N. 8 ORDINANZA 9 - 10 gennaio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via  incidentale.
 
 Lavoro  -  Divieto di intermediazione - Impiego di mano d'opera negli
 appalti di opere e servizi -  Violazioni  -  Previsione  di  sanzione
 pecuniaria  fissa  -  Difetto di qualsiasi valutazione in ordine alla
 rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Mancato
 riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio -  Difetto
 di motivazione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., art. 25, secondo comma).
 
(GU n.3 del 15-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
 legge 23  ottobre  1960,  n.  1369  (Divieto  di  intermediazione  ed
 interposizione   nelle  prestazioni  di  lavoro  e  nuova  disciplina
 dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere  e  di  servizi),
 promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal pretore di Latina
 nel  procedimento  penale  a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri,
 iscritta al n. 280 del registro ordinanze  1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  14, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza in data 2  ottobre
 1995,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
 artt. 1 e 2  della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369  (Divieto  di
 intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
 disciplina  dell'impiego  di mano d'opera negli appalti di opere e di
 servizi), nella parte in cui,  prevedendo  "una  sanzione  pecuniaria
 fissa",  non  determinerebbero  "se  la  misura della pena sia quella
 minima o massima", rendendo impossibile  individuare  la  pena  sulla
 quale  operare i calcoli ex art. 162 del codice penale, per ammettere
 gli imputati alla oblazione:
     che,  ad  avviso  del  remittente,  le   disposizioni   censurate
 violerebbero   l'art.   27   (rectius:   25,   secondo  comma)  della
 Costituzione, essendo in contrasto  con  "il  principio  di  certezza
 della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione";
     che   e'   intervenuta  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale ha
 rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi giudizio in
 ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza  della  questione,
 concludendo,  in primo luogo, nel senso della inammissibilita', e, in
 subordine, dell'infondatezza della questione stessa;
   Considerato che l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno
 alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, ne' motiva  circa  la
 rilevanza e non manifesta infondatezza della questione;
     che,  pertanto,  non  risulta osservata la prescrizione dell'art.
 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  che  impone  al  giudice  di
 indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione;
     che conseguentemente, in conformita' alla costante giurisprudenza
 di  questa  Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23  ottobre
 1960,  n.    1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
 prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
 negli appalti di opere  e  di  servizi),  sollevata,  in  riferimento
 all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Latina
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0044