N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 1995

                                 N. 37
  Ordinanza  emessa  il  5  novembre  1995 dal pretore di Macerata nel
 procedimento civile vertente tra Salvucci Giuseppe e l'I.N.A.I.L.
 Lavoro e previdenza  (controversie  in  materia  di)  -  Esonero  del
    lavoratore  soccombente  dal pagamento delle   spese processuali -
    Abrogazione di tale esonero con  l'art.  4  del  decreto-legge  n.
    384/1992   (convertito   in   legge     n.  483/1992),  dichiarato
    incostituzionale  con  la  sentenza  n.  134/1994  -   Conseguente
    reviviscenza   della  norma  abrogata  -  Ingiustificato  identico
    trattamento dei lavoratori abbienti rispetto a quelli non abbienti
    - Incidenza sul principio del diritto di difesa per i non abbienti
    -  Riferimenti  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale   nn.
    23/1973,  60/1979  e  135/1987  di  non  fondatezza  di  questioni
    analoghe ritenute superabili dal giudice  rimettente.
 (C.P.C. (disp. attuazione del), art. 152).
 (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti,
                             O s s e r v a
   1.1.   -   L'indagine   medico-legale   esperita   ad    iniziativa
 dell'ufficio,   i  cui  risultati  non  sono  stati  contraddetti  da
 differenti acquisizioni, ha escluso l'esistenza dei  presupposti  per
 l'accoglimento  della domanda qui proposta, relativa a riconoscimento
 di broncopneumopatia asseritamente riferita a noxae agricole.
   1.2.  -  Sicche'  la  domanda  medesima  si  rende  meritevole   di
 reiezione.
   1.3.  -  Il  che comporterebbe l'esonero del lavoratore soccombente
 dal pagamento  delle  spese  del  giudizio,  a  norma  dell'art.  152
 disposizioni  di  attuazione  al c.p.c., in assenza di temerarieta' o
 manifesta infondatezza della sua pretesa.
   1.4. - E' infatti opinione di questo pretore  che  detta  norma  ha
 ripreso  integrale  vigore  a  seguito  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale  13  aprile   1994   n.   134,   che   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  dell'art.    4, comma 2, decreto-legge n. 384/1992,
 convertito in legge n. 483/1992, abrogativo del cennato art. 152.
   2. - La difesa dell'Istituto ha, in questa  prospettiva,  sollevato
 la  questione di legittimita' costituzionale di tale ultima norma per
 sospetto contrasto con gli artt. 3, 24,  comma  terzo,  e  53,  comma
 primo,  della  Costituzione, nella parte in cui dispone l'esonero dal
 pagamento delle spese di lite  anche  nei  confronti  del  lavoratore
 soccombente che risulti abbiente.
   3.1.   -   Con  la  richiamata  decisione  n.  134/1994,  la  Corte
 costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' tout court dell'art.  4
 cpv,  decreto-legge  n.  384/1992  convertito,  in quanto con esso si
 sarebbe  operata  una  indiscriminata  abrogazione  dell'esonero  dal
 pagamento   delle   spese   di   causa  dei  lavoratori  soccombenti,
 "trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti".
   Il che avrebbe posto la norma  medesima  ininsanabile  contrasto  -
 nella   sua  interezza  -  con  i  precetti  costituzionali  evocati:
 risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente
 quindi) ripristinata la  situazione  di  disparita'  sostanziale  nel
 processo  (rispetto  all'istituto  assicuratore)  cui  avevano  posto
 rimedio le disposizioni abrogate  (art.  3);  limitata  di  fatto  la
 possibilita'  di  agire  a  tutela  dei propri diritti (art. 24); non
 tutelata  a  sufficienza  la condizione di inabile al lavoro (art. 38
 Cost.)".
   3.2. - Ma proprio per il fatto che da  tali  ineccepibili  premesse
 sia  derivata  la  dichiarazione  di  illegittimita'  integrale della
 disposizione oggetto  di  esame,  senza  che  alcuna  distinzione  si
 facesse  fra  lavoratori  abbienti  e non abbienti, il moto pendolare
 della disciplina normativa nella soggetta materia non sembra  essersi
 arrestato   nel   punto   di   equilibrio   consentito   dai   valori
 costituzionali richiamati e comunque evocabili.
   Si e' infatti di  nuovo  sbilanciato  il  rapporto  riguardante  il
 trattamento  normativo fra tali categorie di lavoratori (questa volta
 a favore della prima) in ordine al pagamento delle spese legali nelle
 controversie relative a  prestazioni  previdenziali,  in  ipotesi  di
 soccombenza dei richiedenti.
   4.  -  Una  simile  soluzione indiscriminata pare ledere, per altro
 verso, gli stessi parametri della Costituzione  che  si  sono  intesi
 salvaguardare con la rammentata decisione.
   4.1.  -  L'art.  24,  al  terzo  comma,  limita  innanzi  tutto  la
 predisposizione di "appositi istituti" atti ad assicurare l'azione  e
 la difesa presso ogni giurisdizione (fra i quali puo' rientrare anche
 l'esonero  dal  pagamento  delle  spese  nei  casi che ci occupano) a
 favore dei soli "non abbienti".
   4.2. - In diretta correlazione con tale precetto va poi considerato
 che  il  principio  di  uguaglianza,  codificato  nell'art.  3  della
 Costituzione,   comporta  anche  il  logico  corollario  secondo  cui
 situazioni apprezzabilmente diverse o comunque non assimilabili, alla
 stregua di un criterio differenziale  dato,  non  possono  avere  una
 disciplina uniforme, che da tale criterio totalmente prescinda.
   4.3.    -    Evidenti    sono   le   conseguenze   che   discendono
 dall'applicazione alla specie di  tale  premessa:  se  il  regime  di
 favore  consistente  nell'esonero  detto e' previsto per i lavoratori
 soccombenti in siffatte controversie proprio in ragione  di  un  loro
 stato  di  "non  abbienza"  (come  pare  desumersi anche dalla stessa
 pronuncia n. 134/1994 della Corte costituzionale  e  dalle  altre  in
 essa  richiamate),  non e' giustificata l'estensione di esso anche ai
 lavoratori abbienti, che percio' si palesa  verosimilmente  offensiva
 del  principio  costituzionale  desumibile  dalla  coordinata lettura
 degli artt. 3 e 24, comma terzo, della Costituzione  che  qui  si  e'
 proposta.
   Onde   non   manifestamente   infondata  si  presenta,  per  questi
 argomenti, la questione sollevata.
   4.4. - Ne'  all'accoglimento  dell'eccezione  che  qui  si  intende
 sollevare  sembra  porre ostacolo un'eventuale indeterminatezza della
 categoria dei non  abbienti,  nei  cui  confronti  soltanto  dovrebbe
 residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. di attuaz. al c.p.c.
 La  relativa determinazione, invero, in caso di omesso intervento sul
 punto  ad  opera   del   legislatore,   potra   avvenire   da   parte
 dell'interprete,  facendo  in  ipotesi  ricorso  alla  normativa  sul
 patrocinio gratuito o a spese dell'erario.
   5.1. - Sembra viceversa estraneo alla fattispecie l'altro parametro
 invocato dalla difesa  dell'Istituto  ed  individuato  nell'art.  53,
 comma primo, della Costituzione.
   5.2.   -   Invero  non  e'  qui  in  discussione  la  misura  della
 contribuzione di una spesa pubblica, ma l'esonero dall'adempimento di
 un'obbligazione accessoria, conseguente all'esito di un giudizio.
   6. - La questione medesima e' nel caso rilevante, per la verosimile
 condizione di abbienza del  soggetto  ricorrente,  quale  coltivatore
 diretto.
   7.  -  Infine,  pur avendo il giudice delle leggi gia' affrontato e
 disatteso  la  questione  di  legittimita'  dell'art.  152  disp.  di
 attuazione  al  c.p.c.  Alla  stregua  delle norme costituzionali qui
 richiamate (si vedano in particolare le sentenze nn. 23 del 1973,  60
 del 1979 e 135 del 1987), si reputa egualmente dover rimettere al suo
 vaglio  il problema cennato, attesa la novita' della sua impostazione
 rispetto all'ottica in precedenza seguita dai giudici remittenti.
   7.2. - In particolare,  come  ricordato  dalla  difesa  dell'INAIL,
 nella  sentenza  n. 135 del 1978, la Corte ha dichiarato infondata la
 questione di legittimita' costituzionale della disposizione in  esame
 sollevata  anche  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, la
 violazione del quale sarebbe stata peraltro ipotizzata per  il  fatto
 che  la  norma,  consentendo  l'esonero  dal  pagamento  delle  spese
 giudiziali per il lavoratore pur se abbiente, avrebbe introdotto  una
 arbitraria  discriminazione  tra  le parti processuali, garantendo il
 diritto  alla  difesa  in  maggior  misura  al  lavoratore   rispetto
 all'Istituto previdenziale.
   7.3.  -  Laddove  diversa  e'  la  prospettiva qui individuata, che
 coglie  il  dubbio  di  incostituzionalita'  della  norma  in   esame
 nell'identico  trattamento  favorevole  fra lavoratori abbienti e non
 abbienti,  sprovvisti  i  primi  di  esigenze  meritevoli   di   piu'
 accentuata  tutela giurisdizionale rispetto al generale consorzio dei
 cittadini.
   8. - Talche' va  disposta  la  remissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.  1,
 23  della  legge  11  marzo  1953  n.  87,  dichiara  rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. Nella parte
 in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal  pagamento
 delle spese del giudizio anche ai lavoratori abbienti, per ipotizzato
 contrasto  con  i  precetti  degli  artt.  3 e 24, comma terzo, della
 Costituzione, nel senso indicato in motivazione;
   Per effetto sospende il giudizio in  corso  e  dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata  per  esteso  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Macerata, addi' 5 novembre 1996
                   Il consigliere pretore: Taglienti
 97C0092