N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

                                 N. 8
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
 Giulia)
 Agricoltura - Regime comunitario di  produzione  lattiera  -  Rientro
    nelle  quote  stabilite  -  Disciplina - Riconosciuta salvezza, in
    norma di legge collegata alla  legge  finanziaria,  degli  effetti
    prodotti  e  dei  rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11
    dei dd.-ll.  8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n.  542,  e
    degli  artt.  2  e  3  dei  dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 463, e 23
    ottobre 1996, n 552 - Richiesta che le questioni  di  legittimita'
    costituzionale   sollevate  nei  precedenti  ricorsi  proposti  al
    riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del
    precetto  statutario  esigente  nel  caso  la  partecipazione  del
    presidente  della  regione  alle  deliberazioni  del Consiglio dei
    Ministri relative ai suddetti decreti, e  al  principio  di  leale
    collaborazione  tra  Stato e regioni, siano trasferite nelle sopra
    citate disposizioni di  sanatoria  -  Richiamo  alla  sentenza  n.
    84/1996.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di produzione lattiera - Rientro
    nelle quote stabilite  -  Norma  di  legge  collegata  alla  legge
    finanziaria,  concernenti  i  criteri  da osservarsi riguardo alla
    consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantita'  di
    prodotto  consegnate  - Espletamento di procedure di compensazione
    nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA -
    Inapplicabilita' della compensazione gestita  a  base  provinciale
    dalle associazioni di produttori, gia' prevista dall'art. 5, commi
    da  5  a  9,  della  legge  26  novembre 1992, n. 468, con sancita
    inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi  per  il
    suddetto  periodo  -  Obbligo, per gli acquirenti che abbiano gia'
    restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate  a
    livello  di  associazioni,  l'effettuato  prelievo, di procedere a
    nuove trattenute, con conseguente esperibilita', a loro carico, di
    una riscossione coattiva - Riproduzione, con indebita e  inusitata
    novazione  della fonte legislativa, di identiche disposizioni gia'
    contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 11  del  d.-l.  23  ottobre
    1996, n. 542, gia' convertito con l'art. 1 della legge 23 dicembre
    1996, n. 649 - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva,
    della  regione  Friuli-Venezia  Giulia in materia di agricoltura e
    zootecnia, per rispetto della quale, alla stregua del principio di
    leale collaborazione anche  per  la  riproduzione  delle  suddette
    disposizioni della legge de qua, avrebbe dovuto quanto meno essere
    chiesto il parere della regione - Rafforzamento dei gia' lamentati
    effetti  pregiudizievoli, fortemente aggravati dalla irragionevole
    retroattivita' della normativa, sugli interessi  degli  allevatori
    locali - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995 e 304/1987.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di produzione lattiera - Rientro
    nelle quote stabilite  -  Norma  di  legge  collegata  alla  legge
    finanziaria,  su  alcuni punti innovativi rispetto alla disciplina
    precedente - Categorie  di  produttori  (zone  di  montagna,  zone
    svantaggiate,  ecc.)    in  favore  delle  quali,  nell'ordine, la
    prevista compensazione tra  le  maggiori  e  minori  quantita'  di
    prodotto  consegnate  va  effettuata  -  Obbligo degli acquirenti,
    limitatamente al  periodo  1995-1996,  di  versare,  entro  il  31
    gennaio  1997,  sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a
    seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle
    regioni e alle province  autonome,  il  prelievo  supplementare  -
    Violazione  della competenza, primaria ed esclusiva, della regione
    Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, e del
    principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166,  167,  168,  169,
    170 e 172).
 (Statuto Friuli-Venezia Giulia artt. 4, 8 e 44).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
   Ricorso  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona
 del presidente della Giunta regionale  pro-tempore  signor  Giancarlo
 Cruder, rappresentata e difesa - come da procura in calce al presente
 atto  ed  in  virtu' della delibera della Giunta regionale 17 gennaio
 1997, n.  65  -  dall'avv.  Renato  Fusco,  avvocato  della  regione,
 eleggendo  domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione
 stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il presidente del
 Consiglio dei Ministri in carica,  rappresentato  e  difeso  ex  lege
 dall'Avvocatura   generale   dello  Stato  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale dei commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172
 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  concernenti  il regime
 comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77
 della Costituzione, nonche' degli artt. 4 n. 2 e 8 dello  statuto  di
 autonomia  (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1),
 nonche' del principio della leale collaborazione.
                                In fatto
   A - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'  stata  costituita
 con  legge  costituzionale  31  gennaio  1996 n. 1, approvativa dello
 statuto speciale.
   Con l'art. 4  di  detta  legge  costituzionale  ad  essa  e'  stata
 attribuita  competenza  legislativa primaria ed esclusiva in numerose
 materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia  (art.
 4, n.  2).
   Correlativamente   il  successivo  art.  8  ha  ad  essa  demandato
 l'esercizio delle funzioni  amministrative  nelle  materie  assegnate
 alla rispettiva competenza legislativa.
   Pure  deve  essere  rilevato  che  l'art. 44 dello statuto medesimo
 espressamente stabilisce che "Il presidente  della  Giunta  regionale
 interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito,
 quando  sono  trattate  questioni  che  riguardino particolarmente la
 regione".
   Anche  si  evidenza  che  per  la  materia dell'agricoltura e della
 zootecnica  sono  state  trasferite  le  attribuzioni  degli   organi
 centrali  e  periferici  dello  Stato  con  le  norme  di  attuazione
 statutaria - di cui all'art.  65 dello statuto - contenute nel d.P.R.
 26 agosto 1965, n. 1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975  n.  902  e  nel
 d.P.R. 15 gennaio 1987 n.  469.
   B  - E' noto che la disciplina del regime delle c.d. quote latte e'
 stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992  n.    486
 (dopo  un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica
 europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/1968 e  seguenti)
 allo  scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato
 europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata.
   Con l'art. 2, comma 1, di detta legge veniva attribuito all'Azienda
 di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo   (AIMA)   la
 pubblicazione  di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori e
 dei  quantitativi  ad  essi  spettanti   su   base   provinciale   da
 trasmettersi alle regioni.
   Nel  successivo  comma  2  dello  stesso  art.  2  per i produttori
 aderenti alle associazioni UNALAT e  AZOOLAT  si  prevedeva  che  "le
 quote  per  le  consegne  e  le  vendite sono articolate in due parti
 distinte":  di cui la quota A  rapportata  alla  produzione  lattiera
 commercializzata  nel  periodo  1988  e 1989; e la quota B  calcolata
 nella maggior produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Il comma 3  determinava  invece  la  quota  per  i  produttori  non
 aderenti ad alcuna associazione.
   In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n.
 804/1968   imponeva   una   periodica  rideterminazione  delle  quote
 nazionali di produzione lattiera di spettanza, con il comma  7  dello
 stesso  art.  2  si  affidava  alla  regione  il  compito di svolgere
 periodici controlli sull'entita'  della  produzione  commercializzata
 dai  singoli  produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali
 diminuzioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino.
   Infine   il   comma   8   demandava   al   decreto   del   Ministro
 dell'agricoltura e foreste, previo parere della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni  professionali  agricole
 maggiormente rappresentative e a livello nazionale, la fissazione dei
 criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le
 quote  nazionali  stabilite in sede comunitaria risultassero superate
 dalla quantita' attribuita in via provvisoria ai produttori.
   In attuazione di tale legge veniva emanato  il  d.-l.  23  dicembre
 1994  n.  727,  poi  convertito  nella  legge 24 febbraio 1995 n. 46,
 riguardante appunto "Norme per l'avvio degli  interventi  programmati
 in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota
 comunitaria".
   In  esecuzione  pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/1992,
 all'art.   2   si   stabiliva   "...di   procedre   alla    riduzione
 prioritariamente  della  quota  A non in produzione e successivamente
 della quota B assegnata ai produttori" in  base  a  taluni  parametri
 quantitativi;  ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori
 operanti in zone  montane  ed  in  quelle  svantaggiate  (o  ad  esse
 equiparate), nonche' nelle isole.
   Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione
 nei rapporti tra venditori ed acquirenti.
   Nei due citati atti legislativi veniva omessa pero' ogni previsione
 di  consultazione  delle regioni che pure era espressamente stabilita
 nella legge n. 468/1992.
   Il decreto-legge n. 727/1994 e la legge di conversione  n.  46/1995
 venivano  impugnati  dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale da
 parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro
 eccepivano  l'illegittima  esclusione  della   previa   consultazione
 regionale  per  l'adozione  degli atti riguardanti la riduzione della
 produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata.
   Con  la  sentenza  28  dicembre  1995  n.   520   si   accoglievano
 parzialmente  i  proposti  ricorsi ed in particolare si dichiarava la
 illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  1,  della  legge
 stessa  nella parte in cui non erasi previsto il parere delle regioni
 direttamente interessate al procedimento  di  riduzione  delle  quote
 assegnate  ai  produttori  di  latte:  motivandosi  espressamente che
 risultava fondata la censura di violazione  degli  artt.  117  e  118
 della   Costituzione   (che   attribuiscono  alle  regioni  ordinarie
 competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e
 del  principio  della  leale  collaborazione  tra  Stato  e   regioni
 medesime.
   C  -  Con d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 intitolato "Regime comunitario
 di  produzione  lattiera"  il  Governo  nuovamente  interveniva   con
 decretazione d'urgenza per disciplinare la materia.
   E con l'art. 1:
     si  demandava  nuovamente  all'AIMA la pubblicazione di "appositi
 bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari  di
 quota   e   dei   quantitativi  ad  essi  spettanti  nel  periodo  di
 applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996";
     si attribuiva il valore di  "...  accertamento  definitivo  delle
 posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini;
     si predeva un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le
 determinazioni  dei  bollettini,  da  proporre  "... entro il termine
 perentorio di quindici giorni alla pubblicazione  dei  bollettini  da
 parte della regione", attribuendo altresi' valore di silenzio-rigetto
 alla  mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i successivi
 trenta giorni.
   Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis dopo l'art.   5
 della  legge  n.  468/1992,  stabilendosi criteri di compensazione "a
 partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996" a  favore
 dei produttori sia della quota A che della quota B, nonche' di quelli
 operanti nelle zone di montagna e delle zone svantaggiate.
   Si  pone  nel massimo rilievo come anche in questo decreto-legge si
 era  completamente  omesso  di  prevedere  il  parere  delle  regioni
 interessate  alla  determinazione  riduttiva  delle  quote  latte, in
 evidente spregio della gia' citata sentenza n.  520/1995  di  codesta
 ecc.ma  Corte.    Pure va rappresentato come, in applicazione di tale
 decreto-legge,  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia   aveva   fornito
 all'AIMA  puntualmente  i  dati  per  la formazione dei bollettini di
 aggiornamento; ma  non  ha  provveduto  poi  alla  pubblicazione  dei
 bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n.
 124/1996)  trasmessi  dall'AIMA  stessa  alla regione medesima per la
 pubblicazione, in quanto gli uffici regionali competenti verificavano
 in detti bollettini una notevolissima serie di  errori  dei  dati  di
 assegnazione   delle  quote.     Sebbene  detti  errori  risultassero
 evidentissimi, ripetutamente segnalati e  documentalmente  comprovati
 dalla  regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla
 rettificazione prima della pubblicazione  regionale.  Di  talche'  la
 regione  era  costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un
 legittimo  impedimento  rappresentato  dalla  gia'  rilevata  diffusa
 erroneita'  dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella
 articolata comunicazione dd. 13  maggio  1996  del  presidente  della
 Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta
 al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali e al
 direttore dell'AIMA.  D - In presenza di tale situazione di  grave  e
 colpevole  mancanza  di leale collaborazione tra gli organi statali e
 regionali  interveniva  l'ulteriore  d.-l.  16  maggio  1996  n.  260
 (ugualmente   riguardante   il   "Regime  comunitario  di  produzione
 lattiera"), con il quale si e' praticamente  reiterato  il  d.-l.  15
 marzo  1996,  n.  124  prima  della  sua scadenza ed in ragione della
 mancata  conversione.    Detto  ultimo  decreto-legge  si  appalesava
 sostanzialmente  indentico  al  precedente decreto-legge n. 124/1996,
 differenziandosene  solo  per  una  diversa  articolazione  (in   tre
 articoli   e   piu'  commi)  delle  disposizioni  gia'  presenti  nel
 decreto-legge  reiterato.  ll  decreto-legge   n.   260/1996   veniva
 impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove
 risulta pendente sub r.g. n. 25/1996).
   E  -  Tale  decreto  veniva  successivamente sostituito dal d.-l. 8
 luglio 1996 n. 353, recante "Interventi urgenti nei settori  agricoli
 e fermo biologico della pesca per il 1996".
   Detto  ultimo  decreto-legge  prevedeva  all'art.  2  la preventiva
 acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
 e forestali del  parere  del  "Comitato  permanente  delle  politiche
 agroalimentari   e  forestali"  ai  fini  della  pubblicazione  degli
 appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996.
   Inoltre, in particolare si prevedeva:
     il  versamento  entro  il  30   settembre   1996   del   prelievo
 supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA
 a  seguito  della compensazione nazionale, con riferimento al periodo
 1995-1996; il programma di volontario  abbandono  totale  o  parziale
 della produzione lattiera redatto dall'AIMA;
     la  riassegnazione  delle  quote,  assicurando  l'attribuzione di
 almeno il 50% alla regione di  provenienza,  dettando  i  criteri  di
 priorita';
     per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la
 cessione della quota latte.
   Con  l'ennesimo  successivo  d.-l.  8  agosto 1996 n. 440, venivano
 emanate norme concernenti il "Differimento  di  termini  previsti  da
 disposizioni  legislative in materia di interventi in campo economico
 e sociale".
   All'art. 11 rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera si
 stabiliva principalmente -  e  con  effetto  retroattivo  -  che  dal
 periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa
 l'applicazione  dei  commi  5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992, in concreto annullando la  procedura  di  compensazione  in
 ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori.
   A seguito di tale nuovo regime normativo i produttori della regione
 Friuli-Venezia  Giulia sono incorsi in pagamenti per la compensazione
 di importo complessivo superiore a 8 miliardi e 200  milioni,  contro
 gli  822 milioni calcolati con la compensazione in ambito regionale a
 livello  di  Associazione  di  produttori.    Veniva  quindi  emanato
 l'ulteriore d.-l.  6  settembre  1996  n.  463,  recante  "Interventi
 urgenti  nei  settori  agricoli  e fermo biologico della pesca per il
 1996",  riproduttivo  del  precedente  decreto-legge   n.   353/1996,
 anch'esso  impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma
 Corte  (ove  risulta  pendente  sub  r.g.  n.  40/1996).    F  -  Per
 completezza  di  illustrazione si rende noto che in data 20 settembre
 1996 questa  Regione  pubblicava  l'"avviso"  che  i  bollettni  AIMA
 contenenti   l'elenco   dei  produttori  di  latte  vaccino  e  delle
 corrispondenti quote latte di fine campagna 1995/1996  erano  esposti
 all'Albo  degli  ispettori  provinciali  dell'agricoltura di ciascuna
 provincia;  e  cio'  al  fine  di  permettere  agli  interessati   la
 proposizione del ricorso all'AIMA entro il termine di quindici giorni
 dalla  data  di  pubblicazione dell'avviso medesimo.  G - L'ulteriore
 recente intervento del Governo sulla materia  de  qua  maldestramente
 disciplinata  nel  modo    sin  qui  descritto - con atti legislativi
 provvisori, assunti esclusivamente a livello centrale, in assenza  di
 qualsiasi  concordamento  con  le  autonomie regionali e puntualmente
 oggetto di ripetute impugnazioni di fronte a  codesta ecc.ma Corte  -
 e'  stata  la contemporanea pubblicazione del d.-l.  23 ottobre 1996,
 n. 542, recante "Differimento di  termini  previsti  da  disposizione
 legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", e
 del  d.-l.  23  ottobre 1996, n. 552, recante "Interventi urgenti nei
 settori agricoli e fermo biologico della pesca   per il  1996".    Il
 primo citato decreto-legge n. 542/1996, che ha puntualmente reiterato
 le suddette disposizioni del precedente decreto-legge n.  440/1996 e'
 stato  oggetto  anch'esso  di ulteriore impugnazioni avanti a codesta
 ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risulta  pendente
 sub  r.g.  n.  45/1996).    Il  secondo (anch'esso impugnato avanti a
 codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione,  ove  risulta
 pendente   sub  r.g.  n.    46/1996)  ha  reiterato  puntualmente  le
 disposizioni del pure gia' impugnato decreto-legge n. 463/1996.
   H - Tali citati decreti-legge n. 542/1996 e n. 552/1996 sono  stati
 infine  convertiti  in  legge ad opera rispettivamente della legge 23
 dicembre 1996, n. 649  e  della  legge  21  dicembre  1996,  n.  642,
 entrambe  oggetto  di  impugnazioni dinanzi a codesta ecc.ma Corte da
 parte   della   ricorrente   regione    (ove    risultano    pendenti
 rispettivamente sub r.g.  n. 45/1996 e n. 46/1996).
   I  -  L'art.  11  del decreto-legge n. 542/1996 e' stato convertito
 senza modificazioni; esso quindi, rubricato  "Regime  comunitario  di
 produzione   lattiera",   stabilisce   definitivamente   con  effetto
 retroattivo:
     al  comma  1   che   a   partire   dal   periodo   1995-1996   di
 regolamentazione  della  produzione  lattiera cessa l'appliczione dei
 commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 in  concreto
 annullando   la   procedura  di  compensazione  in  ambito  regionale
 effettuata dalle Associazioni di produttori;
     al comma 2  che  i  versamenti  e  le  restituzioni  delle  somme
 trattenute  degli  acquirenti a titolo di prelievo supplementare sono
 effettuati   a   seguito   dell'espletamento   delle   procedure   di
 compensazione  nazionale  da  parte  dell'AIMA.  Sulle  somme residue
 spettanti ai produttori sono dovuti gli interessi legali;
     al  comma  3  che  gli  acquirenti  che  hanno  gia'  disposto la
 restituzione delle somme ai produttori ai sensi del sospeso  art.  5,
 comma  8,  della legge n. 468/1992, procedono a nuove trattenute pari
 all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile si
 applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima  legge  n.
 468/1992.
   L  -  Con  il  convertito  art.  2  del  suddetto  decreto-legge n.
 552/1996, dedicato al "Regime di produzione lattiera":
     al comma 1 si prevede la pubblicazione la parte dell'AIMA,  entro
 il  31  marzo  1996,  di  appositi  bollettini di aggiornamento degli
 elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi  ad  essi
 spettanti  nel  periodo  di applicazione del regime comunitario delle
 quote  latte  1995-  1996.  Tali  appositi  bollettini  costituiscono
 accertamento  definitivo  delle posizioni individuali e sostituiscono
 ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per
 il periodo indicato. Ai fini di detta  pubblicazione  si  prevede  la
 preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole,
 alimentari  e  forestali  del  parere  del  Comitato permanente delle
 politiche agroalimentari e forestali, sui criteri  per  la  riduzione
 delle quote individuali prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 24
 febbraio  1995,  n.  46;  al  comma  2  si  stabilisce  l'abrogazione
 dell'art. 2-bis del decreto-l      egge n. 727/1994,  convertito  con
 modificazioni  dalla  legge  n.  46/1995,  venendo  cosi'  esclusa la
 possibilita' di autocertificazione delle produzioni; al comma 3 si e'
 definitivamente confermata la possibilita'  di  proporre  ricorso  in
 opposizione  all'AIMA  avverso le determinazioni dei bollettini, gia'
 prevista nei precedenti decreti-legge nn. 124, 260,  353  e  463  del
 1996.  Il ricorso deve pervenire all'AIMA entro quindici giorni dalla
 data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione  o  della
 provincia  autonoma,  dovendosi  l'Azienda pronunciare nei successivi
 trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende
 respinto e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso
 all'autorita' giudiziaria competente o il  ricorso  straordinario  al
 Presidente  della Repubblica; al comma 4 si prevede che ai fini della
 trattenuta e del versamento del prelievo supplementare  eventualmente
 dovuto  per  il  periodo  1995-1996,  gli  acquirenti  sono  tenuti a
 considerare  eclusivamente  le  quote  individuali   risultanti   dai
 bollettini  di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1.   Il successivo
 convertito art. 3 (concernente  "Modifiche  alla  legge  26  novembre
 1992, n. 468, e altre disposizioni"):
     al  comma  1  sostituisce  il comma 12 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992, stabilendo che qualora si  determinino  le  condizioni  per
 l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AIMA, essa
 puo'  avvalersi  della  collaborazione  di enti pubblici od organismi
 privati.  La  compensazione  viene  effettuata  criteri  puntualmente
 stabiliti  dal medesimo comma, mentre l'originaria disposizione della
 legge n. 468/1992 prevedeva che detti criteri fossero  stabiliti  dal
 Ministro competente, sentite le regioni;
     al  comma  2  fissa  i  termini per la compensazione nazionale ed
 istituisce il monitoraggio del latte commercializzato;
     al comma 3 prevede che la compensazione nazionale per la campagna
 1995/1996 e' effettuata entro il 25 settembre 1996,  con  riferimento
 ai  bollettini  di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito
 dei ricorsi. Gli acquirenti entro il 31 gennaio 1997  devono  versare
 il   prelievo   supplementare   dovuto   a  seguito  dellla  suddetta
 compensazione;
     ai  commi  4  e 5 disciplina il programma volontario di abbandono
 totale o parziale della produzione  lattiera  e  alla  riassegnazione
 delle  quote.    M  -  Pur  a  fronte  della  vigenza delle descritte
 disposizioni legislativ  e, immediatamente dopo l'entrata  in  vigore
 delle  leggi  di  conversione  nn.  642  e  649  del  1996  e'  stata
 inopinatamente emanata la legge n.  662/1996, oggetto della  presente
 impugnazione,  con  la  quale ai commi 166-171 dell'art. 2 sono state
 testualmente riprodotte la  maggior  parte  delle  disposizioni  gia'
 contenute  nell'art.  11  del  convertito decreto-legge n. 542/1996 e
 negli  artt. 2 e 3 del convertito decreto-legge n.  552/1996,  mentre
 il  comma  172 del medesimo articolo provvede a disporre la sanatoria
 degli effetti di precedenti decreti-legge gia' disposta  dall'art.  1
 delle  citate  leggi  di conversione.   In particolare:  il comma 166
 riproduce senza mocazioni il comma 1 dell'art. 11  del  decreto-legge
 n.  542/1996;  il  comma 167 riproduce senza modificazioni il comma 2
 dell'art.  11 del decreto-legge n. 542/1996; il comma 168 riproduce i
 criteri per l'effettuazione della compensaz      ione nazionale  gia'
 previsti  dal  comma  1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996; al
 contrario non viene prevista la possibilita' per l'AIMA di  avvalersi
 mediante   convenzione  della  collaborazione  di  enti  pubblici  od
 organismi privati ne' - dal punto di vista  sistematico  -  le  norme
 sostanziali   sono  inserite  nell'ambito  della  legge  n.  468/1992
 mediante sostituzione del comma 12 dell'art. 5 di detta  legge  (come
 invece  previsto  dal  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge  n.
 552/1996), bensi' sono emanate come norme autonome;
     il comma 169 riproduce senza modificazioni il comma  3  dell'art.
 11 del decreto-legge n. 542/1996;
     il comma 170 riproduce - mantenendone la portata retroattiva - la
 previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art.  3 del
 decreto-legge  n.  552/1996,  relativa  al  versamento  del  prelievo
 supplementare dovuto a seguito  della  compensazione  nazionale,  con
 l'aggiunta della previsione della trasmissione degli elenchi relativi
 a  detto  versamento  delle  regioni  e  alle  province  autonome; al
 contrario non viene riprodotta la previsione della  prima  parte  del
 citato comma 3, il quale dispone che l'AIMA effettua la compensazione
 nazionale  entro  il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini
 di  aggiornamento  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   medesimo
 decreto-legge  n.  552/1996 e tenuto conto dell'esito dei ricorsi; il
 comma 171 riproduce il comma  2  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
 552/1996;  il  comma  172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
 giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei  decreti-legge nn. 440  e
 542 del 1996, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del
 1996.  Orbene, in relazione a tali previsioni deve rilevarsi che:
     a)  la  prevista  sanatoria  era  stata  gia' disposta per quanto
 riguarda il decreto-legge n. 440/1196 dall'art.  1,  comma  2,  della
 legge  n.   649/1996 convertitiva del decreto-legge n. 542/1996 e per
 quanto riguarda il decreto-legge n. 463/1996, dall'art. 1,  comma  5,
 della legge n. 642/1996 convertitiva del decreto-legge n. 552/1996;
     b)  i  decreti-legge  nn.  542  e  552  del 1996 erano stati gia'
 convertiti  in  legge  appena  pochi  giorni  prima      l'emanazione
 dell'impugnata legge n. 662/1996.
                               In diritto
   I   commi   166,  167,  168,  169,  170,  171  e  172  dell'art.  2
 dell'impugnata  legge  n.  662/1996,   risultano   costituzionalmente
 illegittimi per i seguenti
                                 Motivi
   1.  -  In via preliminare la ricorrente regione rileva che il comma
 172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
 base dell'art. 11 dei decreti-legge nn. 440 e 542 del 1996,  e  degli
 artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996.
   Il  decreto-legge  n. 542/1996, e' stato impugnato dalla ricorrente
 regione in riferimento all'art. 11 dinanzi a  codesta  ecc.ma  Corte,
 come  pure i decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996 in riferimento agli
 artt. 2 e 3.  Si richiede pertanto, in ossequio ai  principi  sanciti
 con  la  sentenza  n. 84/1996 di codesta ecc.ma Corte medesima che le
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  gia'   sollevate   dalla
 ricorrente  regione  in  riferimento  a tali menzionati decreti siano
 trasferite alle citate disposizioni di sanatoria.  In ogni caso ci si
 permette  di  richiamare   integralmente   -   come   fossero   quivi
 integralmente  riprodotte  -  le  questioni  di legittimita' medesime
 sollevate con i gia' proposti ricorsi.  Tale richiesta viene avanzata
 con  particolare  riferimento  anche  alla  eccepita   illegittimita'
 costituzionale  delle norme emanate con i summenzionati decreti-legge
 derivante dalla rilevanza violazione dell'art. 44 St. e del principio
 della leale collaborazione tra Stato e  regioni.    2.  -  Violazione
 degli  artt.  4 e 8 dello statuto di autonomia, approvat  o con legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  nonche'  del  principio  della
 leale  collaborazione  tra  Stato  e  regione, irragionevolezza della
 norma censurata.
   2.1. - Si  ribadisce  che  le  disposizioni  impugnate  riproducono
 testualmente  -  per  quanto  riguarda i commi 166, 167 e 169 - e con
 alcune modificazioni - per quanto  riguarda  i  commi  168  e  170  -
 disposizioni  legislative  contenute nei convertiti decreti-legge nn.
 542 e 552 del 1996.
   Tale intervento legislativo appare  assolutamente  irrazionale  dal
 punto   di   vista  sostanziale,  risultando  la  disciplina  emanata
 praticamente identica a quella contenuta nelle  corrispondenti  norme
 dei  decreti-legge  convertiti  solo  pochi giorni prima l'emanazione
 della impugnata legge n. 662/1996; sia dal punto di vista formale, in
 quanto le impugnate disposizioni non sono in alcun modo  testualmente
 collegate e coordinate con la disciplina previgente.
   Appare  conseguentemente  di inequivocabile evidenza che l'eccepita
 riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 11 del  decreto-legge
 n. 542/1996 e agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 552/1996 comporta
 una  indebita - ed inusitata - novazione della fonte legislativa, con
 violazione  delle  attribuite  competenze  regionali,   nonche'   del
 principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato e regioni.   Pure va
 sottolineato che sono state trasferite ad altra fonte legislat    iva
 norme  sostanziali  gia'  contenute  in  atti  legislativi oggetto di
 ricorsi dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale  e  fondati  su
 motivi  attinenti  a  vizi  propri della fonte legislativa medesima -
 decreto-legge  e  conseguente  legge  di  conversione   -   derivanti
 dall'eccepita  violazione  dell'art.  77  Cost.  in  riferimento alla
 violazione  delle  competenze  proprie  riconosciute   alle   Regioni
 ricorrenti,   nonche'   dalla   violazione  del  principio  di  leale
 collaborazione  essendo  stati  emanati  detti  atti  legislativi  in
 assenza di puntuale concordamento con le  regioni  interessate.    Si
 ritiene  che  tale descritto nuovo intervento legislativo concretizzi
 una ulteriore palese violazione del principio di leale collaborazione
 tra  Stato  e  regione   essendo   presumibilmente   finalizzato   al
 superamento  dei  ricorsi  attualmente  pendenti  di fronte a codesta
 ecc.ma Corte; e comunque disponendo autoritativamente in  materia  di
 riduzione  delle quote latte, in riferimento alla quale pure e' stato
 sancito il diritto di partecipazione delle regioni.  Infine deve pure
 essere evidenziato che dal quadro legislativo in tal  modo  formatosi
 derivano  complessi problemi interpretativi in riferimento alle norme
 applicabili, dal momento che, in assenza di una espressa  abrogazione
 delle  norme  anteriori  a  seguito  dell'entrata in vigore di quelle
 sopravvenute, le prime  devono  necessariamente  essere  valutate  in
 termini  di incompatibilita' con le seconde al fine di riconoscere la
 loro eventuale abrogazione tacita, in applicazione  dei  principi  in
 materia  di  successione delle norme nel tempo. E tale ultimo rilievo
 evidenzia  ulteriormente  la  mancanza  di   un   corretto   rapporto
 collaborativo tra Stato e regioni nella materia de qua.  2.2. - Si e'
 gia'  sopra  illustrato come la ricorrente regione e' attributaria di
 competenza primaria esclusiva - legislativa ed  amministrativa  -  in
 materia  di  agricoltura  e  zootecnia  ai sensi dell'art. 4, n.  2 e
 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1/1963.
   Gli impugnati commi 166, 167 e 169  dell'art.  2,  della  legge  n.
 662/1996,  riproduttivi rispettivamente dei com-mi 1, 2 e 3 dell'art.
 11 del decreto-legge n. 542/1996 convertito con la legge n. 649/1996,
 risultano in generale illegittimi in quanto appaiono violativi  tanto
 delle  competenze  costituzionalmente assegnate alla regione autonoma
 Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della
 zootecnia; quanto del principio di leale collaborazione tra  Stato  e
 regione  espressamente  sancito  con  la  gia' richiamata sentenza n.
 520/1996 di  codesta  ecc.ma  Corte  con  riferimento  al  precedente
 decreto-legge  n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n. 46/1995):
 emanata quest'ultima con riguardo quindi alla medesima materia  della
 riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono
 presupposto giuridico delle impugnate disposizioni.
   2.3.  -  In  particolare  la violazione di detto principio di leale
 collaborazione veniva sanzionato puntualmente  in  tale  apprezzabile
 decisione,   retenendosi   fondata  l'allora  proposta  eccezione  di
 incostituzionalita' "... in relazione alla mancata  previsione  nella
 norma   impugnata   di   qualsivoglia  partecipazione  regionale  nel
 procedimento di riduzione delle quote individuali: e  invero  ove  si
 considerino  i  contenuti  della  disciplina  in  esame,  che investe
 interventi  sulla  dimensione  produttiva  di  aziende  comprese  nel
 settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione
 delle regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata
 giustificazione  ne'  in  relazione  all'urgenza con cui si e' dovuto
 provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione
 alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale  al
 rispetto  di  impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro
 canto, considerare che la procedura gia' adottata dall'art. 2,  comma
 7,  della  legge  n.  468  del  1992 aveva affidato direttamente alle
 regioni la riduzione delle quote assegnate,  ove  le  stesse  fossero
 risultate maggiori della produzione effettiva".  Ed ancora di seguito
 ai  puntualizzava che "... rispetto alla fattispec  ie regolata dalla
 norma  in  esame...  la  presenza  regionale  andava  in  ogni   caso
 salvaguardata  quanto  meno  nella forma della richiesta di parere. E
 questo tanto piu' che ove si consideri che le ipotesi di  sottrazione
 alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art.
 2  sono tali da involgere almeno in prevalenza, valutazioni spettanti
 alla  sfera  dei  poteri  regionali".    Pur  essendo  stato  sancito
 autorevolmente  con  tale sentenza additiva l'obbligo di garantire la
 partecipazione regionale nel procedimento di  riduzione  delle  quote
 latte,  con  deprecabile  ostinazione  il  Governo  ha disatteso tale
 autorevole  statuizione  giudiziale  procedendo  indebitamente   alla
 regolazione  della materia de qua senza alcuna seria e concreta forma
 di collaborazione e coordinamento  con  le  regioni  attributarie  di
 specifiche  potesta'  in materia; omettendo completamente di attivare
 ogni intesa o consultazione collaborativa  pur  ritenuta  doverosa  e
 necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata
 sentenza n. 520/1995.
   2.4.  -  Il  puntuale  rispetto  delle competenze regionali avrebbe
 richiesto il mantenimento della  compensazione  a  livello  regionale
 effettuata dalle associazioni di produttori, la cui esclusione doveva
 comunque  essere  oggetto  di  puntuale  intesa  con  la  regione  in
 considerazione   dei   negativi    riflessi    economici    derivanti
 dall'effettuazione della compensazione solo in sede nazionale.
   Di  fatto  il  nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti
 degli allevatori della ricorrente regione di  una  multa  di  importo
 superiore  agli  otto  miliardi  e  duecento milioni| Al contrario la
 compensazione  in  sede  di  associazioni   di   produttori   avrebbe
 evidenziato  il  prelievo di soli ottocentoventidue milioni, il quale
 avrebbe consentito  di  avviare  un  processo  di  compensazione  non
 traumatico  fra  le  aziende  che  sono in riduzione dell'attivita' e
 aziende che sono in fase di sviluppo.   E' evidente  inoltre  che  la
 soppressione  del  sistema di compensazione a livello di associazioni
 di produttori e quindi l'esclusione di  qualsiasi  meccanismo  basato
 sulla  considerazione  dei  livelli produttivi regionali reca il piu'
 grave  pregiudizio  agli  interessi  del  settore  della   ricorrente
 regione.  Infatti  l'esclusivo  ed imposto sistema di compensazione a
 livello solo nazionale inevitabilmente impedisce che  i  quantitativi
 di  latte prodotti in eccedenza rispetto alle quote assegnate possano
 trovare compensazione senza provocare danni alla produzione regionale
 complessiva.   E  tutto  cio'  costituisce  una  lesione  diretta  ed
 immediata  delle  competenze regionali dal momento che viene di fatto
 escluso l'esercizio di qualsiasi  potesta'  programmatoria  regionale
 nel settore.  2.5. - Va pure tenuto in massimo rilievo che la portata
 retroattiva   delle   disposizioni   in  esame  e'  ingiustificata  e
 inconciliabile con qualsiasi forma  di  corretta  collaborazione  nei
 rapporti  Stato  e  regioni;  e sancisce ulteriormente la sottrazione
 alla regione delle competenze statutariamente attribuite.
   3.  -  Ulteriori  motivi  di  illegittimita'   costituzionale   per
 irragionevolezza  vanno denunciati con riferimento anche ai commi 168
 e  170  dell'impugnato  art.  2.    In  generale  si  rileva  che  le
 disposizioni  di  cui  ai  citati commi si collegato alla decisione -
 gia' assunta dal Governo con il precedente decreto-legge n. 440/1990,
 reiterato  con  il  decreto-legge   n.   542/1996,   convertito   con
 modificazioni   con  la  legge  n.  649/1996  (anch'essa  oggetto  di
 impugnazione  da  parte  della ricorrente regione) - di annullare con
 effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale
 effettuata dalle Associazioni di produttori; stabilendosi che per  il
 periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa
 l'applicazione  dei  commi  5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992  (tali  previsioni  peraltro  gia'  sono  state  oggetto  di
 eccezione  di  legittimita' costituzionale di fronte a codesta ecc.ma
 Corte).   Di fatto il  nuovo  sistema  conduce  all'applicazione  nei
 confronti  degli  allevatori  della  regione  di una multa di importo
 superiore agli otto miliardi e  duecento  milioni.  Al  contrario  la
 compensazione   in  sede  regionale  a  cura  delle  associazioni  di
 produttori avrebbe evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta
 milioni, consendosi di  avviare  un  processo  di  compensazione  non
 traumatico  fra  le  aziende  che  sono in riduzione dell'attivita' e
 aziende che sono in fase di sviluppo.
   La ricorrente regione Friuli-Venezia  Giulia  ritiene  le  eccepite
 disposizioni siano violative delle competenze ad essa statutariamente
 attribuite  in  materia  di agricoltura e zootecnia, in quanto l'atto
 legislativo statale contiene una disciplina irrazionale ed emanata in
 dispregio del principio di leale collaborazione.
   In particolare deve sottolinearsi che i criteri  dettati  al  comma
 168 non favoriscono il settore produttivo zootecnico della ricorrente
 regione  e  sono stati assunti senza che la relativa previsione fosse
 stata sottoposta specificatamente al parere della stessa.
   Il comma 170 sostitutivo del comma 3 dell'art. 3 del  decreto-legge
 n.  552/1996  non ha riprodotto detta disposizione nella parte in cui
 essa  stabilisce  che   limitatamente   al   periodo   1995-1996   la
 compensazione  nazionale  sia  effettuata entro il 25 settembre 1996,
 con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui  al  precedente
 art.  2,  comma  1  e  tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Di fronte
 all'assenza  di  tale  riferimento   non   risulta   chiaro   se   la
 compensazione  nazionale debba essere avere quale parametro l'emanato
 bollettino n. 2 AIMA, notoriamente affetto da tali errori  da  essere
 inutilizzabile da parte della regione, alla quale non e' neppure noto
 l'esito  concreto  dei  ricorsi.  Ne'  risulta chiara in quale misura
 l'esito dei ricorsi incida sulla medesima compensazione nazionale.
   Detto comma  170  prevede  nuovamente  invece  che  gli  acquirenti
 versino il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base
 di  appositi  elenchi  redatti  dall'AIMA  a  seguito  della suddetta
 compensazione nazionale.
   Per  le  considerazioni  contestative  sopra   illustrate   ed   in
 accoglimento  del  presente  ricorso  si  chiede  conclusivamente che
 codesta    ecc.ma    Corte    costituzionale    voglia     dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale dei commi 166, 167, 168, 169, 170, e
 172 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure
 di razionalizzazione della finanza pubblica", concernenti  il  regime
 comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77
 della  Costituzione, nonche' degli artt. 4 n. 2, e 8 dello statuto di
 autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.  1),
 nonche' del principio della leale collaborazione.
     Trieste-Roma, addi' 22 gennaio 1997
                    L'avvocato della regione Fusco
 97C0110