N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996

                                 N. 49
  Ordinanza  emessa  il  14  novembre  1996  dal  pretore  di  Pescara
 sull'istanza proposta da Paolini Stefano
 Processo penale - Misure alternative alla detenzione - Esclusione per
    i condannati in espiazione  di  pena  detentiva  per  inosservanza
    delle  prescrizioni  inerenti  alla semidetenzione e alla liberta'
    controllata - Applicabilita' della norma  in  questione  anche  ai
    casi  di  affidamento in prova di tossicodipendenti ai sensi degli
    artt. 47-bis della legge n. 354/1975 e 94 del d.P.R. n. 309/1990 -
    Incidenza sul diritto alla salute per  l'ostacolo  al  superamento
    dello  stato  di  tossicodipendenza  -  Riferimento alla ordinanza
    della Corte costituzionale n. 397/1995 (recte: 367/1995).
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67, in relazione alla legge  26
    luglio  1975,  n. 354, art. 47-bis; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
    art. 94).
 (Cost., art. 32).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
                              IL PRETORE
   Esaminati gli atti  relativi  al  fascicolo  dell'esecuzione  sulla
 istanza avanzata ex art. 666 c.p.p. nell'interesse di Paolini Stefano
 avvero  il  provvedimento  emesso  in  data  27  settembre 1996 dalla
 procura circ.le di Pescara, p.m. dott.  F.  Frettoni,  con  il  quale
 veniva  rigettata  l'istanza  volta  ad  ottenere  la misura prevista
 dall'art. 94 d.P.R.    n.  309/90  previa  emissione  dell'ordine  di
 scarcerazione, rileva come la determinazione del p.m. appaia conforme
 alla  legge  laddove  ritiene  che gli artt. 94, comma secondo, e 91,
 comma  quarto,  d.P.R.  n.  309/90,  stabilendo  che  il  p.m.  debba
 verificare  l'entita'  della pena inflitta o da espiare, non solo non
 escludendo ma anzi inevitabilmente presuppongono che, ancor prima  di
 tale  riscontro,  egli  verifichi  la  rispondenza  dell'istanza allo
 schema delineato dalla fattispecie astratta.
   Nel caso della decisione impugnata il p.m.,  rilevato  che  analoga
 istanza  tendente  ad ottenere la misura di cui all'art. 47-bis legge
 n. 354/75, presentata di recente, era stata dichiarata  inammissibile
 con  decreto  del  presidente del tribunale di sorveglianza in data 2
 agosto 1996 con riferimento al divieto previsto dall'art. 67 legge n.
 689/81, rigettava  l'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  della
 pena.
   Sottolineava  il  p.m.  come  il  giudice competente in merito alla
 concessione alla misura alternativa alla  detenzione  aveva  ritenuto
 che  il  divieto previsto dall'art. 67 legge n. 689/81 ricomprendesse
 anche  "i  casi  particolari"  di  affidamento  al  servizio  sociale
 previsti dagli artt. 47-bis legge n. 354/75 e 94 d.P.R. n. 309/90 con
 la  conseguenza  che  la  violazione  delle  prescrizioni inerenti la
 semidetenzione viene considerata ostativa alla concessione del regime
 di  cui  all'art.   47-bis dell'ordinamento penitenziario. Osserva il
 pretore come questo rapporto fra l'art. 47-bis  citato  e  l'art.  67
 legge n. 689/81 possa presentare profili di incostituzionalita'.
   Se  infatti  si  ritiene  la  formale  applicabilita'  dell'art. 67
 l.cost.  anche per l'ipotesi di cui all'art. 47-bis e  94  d.P.R.  n.
 309/90,  ritenendo  l'affidamento  in prova nei casi particolari come
 specie  del  genus  affidamento  in  prova,  e'  sufficente  che   il
 condannato  in una precedente situazione di semidetenzione o liberta'
 controllata sia venuto meno ad  una  prescrizione,  per  precludergli
 l'affidamento, ex art. 47-bis cit.
   Cio'  appare  pero',  a pare di questo pretore, in contrasto con la
 finalita' di recupero e cura alle quali e' finalizzato l'articolo  da
 ultimo  citato.  Tale  articolo  infatti  prevede  il  controllo  del
 Tribunale di Sorveglianza sulla serieta' del programma terapeutico  e
 non sulla pericolosita' e sulla condotta anteatta del condannato come
 e' invece nel caso dell'art. 47.
   Se dunque nel caso dell'affidamento ordinario ben si giustifica che
 la precedente violazione di prescrizioni relative alla semidetenzione
 e   alla   liberta'  controllata,  indici  di  una  personalita'  non
 affidabile, escludano il condannato dal beneficio di cui all'art. 47,
 altrettanto non puo' dirsi per il tossicodipendente la cui incostanza
 precedente e' insita proprio nello stato patologico nel quale versava
 e per uscire dal quale ricorrere dunque al disposto dell'art. 47-bis.
   Valutazione questa gia' esplicitata nell'ordinanza n. 397/95  della
 Corte  costituzionale che ha sottolineato la peculiarita' della forma
 dell'affidamento  in  esame  "conformata  alla   singolarita'   della
 situazione   dei   suoi  destinatari,  nei  confronti  dei  quali  si
 giustifica    una     risposta     correlativamente     differenziata
 dell'ordinamento   penale"...   volta   ad   incentivare  una  scelta
 terapeutica che il legislatore ha  inteso  privilegiare  rispetto  ad
 ogni  trattamento  risocializzante,  in  prospettiva  del superamento
 dello stao di tossicodipendenza.
   Posto  quindi  che  l'art.  47-bis  appare  ispirato  alla   tutela
 incondizionata  della  salute  del  tossicodipendente  ed  al  valore
 sociale del suo recupero ex art. 32 Cost., la preclusione che in base
 all'art. 67 della legge n. 689/81 deriverebbe automaticamente da  una
 sua  precedente  condotta in violazione di prescrizione inerenti alla
 semidetenzione o alla liberta' controllata appare in contrasto con la
 finalita' di tutela e recupero della  salute,  finalita'  alla  quale
 sola e' volto l'art.  47-bis.
   Va  dunque  prospettata  alla  Corte costituzionale la questione di
 incostituzionalita' dell'art. 67 legge n. 689/81  in  relazione  alla
 inapplicabilita'  delle  misure  previste  dall'art.  47-bis  c.p.  e
 correlate all'art. 94 d.P.R. n. 309/90, per contrasto con  l'art.  32
 Cost.  giacche'  introdurrebbe  una  ingiustificata  limitazione alla
 tutela  al  diritto  alla  salute  nella  specie   al   recupero   da
 tossicodipendenza.
   La  questione  e'  rilevante  giacche' ove tale incostituzionalita'
 fosse dichiarata verrebbe meno nel giudizio in corso dinanzi a questo
 pretore, il fondamento dell'impugnato provvedimento del p.m.
                                P. Q. M.
   Retenuto   che   il   giudizio   non    possa    essere    definito
 indipendentemente  dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 innanzi prospettata;
   Visti gli articoli di legge;
   Sospende  il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria  alle  parti  in  causa,  al  p.m.  ed  al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Pescara, addi' 14 novembre 1996
                           Il pretore: Cillo
 97C0104