N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1996
N. 28 Ordinanza emessa il 29 ottobre 1996 dalla commissione tributaria provinciale di Crotone sul ricorso proposto da Turco Pantaleone contro l'Ufficio distrettuale imposte dirette di Crotone Contenzioso tributario - Ricorso del contribuente per iscrizione a ruolo di debito d'imposta non dovuto - Riconoscimento nel primo atto difensivo, da parte dell'ufficio esattoriale, della fondatezza dell'opposizione del ricorrente - Conseguente necessita' di pronuncia di cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Mancata distinzione tra causa di cessazione del contenzioso sopravvenuta nel corso del giudizio e causa preesistente - Lesione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, e 46, comma 3). (Cost., art. 3).(GU n.6 del 5-2-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE La Commissione tributaria provinciale di Crotone, sciogliendo la riserva espressa all'udienza di pubblica trattazione tenutasi in data 4 ottobre 1996; O s s e r v a Con ricorso consegnato all'Ufficio delle imposte dirette di Crotone in data 27 maggio 1996, Turco Pantaleone, rappresentato e difeso dal dott. proc. Cinzia Mosella, proponeva opposizione alla cartella esattoriale, n. 5091331, notificatagli il precedente 29 marzo, con la quale gli s'ingiungeva il pagamento complessivo della somma di L. 7.896.996, iscritta a ruolo a suo carico dll'Ufficio imposte dirette di Crotone per imposta, interessi e soprattasse in conseguenza del mancato versamento di I.L.O.R. ed I.R.P.E.F. dovute per l'anno 1989. Contestava l'opponente tale iscrizione per aver fatto tempestivo ricorso al condono di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413, per come modificata dal decreto-legge n. 269 del 27 aprile 1992 e successivi, avendo presentato dichiarazione integrativa dei redditi anche per l'anno di riferimento, per il quale aveva effettuato due versamenti di L. 2.212.000 cadauno. Nonostante il ricorso al condono fiscale, l'Ufficio opposto aveva iscritto a ruolo un presunto debito d'imposta, non piu' dovuto, maggiorato di soprattasse ed interessi. Concludeva con la richiesta di declaratoria d'illegittimita' di tale iscrizione e con vittoria di spese e competenze legali del processo. Depositava tempestivamente in segreteria il suo fascicolo, contenente in copia, oltre che la cartella esattoriale, anche la documentazione del ricorso al condono e del pagamento dei ratei. Chiedeva che la commissione sospendesse l'esecuzione del provvedimento impugnato. All'udienza di trattazione della richiesta inibitoria, si costituiva l'Ufficio opposto, il cui rappresentante, con dichiarazione orale raccolta a verbale, riconosceva la fondatezza dell'opposizione, limitandosi a censurare l'opponente per non aver richiesto direttamente al detto Ufficio lo sgravio, che sarebbe stato concesso, anziche' ricorrere alla Commissione tributaria. Concludeva con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la compensazione totale delle spese di lite tra le parti. Concessa l'inibitoria, la Commissione rimetteva le parti davanti a questo Collegio per l'udienza del 4 otto- bre 1996, che aveva trattazione pubblica, avendone fatta tempestiva richiesta l'opponente. In tale udienza, concordi le parti per la decalaratoria di cessazione della materia del contendere, l'opponente insisteva per la rifusione delle spese di lite da porre a carico dell'opposizione e quest'ultimo per la compensazione delle stesse. Di conseguenza questa commissione, chiaro ormai il provvedimento da adottare nel merito, deve pronunziarsi sulla richiesta dell'opposizione di ottenere la rifusione dall'Amministrazione finanziaria delle spese e competenze del giudizio. Poiche' a parere di questa Commissione tale richiesta e' ampiamente fondata, non rimane che investire d'ufficio la Corte costituzionale per l'esame di conformita' e rispetto dei principi costituzionali degli artt. 15 comma 1, e 46 comma 3, del d.lgs del 31 dicembre 1992 n. 546, laddove il primo subordina la condanna alle spese di lite alla soccombenza della parte che ne viene gravata ed il secondo dispone ed impone, per l'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che le spese di lite restino a carico della parte che le ha anticipato, senza discernere tra causa di cessazione del contenzioso sopravvenuta nel corso del giudizio e causa preesistente, della quale una delle parti non ha tenuto, per come doveva, conto, esponendo l'altra a un dispendioso giudizio, con oneri economici spesso rilevanti, specie in riferimento al valore monetario della lite. Il nuovo rito tributario, imponendo alla parte ricorrente, per le liti di valore superiore a 5.000.000, l'assistenza tecnica, assistenza d'altra parte imposta quasi sempre anche per liti di modesto valore dalla difficolta' della materia fiscale, ha introdotto nel contenzioso tributario uno dei principi cardine dell'Ordinamento Giuridico, che obbliga, per l'aspetto che qui interessa, chi da luogo ingiustamente ad una lite a rifondere delle relative spese, compresi diritti ed onorari del professionista che l'assiste, la controparte, costretta ad attivarsi per resistere alle sue infondate pretese. Il contenzioso tributario, d'altra parte, nasce sempre da un atto dell'Amministrazione finanziaria, che costringe il contribuente, ove costui lo ritenga illegittimo, ad attivarsi e tale Amministrazione, nell'ipotesi che effettivamente sia costretta a riconoscere fin dal suo primo atto difensivo (le controdeduzioni) la fondatezza dei rilievi dell'opponente, determinando una obbligata pronunzia di cessazione della materia della lite, come nella fattispecie, non puo' beneficiare di una posizione di privilegio che deriva dalle citate norme, che la pongono ingiustamente al riparo dell'onere di sopportare le spese di lite anticipate dalla controparte. Appaiono, pertanto, le dette norme assolutamente irragionevoli e di favore per una delle parti e come tali colludenti con il principio di eguaglianza di trattamento nonche' di quello consequenziale della "ragionevolezza" ex art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' degli artt. 15 comma 1, e 46 comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, laddove non prevedono la possibilita' di condannare una delle parti in lite, ritenuta aver dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per riconoscimento spontaneo da parte della stessa della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione a quest'ultima delle spese e competenze, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Crotone, addi' 29 ottobre 1996. Il presidente: Lucente 97C0081