N. 1370 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 1994- 20 dicembre 1996
N. 1370 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1996) dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli nel procedimento civile vertente tra Rocca Lucia e prefetto di Lecce Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada - Ricorso al Prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Lesione della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del diritto di difesa e della garanzia giurisdizionale. (Nuovo codice della strada, art. 204). (Cost., artt. 113, 24 e 2).(GU n.3 del 15-1-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente odinanza nella causa promossa da Rocca Lucia contro il prefetto di Lecce, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione; Ritenuto che l'opponente ha sollevato, ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 "provvedimenti del prefetto" del c.d.s., nella parte in cui in sospetto contrasto e violazione degli artt. 113, 24 e 2 della Costituzione, al comma primo statuisce che il prefetto "se ritiente fondato l'accertamento emette, entro giorni trenta, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma secondo"; Considerato che il potere di ricorrere al prefetto ex art. 203, n.c.d.s., e' strumento di tutela giurisdizionale, contro gli atti della p.a., potere garantito dall'ordinamento costituzionale; Ritenuto che in detto potere del prefetto manchi una esplicazione del potere di difesa del privato nei confronti della p.a. allorche' il prefetto decida di emettere l'ingiunzione di pagamento, venendo cosi' a determinarsi un ostacolo alla tutela giurisdizionale garantita a tutti i cittadini contro gli atti della p.a., che viene cosi' di fatto ad acquisire una posizione di supremazia nei confronti del cives; Considerato che tutto cio', non puo' non apparire in sospetto contrasto con gli artt. 13, 24 e 2 della Costituzione italiana; Ritenuto che allo stato degli atti, il presente procedimento non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale che appare non manifestamente infondata.
P. Q. M. Letto l'art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso, sino all'esito della pronuncia della Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al signor Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento. Gallipoli, 22 dicembre 1994 Il v. pretore: (firma illeggibile) Il cancelliere: Leopizzi 97C0027