N. 5 ORDINANZA 9 - 10 gennaio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale  -  Divieto  al  giudice  di  merito  di  sindacare
 l'ammissibilita' e la fondatezza  della  richiesta  di  rimessione  -
 Divieto  di  pronunciare  sentenza  fino  a  che  non sia intervenuta
 l'ordinanza della Cassazione  che  la  dichiari  inammissibile  o  la
 rigetti  -  Uso strumentale dell'istituto della rimessione - Richiamo
 alla    sentenza    della    Corte    n.    353/1996     dichiarativa
 dell'illegittimita'  costituzionale dell'art. 47, comma 1, del c.p.p.
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49,  comma
 2).
 
 (Cost.,  artt.  3,  25,  primo  comma,  97, primo comma, 101, secondo
 comma, e 112).
 
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 46, comma  3,
 47,  commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2, del codice di procedura
 penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996  dal  pretore
 di  Milano  nei  procedimenti  penali riuniti a carico di Martinenghi
 Stefano ed altri, iscritta al n. 882 del registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  costituzione  della  SIAE  nonche'   l'atto   di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto  che nel corso dei procedimenti penali riuniti a carico di
 Martinenghi Italo, Martinenghi Stefano, Banti Anna  e  Papini  Ivaldo
 (gli  ultimi  tre  imputati,  fra  l'altro,  di truffa in danno della
 SIAE), in data 2 novembre 1994  Martinenghi  Italo,  29  giugno  1995
 Martinenghi  Stefano  e  29  settembre 1995 ancora Martinenghi Italo,
 depositavano altrettante istanze di rimessione ai sensi dell'art.  45
 del codice di procedura penale:
     che  a  seguito  di  queste  il  pretore  di  Milano disponeva la
 trasmissione degli atti alla Corte  di  cassazione  e  proseguiva  il
 processo   arrestandosi  alle  soglie  della  decisione,  preclusagli
 dall'art. 47 dello stesso codice;
     che con riferimento alla prima e alla seconda istanza la Corte di
 cassazione  ha  dichiarato  inammissibile  il  ricorso,  mentre   con
 riferimento  alla terza il pretore ha promosso, per contrasto con gli
 artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e  112
 della  Costituzione, il giudizio di legittimita' costituzionale degli
 artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma  2,  del
 codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in cui fanno divieto al
 giudice del merito di  sindacare  l'ammissibilita'  e  la  fondatezza
 della richiesta di rimessione, nonche' di pronunciare sentenza fino a
 che  non sia intervenuta l'ordinanza della Cassazione che la dichiara
 inammissibile o la rigetta;
     che il meccanismo processuale,  non  consentendo  al  giudice  di
 pronunciare  la sentenza, impedirebbe l'esercizio della giurisdizione
 penale  con  conseguente  possibile  maturazione   dei   termini   di
 prescrizione;
     che  l'uso  strumentale  dell'istituto  della rimessione, operato
 attraverso la reiterazione di richieste solo  apparentemente  fondate
 su  nuovi motivi, comporterebbe di fatto l'impossibilita' di definire
 il  processo  e  che  tali  effetti  sarebbero  dovuti,  pero',  solo
 parzialmente all'uso distorto della rimessione;
     che  sarebbe quindi il disposto dell'art. 47 a costituire la base
 dei lamentati abusi;
     che  tale  divieto,  ignoto  all'abrogato  codice,   sarebbe   in
 contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101, secondo comma, e
 112 della Costituzione;
     che  la  normativa denunciata non corrisponderebbe ai principi di
 ragionevolezza,  di   buon   andamento   dell'amministrazione   della
 giustizia  e,  in  particolare,  di  efficienza  del processo penale,
 recando altresi' lesione all'art. 101 della Costituzione,  in  quanto
 il  giudice  non  sarebbe soggetto solo alla legge, ma di fatto anche
 alle iniziative dell'imputato;
     che questi potrebbe sottrarsi al giudice precostituito per legge,
 in violazione anche dell'art. 112 della Costituzione,  giacche'  tale
 principio  sarebbe  posto a tutela non soltanto dell'impulso iniziale
 dell'azione penale  da  parte  del  pubblico  ministero,  bensi'  dei
 successivi suoi sviluppi;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'inammissibilita'   o,   in   subordine,  per  l'infondatezza  della
 questione;
     che si  e'  costituita  la  Societa'  italiana  degli  autori  ed
 editori,  chiedendo  la declaratoria di illegittimita' costituzionale
 degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2,
 del codice di procedura penale;
   Considerato    che  le  predette  censure  della  disciplina  sulla
 rimessione sono state  formulate  in  relazione  all'uso  strumentale
 dell'istituto,  operato  attraverso la reiterazione di richieste solo
 apparentemente fondate su nuovi motivi e  presentate  successivamente
 all'ordinanza   con  cui  la  Corte  di  cassazione  ha  rigettato  o
 dichiarato inammissibile la precedente richiesta di rimessione;
     che tale situazione e' presa in considerazione dalla sentenza  n.
 353  del  1996,  con  la  quale questa Corte, affrontando il fenomeno
 della riproposizione di richieste di rimessione fondate  su  elementi
 sostanzialmente     identici,    ha    dichiarato    l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale,
 nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare sentenza fino
 a che non sia intervenuta l'ordinanza che  dichiara  inammissibile  o
 rigetta la richiesta di rimessione;
     che  questa Corte ha cosi' riconosciuto al giudice del merito, in
 caso di uso distorto della reiterazione dell'istanza  di  rimessione,
 il  potere  di  sindacare  l'ammissibilita'  di essa al solo scopo di
 valutare se pronunciare la sentenza;
     che, conseguentemente, essendo entrambi i profili prospettati dal
 giudice a quo gia' affrontati e risolti dalla citata sentenza n.  353
 del   1996,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2,
 48, comma  4,  e  49,  comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo
 comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal  pretore  di
 Milano con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositato in cancelleria il 10 gennaio 1997.
                 Il direttore di cancelleria: Di Paola
 97C0041