N. 1372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno - 30 dicembre 1996
N. 1372 Ordinanza emessa il 29 giugno 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 dicembre 1996) dal pretore di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Pisciotta, nel procedimento penale a carico di Tomei Biagio Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Omessa previsione dell'applicabilita' del beneficio in caso di demolizione spontanea dell'opera abusiva - Irrazionale deteriore trattamento sanzionatorio di condotta meno grave. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724). (Cost., art. 3).(GU n.4 del 22-1-1997 )
IL PRETORE Rilevato che l'imputato ha provveduto alla riduzione in pristino dello stato di luoghi immediatamente, come risulta dalla stessa nota informativa dei Carabinieri di Pisciotta prot. 245/1 del 30 settembre 1993 ed evidenziato dalla difesa; Rilevato, altresi', che mediante detta attivita' di ripristino il Tomei Biagio eliminando totalmente l'opera abusiva condonabile, non ha avuto la possibilita' di attivare la procedura prevista dalla legge n. 47/1985, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, capo IV, stante la mancata previsione nella citata normativa della possibilita' di estinguere tramite oblazione anche i reati afferenti opere non piu' esistenti, perche' gia' demolite anteriormente dallo stesso esecutore; Considerato che il Tomei Biagio ha tenuto una condotta certamente piua' rispettosa di coloro che non hanno tempestivamente ripristinato i luoghi, magari inottemperanti ad un'ordinanza sindacale; Considerato che la normativa prevista dal capo IV della legge n. 47/1985, modificata dalla legge n. 724/1994, appare viziata da grave irragionevolezza, in quanto, non avendo previsto la possibilita' di accedere all'oblazione anche per chi, come l'imputato, non aveva piu' alcun manufatto da condonare, riserva un trattamento piu' favorevole a coloro i quali non hanno ottemperato ad un provvedimento amministrativo di demolizione, in tal guisa ponendo in essere una ulteriore condotta illecita rispetto a coloro i quali hanno invece ottemperato.
P. Q. M. Ritenuto che detta irragionevolezza comporta la violazione del dettato dell'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' esamini la sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel capo IV della legge n. 47/1985, come modificata dalla legge n. 724/1994, nella parte in cui non e' stata preveduta la possibilita' di accedere all'oblazione anche a chi aveva demolito le opere abusivamente realizzate; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Pisciotta, addi' 13 aprile 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 97C0029