Inserimento di una nuova marca di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo.(GU n.284 del 5-12-1997)
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facolta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1993, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo con decorrenza 1 luglio 1993; Ritenuta l'opportunita' di iscrivere nella predetta tariffa di vendita la nuova marca di sigarette "Club"; Considerata la necessita' di assicurare la regolarita' e la tempestivita' nell'evasione delle richieste di fornitura gia' acquisite, in conformita' al disposto di cui all'art. 7, punto 10, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; Decreta: Art. 1. La marca di sigarette "Club" e' iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo di L. 47.200 il kg convenzionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 1997 Il direttore generale: Cutrupi