N. 8 ORDINANZA 9 - 10 gennaio 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Divieto di intermediazione - Impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi - Violazioni - Previsione di sanzione pecuniaria fissa - Difetto di qualsiasi valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Mancato riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2). (Cost., art. 25, secondo comma).(GU n.3 del 15-1-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Carlo Mezzanotte; Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza in data 2 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), nella parte in cui, prevedendo "una sanzione pecuniaria fissa", non determinerebbero "se la misura della pena sia quella minima o massima", rendendo impossibile individuare la pena sulla quale operare i calcoli ex art. 162 del codice penale, per ammettere gli imputati alla oblazione: che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 27 (rectius: 25, secondo comma) della Costituzione, essendo in contrasto con "il principio di certezza della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione"; che e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi giudizio in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, concludendo, in primo luogo, nel senso della inammissibilita', e, in subordine, dell'infondatezza della questione stessa; Considerato che l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, ne' motiva circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione; che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione; che conseguentemente, in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0044