N. 432 ORDINANZA 12 - 30 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento - Scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti  civili  -  Trattamento  sanzionatorio
 penale  -  Configurazione  dell'illecito come amministrativo anziche'
 penale - Disciplina differenziata rispetto a quella prevista per  gli
 scarichi  provenienti da insediamenti produttivi senza autorizzazione
 - Richiesta di sentenza additiva da parte della Corte - Richiamo alla
 giurisprudenza della Corte in materia (cfr.   sentenze nn.  330/1996,
 314  e  226  del  1983 e ordinanze nn. 332/1996, 132 e 25 del 1995) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 1,  2,  3  e  6,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  17 maggio 1995, n. 172; legge 17 maggio
 1995, n. 172 art. 1; legge 10 maggio 1976, n. 319,  art.  21,  quinto
 comma).
 
 (Cost.,  artt.  3,  9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e
 77).
 
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3  e  6
 del  d.-l.  17  marzo  1995,  n.  79 (Modifiche alla disciplina degli
 scarichi delle pubbliche fognature e degli  insediamenti  civili  che
 non    recapitano    in   pubbliche   fognature),   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1  della
 legge  17  maggio  1995,  n.  172 e dell'art. 21, quinto comma, della
 legge lo maggio 1976,  n.  319  (Norme  per  la  tutela  delle  acque
 dall'inquinamento), promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1996,
 l'8  febbraio  1996,  il  13 febbraio 1996, il 9 febbraio 1996, il 19
 gennaio 1996, il 18 gennaio 1996 e il 19 gennaio 1996 dal giudice per
 le indagini preliminari presso la pretura di Udine, il 6  marzo  1996
 dal   giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  la  pretura
 circondariale di Prato e il  15  marzo  1996  dal  pretore  di  Pisa,
 sezione  distaccata  di  San Miniato, rispettivamente iscritte ai nn.
 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 485 e 628 del  registro  ordinanze
 1996  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19,
 22 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  16  ottobre  1996  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  con  nove ordinanze, emesse nel corso di altrettanti
 procedimenti penali promossi per violazioni delle norme per la tutela
 delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e  terzo  comma,  della
 legge  10  maggio  1976,  n. 319) , sono state sollevate questioni di
 legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del  decreto-legge
 17  marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella  legge  17
 maggio  1995, n. 172; ovvero questioni di legittimita' costituzionale
 della medesima legge di conversione, o, ancora, della legge 10 maggio
 1976, n. 319 (Norme per la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento),
 come modificata dal citato decreto-legge;
     che,  in  particolare,  il  giudice  per  le indagini preliminari
 presso la pretura circondariale di Udine,   con  sette  ordinanze  di
 identico  contenuto emesse il 18 gennaio (reg. ord. n. 382 del 1996),
 il 19 gennaio (reg. ord. nn. 381 e 383 del 1996), il 29 gennaio (reg.
 ord.  n. 377 del 1996), l'8 febbraio (reg. ord. n. 378 del 1996),  il
 9  febbraio  (reg. ord. n. 380 del 1996) ed il 13 febbraio 1996 (reg.
 ord. n. 379 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,  9,
 secondo  comma,  32,  10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione,
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,  prima
 parte,  del  decreto-legge  n.  79  del  1995.  Il giudice rimettente
 ritiene che la norma denunciata, non configurando piu' come reato, ma
 come  illecito  amministrativo,  il   superamento   dei   limiti   di
 accettabilita'  stabiliti  dalle  Regioni  con i piani di risanamento
 delle acque  per  gli  scarichi  diversi  da  quelli  provenienti  da
 insediamenti produttivi, contrasterebbe:
      a)  con  il  principio  di  eguaglianza e ragionevolezza (art. 3
 della   Costituzione),   giacche'   la   diversita'    di    sanzioni
 (amministrative  per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature,
 penali per gli scarichi da insediamenti produttivi)  sarebbe  fondata
 non  sulla  diversa gravita' dei fatti, ma sulla differente qualifica
 di chi li effettua;
      b) con la tutela del paesaggio (art.  9,  secondo  comma,  della
 Costituzione)  e della salute (art. 32 della Costituzione), in quanto
 la  depenalizzazione  di   alcuni   comportamenti,   che   egualmente
 determinano  inquinamento idrico, ridurrebbe il livello di protezione
 della salubrita' dell'ambiente;
      c) con l'obbligo di adeguamento al diritto  comunitario,  ed  in
 particolare alla direttiva 91/271/CEE (art. 10 della Costituzione);
      d) con gli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, per
 la   mancanza  degli  indispensabili  requisiti  della  necessita'  e
 dell'urgenza, in una materia, quella penale, nella  quale  l'uso  del
 decreto-legge  dovrebbe  essere del tutto eccezionale, per evitare il
 rischio di sottrarre al Parlamento la funzione ad  esso  riservata  e
 che da' corpo alla riserva di legge;
     che  il  giudice  per  le  indagini preliminari presso la pretura
 circondariale di Prato, con ordinanza emessa il 6  marzo  1996  (reg.
 ord.  n.  485  del  1996)  ,  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  n.  79  del
 1995;  dell'art.    1  della  legge  n. 172 del 1995, che converte il
 decreto-legge n. 79 del 1995; dell'art. 21, quinto comma, della legge
 n.  319 del 1976, aggiunto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n.
 79 del 1995, prospettando la violazione degli artt. 3,  primo  comma,
 9,  secondo  comma, 32, 25, secondo comma, e 77, secondo comma, della
 Costituzione in termini analoghi a quelli in precedenza indicati.  Il
 giudice  rimettente  dubita  della  costituzionalita' della norma che
 colpisce con sanzione pecuniaria amministrativa  (da  dieci  a  cento
 milioni   di   lire),  anziche'  con  l'originaria  sanzione  penale,
 l'apertura o l'effettuazione di scarichi  civili  e  delle  pubbliche
 fognature  senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero
 dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata;
     che il pretore di Pisa, sezione distaccata di  San  Miniato,  con
 ordinanza  emessa  il  15 marzo 1996 (reg. ord. n. 628 del 1996),  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2,
 3   e   6  della  legge  n.  172  del  1995  (piu'  esattamente:  del
 decreto-legge n. 79 del 1995, convertito,  con  modificazioni,  nella
 legge  n.  172  del  1995), la' dove, per gli scarichi civili e delle
 pubbliche fognature, depenalizzano sia il superamento dei  limiti  di
 accettabilita'  sia l'apertura o l'effettuazione degli scarichi senza
 avere richiesto la prescritta  autorizzazione,  ovvero  dopo  che  la
 prescritta  autorizzazione  sia  stata  negata o revocata. Il giudice
 rimettente denuncia, in termini analoghi a quelli  prospettati  dalle
 precedenti   ordinanze   di   rimessione,  la  lesione  dei  principi
 costituzionali di parita' di trattamento e di ragionevolezza (art.  3
 della   Costituzione),   come   pure   la   violazione   delle  norme
 costituzionali di tutela  del  paesaggio  e  della  salute  (art.  9,
 secondo  comma,  e 32 della Costituzione). Lo stesso giudice denuncia
 anche la violazione della liberta' di  iniziativa  economica  privata
 (art.  41  della Costituzione), sia perche' questa non puo' svolgersi
 in contrasto con l'utilita' sociale,  alla  quale  e'  da  ricondurre
 anche   il   principio  "chi  inquina  paga"  posto  dalla  normativa
 comunitaria, sia perche' sarebbero penalizzate le imprese  che  hanno
 affrontato  rilevanti  investimenti per adeguare gli scarichi che non
 recapitano in pubbliche fognature alla normativa in vigore;
     che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso con l'ordinanza
 del  Giudice  per  le  indagini   preliminari   presso   la   Pretura
 circondariale di Prato (reg. ord. n. 485 del 1996), e' intervenuto il
 Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  le  questioni
 siano dichiarate inammissibili o non fondate;
   Considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale investono le
 innovazioni  alle  norme  per la tutela delle acque dall'inquinamento
 (legge 10 maggio 1976, n. 319), introdotte con  il  decreto-legge  17
 marzo  1995,  n.  79  (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella  legge  17
 maggio 1995, n. 172;
     che   tutte   le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  questioni
 identiche o analoghe,  sicche'  i  relativi  giudizi  possono  essere
 riuniti e decisi con unica pronuncia;
     che  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale,  prospettati  in
 riferimento a vari  parametri,  si  riferiscono  alla  configurazione
 dell'illecito   come   amministrativo,   anziche'   penale,  ed  alla
 disciplina  delle  sanzioni   per   gli   scarichi   provenienti   da
 insediamenti    civili   o   da   pubbliche   fognature;   disciplina
 differenziata rispetto a quella prevista per gli scarichi provenienti
 da insediamenti produttivi senza autorizzazione o con superamento dei
 limiti di accettabilita';
     che le  questioni  sollevate  sono  manifestamente  inammissibili
 (sentenza  n.  330  del  1996;  ordinanza  n. 332 del 1996), giacche'
 tendono a reintrodurre figure di reato, chiedendo una  pronuncia  che
 esula  dai  poteri  spettanti  a questa Corte, in quanto il potere di
 creare fattispecie penali o di aggravare le  pene  e'  esclusivamente
 riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalita'
 dei  reati  e  delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, della
 Costituzione (tra le molte, da ultimo, sentenza n. 411  del  1995  e,
 nella  materia  della  tutela  delle  acque dall'inquinamento idrico,
 sentenze nn. 314 e 226 del 1983; ordinanze nn. 132 e 25 del 1995);
     che, in ogni caso, per i vizi  denunciati  con  riferimento  alla
 mancanza  dei  presupposti  straordinari  di  necessita'  ed urgenza,
 oggetto  del  giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'   il
 decreto-legge  n.    79 del 1995, per il quale, a prescindere da ogni
 valutazione relativa all'avvenuta conversione in legge,  va  rilevato
 che  la  Corte  ha  gia' ritenuto che di quei presupposti non ricorre
 l'evidente mancanza (sentenza n. 330 del 1996);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del
 d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli  scarichi
 delle  pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti  civili  che  non
 recapitano in pubbliche fognature),  convertito,  con  modificazioni,
 nella legge 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 della legge 17 maggio
 1995,  n.    172  e dell'art. 21, quinto comma, della legge 10 maggio
 1976, n.  319 (Norme per la tutela  delle  acque  dall'inquinamento),
 sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25,
 secondo comma, 32, 41 e 77 della Costituzione,  dai  Giudici  per  le
 indagini  preliminari  presso  le Preture circondariali di Udine e di
 Prato e dal Pretore di Pisa, sezione distaccata di San  Miniato,  con
 le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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