sportiva  su  patologie  preesistenti  e
l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.
  Settori:  F07A  Medicina  interna, F08A  Chirurgia  generale,  F16A
Malattie   dell'apparato   locomotore,   F16B   Medicina   fisica   e
riabilitativa, F21X Anestesiologia.
   F - Area psicologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  conoscere  i fondamenti  della
psicologia applicata  allo sport ed  acquisire gli strumenti  per una
corretta   valutazione   dei   comportamenti  psicomotori   e   delle
motivazioni alla pratica sportiva, specie in eta' evolutiva.
  Settori:  E06A Fisiologia  umana, M10B  Psicobiologia e  psicologia
fisiologica.
   G - Area organizzativa e tecnicometodologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve acquisire  la  conoscenza  dei
concetti fondamentali  relativamente ai  seguenti ambiti:  teoria del
movimento  e dello  sport;  etica  sportiva; organizzazione  sportiva
nazionale   ed   internazionale;   regolamentazione   delle   diverse
specialita' sportive; teoria,  metodologia e pratica dell'allenamento
sportivo.
  Settore: F22A Igiene generale ed applicata.
   H - Area medico legale e assicurativa.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i  principi  della
responsabilita'  professionale  medicosportiva  nei  confronti  della
colpa  generica, della  colpa specifica  e della  tutela dei  diritti
dell'atleta.  Deve  essere  informato sulle  normative  della  tutela
assicurativa per il rischio  privato sportivo nonche' dei regolamenti
nazionali ed internazionali delle  assicurazioni a particolare tutela
dell'atleta.
  Settore: F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame di  diploma deve:
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione  di autonomia  professionale, i  seguenti atti
specialistici  in  strutture  proprie  della scuola  o  in  strutture
convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:
  1)  aver partecipato  alla  valutazione di  almeno  300 giudizi  di
idoneita', di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami
strumentali   e/o  di   laboratorio  per   problematiche  in   ambito
cardiologico, internistico ortopedico;
  2)  aver   partecipato  alla   definizione  di  50   protocolli  di
riabilitazione  posttraumatica ed  aver eseguito  differenti tipi  di
bendaggi funzionali per traumi da sport;
  3)  aver  stilato  almeno  5 protocolli  di  osservazione  diretta,
effettuata presso  centri sportivi  amatoriali ed  agonistici, centri
riabilitativi  e  correttivi  ed  istituzioni  scolastiche,  per  una
corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;
  4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella
raccolta del liquido organico per l'antidoping;
  5)  aver personalmente  eseguito almeno  30 valutazioni  funzionali
ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;
  6) aver  partecipato alla  formulazione di  almeno 30  programmi di
allenamento  in  4  discipline  sportive (2  a  prevalente  attivita'
anaerobica e 2 a prevalente attivita' aerobica).
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel  regolamento   didattico  dell'Ateneo   verranno  eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Brescia, 30 ottobre 1997
                                                    Il rettore: Preti