N. 434 ORDINANZA 12 - 30 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Espropriazione  per pubblica utilita' - Criteri per la determinazione
 dell'indennizzo  espropriativo  -  Estensione  al  "risarcimento  del
 danno"  conseguente  alla perdita del suolo illegittimamente occupato
 con  effetto  appropriativo  dalla  p.a.  -  Norma  gia'   dichiarata
 costituzionalmente illegittima dalla Corte con sentenza n. 369/1996 -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L.  11  luglio  1992,  n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in
 legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1,  comma  65,
 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
 
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,    prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6,
 del  d.-l.  11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
 della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992,  n.  359,
 come sostituito dall'art. 1,  comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
 con  ordinanze  emesse  il  14  maggio  1996 dalla Corte d'appello de
 L'Aquila, il 14 febbraio 1996  (n.  2  ordinanze)  dal  tribunale  di
 Brescia,  il  20 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 14
 maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme,  il  2  maggio  1996  dal
 tribunale  di Savona ed il 20 maggio 1996 dal tribunale di Frosinone,
 rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197  e
 1200   del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e  44,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione della curatela di Arena Alessandro,
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che nel corso di sette giudizi per risarcimento  danni  da
 illegittima  occupazione  acquisitiva  di fondi di proprieta' privata
 interessati dalla realizzazione  di  opere  pubbliche,  le  Corti  di
 appello  de  L'Aquila  e di Milano ed i tribunali di Brescia, Lamezia
 Terme,  Savona  e  Frosinone  hanno  sollevato   -   in   riferimento
 complessivamente  agli  artt.  3,  24,  secondo  comma, 42 e 97 della
 Costituzione - questione incidentale di  legittimita'  costituzionale
 del    comma  6  dell'art.    5-bis  del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333
 (Misure  urgenti  per  il  risanamento   della   finanza   pubblica),
 convertito  in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art.
 1, comma 65,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza pubblica), nella parte in cui detta
 norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente  alla  perdita
 del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla
 pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la
 determinazione dell'indennizzo espropriativo;
     che  nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d'appello de
 L'Aquila e del Tribunale di Brescia e' intervenuto il Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
     che  nel  procedimento  relativo  all'ordinanza  del Tribunale di
 Savona vi e' stata anche costituzione della parte privata;
   Considerato che le ordinanze di  rimessione  prospettano  identiche
 questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
 decisi congiuntamente;
     che  la  norma  impugnata  e'  gia' stata sottoposta all'esame di
 questa Corte, e dichiarata illegittima,  in parte qua,  con  sentenza
 n. 369 del 2 novembre 1996;
     che  cio'  comporta  la  manifesta  inammissibilita'  di tutte le
 odierne questioni;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale del  sesto  comma  dell'art.
 5-bis  del  d.-l.  11  luglio  1992,  n.  333  (Misure urgenti per il
 risanamento della finanza pubblica), convertito  in  legge  8  agosto
 1992,  n. 359, come sostituito dall'art. 1,  comma 65, della legge 28
 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                  Il Presidente e redattore: Granata
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0014