N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 gennaio 1997

                                 N. 13
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione Veneto)
 Agricoltura - Regime comunitario di  produzione  lattiera  -  Rientro
    nelle   quote   stabilite   -  Disciplina  adottata  in  legge  di
    conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n.  552
    -  Prevista  pubblicazione,  da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo
    1996, di appositi bollettini di aggiornamento  degli  elenchi  dei
    produttori  titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti
    nel  periodo  1995-1996  -   Attribuzione   a   tali   bollettini,
    integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di
    accertamento  definitivo  delle posizioni individuali, con effetto
    vincolante anche nei confronti degli  acquirenti,  ai  fini  della
    trattenuta  e  del versamento supplementare eventualmente dovuto -
    Adozione di un sistema di impugnazioni avverso  le  determinazioni
    dell'AIMA,      che,     data     la     confermata     esclusione
    dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti,  gia'  prevista
    da  legge  precedente,  e  la  evidente impraticabilita' della pur
    prevista opposizione (ma  con  applicazione  del  silenzio-rifiuto
    alla  scadenza  di  un  termine di soli trenta giorni) alla stessa
    AIMA,  costringe  gli  interessati,  nella  loro  generalita',   a
    ricorrere    all'autorita'    giurisdizionale,   con   conseguenti
    prolungate e onerose  incertezze  -  Imposizione  di  un  sistema,
    riguardo  alla  consentita  compensazione tra le maggiori e minori
    quantita'  di  prodotto  consegnate,  accentrato  sull'AIMA  e  da
    effettuarsi  solo  a  livello  nazionale,  con pregiudizio per gli
    interessi   dei   produttori   veneti   -   Effettuazione    della
    compensazione, da parte dell'AIMA (con obbligo, per gli acquirenti
    di  versare  il  dovuto prelievo supplementare entro il 31 gennaio
    1997) tenendo conto dell'esito dei  ricorsi,  con  la  conseguente
    impossibilita'  per  gli interessati che hanno proposto i ricorsi,
    di avvalersi della compensazione - Impossibilita', inoltre, di  un
    efficace  esercizio,  da  parte  della  regione  ricorrente, anche
    riguardo alla  compensazione  delle  quote,  dei  suoi  poteri  di
    programmazione,  governo  e  controllo  del settore - Attribuzione
    all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997,  anche  della  definizione
    dei   criteri  di  redistribuzione  (con  confluenza  delle  quote
    liberate in  un  fondo  nazionale)  dei  programmi  di  volontario
    abbandono  della  produzione - Lamentato contrasto della normativa
    statale, in tutti  gli  aspetti  su  esposti,  con  le  norme  dei
    regolamenti  comunitari  (in  particolare nn. 804/1968 e 856/1984)
    circa i tempi (dal 1 aprile  al  31  marzo  dell'anno  successivo)
    delle  campagne  lattiere - Insuscettibilita' del decreto-legge n.
    552,  in  quanto   emanato   in   difetto   dei   presupposti   di
    provvisorieta'  e  straordinaria  necessita' ed urgenza, ad essere
    convertito - Deducibilita'  di  tali  violazioni  da  parte  della
    regione  ricorrente,  giacche'  esse  toccano  le competenze della
    stessa nella materia dell'agricoltura -  Violazione,  infine,  del
    principio  di leale collaborazione tra Stato e regioni, per la non
    prevista partecipazione delle  regioni  ai  procedimenti  relativi
    alla   riduzione   delle  quote  individuali,  partecipazione  non
    adeguatamente  salvaguardata  dal  previsto  parere,  da rendersi,
    riguardo alla adottata normativa, per tramite del Ministero  delle
    risorse   agricole,   dal   Comitato  permanente  delle  politiche
    agroalimentari e forestali - Richiamo alle sentenze nn.  520/1995,
    360/1996, 29/1995, 32/1960, 64 e 183/1987, 272 e 302/1988, 87/1996
    nonche' all'ordinanza n. 165/1995.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di produzione lattiera - Rientro
    nelle quote stabilite - Disposizioni della legge  di  conversione,
    con  modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 - Confermata
    validita' e salvezza degli atti e provvedimenti adottati  e  degli
    effetti  prodottisi  e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei
    dd.-ll. 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n.  260,  8  luglio
    1996,  n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463. Insuscettibilita' delle
    norme di detti decreti (artt. 2 e 3) concernenti l'attuazione  del
    regime comunitario della produzione lattiera, e gia' impugnate con
    precedenti  ricorsi,  in  quanto  radicalmente  illegittime (e non
    soltanto perche' contenute in  decreti-legge  non  convertiti),  a
    venire comprese nella sanatoria.
 (D.-L.  23  ottobre  1996,  n.  552,  artt.  2  e  3, convertito, con
    modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, commi
    3 e 5).
 (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 77, 97, 113, 117 e 118).
(GU n.9 del 26-2-1997 )
   Ricorso  della  regione  del  Veneto,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della  giunta  Regionale,  on.  dr.  Giancarlo  Galana,
 rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto,  ed
 in  virtu'  di  deliberazione  di  g.r. n. 84 del 14 gennaio 1997, di
 autorizzazione a stare in  giudizio,  dagli  avv.ti  Romano  Morra  e
 proff.   Giuseppe   Ferrari   e  Massimo  Luciani,  ed  elettivamente
 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,  in  Roma,  Lungotevere
 delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza tranne  nei  punti  in
 cui  si  fa  riferimento  a  "regione  Veneto"  (anziche'  a "regione
 Lombardia"), a "produttori veneti" (anziche' a "produttori lombardi")
 e a "Veneto" (anziche' a "Lombardia"). (Reg. ord. n. 12/1997).
 97C0115