N. 3 SENTENZA 9 - 10 gennaio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Guida senza patente - Guida di veicolo per il quale
 e'  richiesta  la  patente  di  categoria A da parte di colui che sia
 munito di patente di categoria B, C o D -  Trattamento  sanzionatorio
 penale  -  Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v.
 sentenza  n.  246/1995)  -  Arbitrarieta'  di  una   differenziazione
 punitiva  di  un  comportamento  non  certo  di maggiore gravita' con
 sanzione piu' severa rispetto alla fattispecie di guida senza patente
 da parte di chi non abbia mai  conseguito  alcuna  abilitazione  alla
 guida  o al quale sia stata revocata o non rinnovata per mancanza dei
 requisiti previsti dal codice - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13).
 
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13,
 del d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  17  gennaio 1996 dal pretore di
 Ascoli Piceno,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Barbagrigia
 Salvatore,   iscritta  al  n.  238  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre  1996  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  del  procedimento penale a carico di Barbagrigia
 Salvatore, imputato del reato previsto dall'art. 116, comma  13,  del
 d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver
 circolato alla guida di un motociclo "Yamaha  660"  sprovvisto  della
 patente  prescritta,  il  pretore  di  Ascoli Piceno ha sollevato, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale del predetto articolo.
   Osserva   il  giudice  a  quo  che  vi  sarebbe  una  irragionevole
 disparita' di trattamento fra l'ipotesi, soggetta a sanzione  penale,
 in  cui  il titolare di patente di categoria B circoli alla guida del
 motociclo senza specifico  titolo  di  abilitazione  (la  patente  di
 categoria A) e quella, sottoposta a semplice sanzione amministrativa,
 in  cui  il  medesimo  titolare  di  patente  B  guidi  un  qualsiasi
 autoveicolo  per  il  quale  sia  richiesta  patente   di   categoria
 superiore.
   Tale   disparita'   sarebbe   giustificabile  se  e  in  quanto  si
 configurasse ragionevolmente, per il  caso  in  esame,  un  obiettivo
 giudizio di maggiore pericolosita' rispetto all'ipotesi di guida d'un
 autoveicolo  per  il  quale  sia  richiesta  la  patente di categoria
 superiore alla B.  Le due fattispecie  appaiono  invece  equivalenti,
 per  quanto  attiene alla pericolosita', ove si pensi alla guida d'un
 autoveicolo di grandi dimensioni  (ad  esempio,  un  autosnodato)  da
 parte di chi non sia munito della patente C. Di qui, la non manifesta
 infondatezza per disparita' di trattamento.
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso
 per la manifesta inammissibilita', richiamando la sentenza n. 246 del
 1995  di  questa Corte e sottolineando la mancanza di nuovi argomenti
 meritevoli di un ulteriore esame.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Viene  riproposta  all'esame  della  Corte,  in  riferimento
 all'art.    3  della  Costituzione,  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  116, comma 13, del codice della strada, di
 cui al decreto legislativo n.  285  del  1992,  nella  parte  in  cui
 prevede   una  sanzione  penale  in  luogo  dell'originaria  sanzione
 amministrativa stabilita per tutte  le  altre  ipotesi  similari.  La
 fattispecie  in  esame  e'  quella della guida di un motoveicolo, con
 cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e potenza superiore a 11
 cavalli, da parte di persona munita della patente di  categoria  B  e
 non  invece  di  quella  prescritta, la A, giusta gli artt. 3 e 5 del
 decreto 8 agosto 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione
 - che ha recepito la direttiva del Consiglio  n.  91/439/CEE  del  29
 luglio  1991,  concernente  le  patenti  di  guida - emanato ai sensi
 dell'art. 229 del codice della strada e dell'art. 406 del regolamento
 di esecuzione di esso (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
   La  denunciata  disparita'  di  trattamento  si  configurerebbe  in
 relazione  alla  previsione  della  sanzione amministrativa stabilita
 dall'art.  125, terzo comma, del codice della strada,  per  l'ipotesi
 che  il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi autoveicolo
 per il quale sia richiesta  una  patente  di  categoria  superiore  o
 diversa  (in  proposito  il  pretore  rimettente  fa  l'esempio della
 conduzione d'un autosnodato).
   2. - Questa Corte ha gia' affrontato la medesima questione  con  la
 sentenza  n.  246  del  1995,  dando  conto  della  complessa vicenda
 legislativa, nazionale e  comunitaria,  che  ha  portato  all'attuale
 disciplina,  caratterizzata  dalla sanzione amministrativa (art. 125,
 commi 3 e 5) per tutte le ipotesi di circolazione alla  guida  di  un
 autoveicolo  diverso  da  quello  per il quale e' stata rilasciata la
 patente posseduta (categoria B, C o D) e dalla sanzione penale  (art.
 116,  comma  13) per l'ipotesi di guida di motoveicoli con cilindrata
 superiore a 125  centimetri  cubici  e  di  potenza  superiore  a  11
 cavalli,  giusta  quanto  dispone  l'art.  5 del citato d.m. 8 agosto
 1994. Sulla base della rilevata sproporzione, la Corte aveva invitato
 il legislatore a scegliere per le situazioni analoghe un  unico  tipo
 di previsione sanzionatoria.
   3. - Va ricordato che in origine il legislatore aveva stabilito per
 tutte le fattispecie l'applicazione d'una sanzione amministrativa, ma
 in  seguito  all'adeguamento  del codice della strada alla disciplina
 della patente  comunitaria  (legge  16  marzo  1988,  n.  111)  aveva
 inopinatamente   differenziato   il   comportamento   illecito,   qui
 esaminato, discriminandolo in peius con la previsione della  sanzione
 penale.
   La Corte ha gia' osservato, e non puo' non ribadire in questa sede,
 che  tale differenziazione e' palesemente arbitraria, perche' punisce
 un comportamento, che non e' certo  di  maggiore  gravita',  con  una
 sanzione piu' severa (arresto congiunto con l'ammenda) che si applica
 a  chi  non abbia conseguito alcuna abilitazione alla guida o che gli
 sia stata revocata, o  non  rinnovata,  per  mancanza  dei  requisiti
 previsti dal codice.
   4.  -  Essendo rimasta invariata la situazione normativa nonostante
 l'invito rivolto dalla Corte al legislatore con la  sentenza  n.  246
 del  1995,  il comma 13 dell'art. 116 del codice della strada, di cui
 al decreto legislativo  n.  285  del  1992,  va  pertanto  dichiarato
 costituzionalmente  illegittimo,  nella  parte  in cui punisce con la
 sanzione penale colui che - munito di patente di categoria B, C o D -
 guida un veicolo per il quale e' richiesta patente di categoria A.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 116, comma 13,
 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),  nella
 parte  in  cui  punisce  con la sanzione penale, colui che, munito di
 patente di categoria B, C o D, guida  un  veicolo  per  il  quale  e'
 richiesta patente di categoria A.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0039