N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 1997

                                 N. 17
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato il
 30 gennaio 1997 (della regione Umbria)
 Igiene del lavoro - Lavoratrici gestanti, puerpere o  in  periodo  di
    allattamento  fino  a  sette  mesi  dopo  il  parto  -  Misure  di
    prevenzione, previste in  decreto  legislativo,  contro  i  rischi
    derivanti  da  esposizione  ad  agenti (fisici, chimici, biologici
    ecc.) o da altre condizioni (processi industriali impiegati  ecc.)
    che  rendano il lavoro faticoso o insalubre - Possibilita', quando
    la modifica  dell'ambiente,  o  dell'orario  di  lavoro,  non  sia
    utilmente   praticabile,  che  l'ispettorato  del  lavoro,  previa
    informazione  scritta  del   datore   di   lavoro,   disponga   la
    interdizione    dal    lavoro    dell'interessata    -   Lamentata
    riattribuzione ad un organo, quale l'ispettorato del  lavoro,  non
    dotato di strutture di carattere sanitario, di compiti sicuramente
    rientranti  tra quelli, in tema di prevenzione, igiene e controllo
    sullo stato di  salute  dei  lavoratori,  trasferiti  globalmente,
    dagli  artt.  14  e  21,  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
    applicazione degli artt. 17 e 27, del d.P.R. 24  luglio  1977,  n.
    616,  alle  regioni  e  per esse alle UU.SS.LL. - Adozione di tale
    normativa, non certo fondata  e  giustificata  dalle  disposizioni
    delle  direttive comunitarie in materia (v., in particolare, 92/85
    CEE,  art.  5),  con  legge  di  carattere  meramente  settoriale,
    emanata,  oltretutto,  senza  tenere  minimamente conto del parere
    contrario espresso su di essa  dalla  Conferenza  Stato-regioni  -
    Conseguente  violazione  delle competenze delle regioni in materia
    di  assistenza  sanitaria,  con  incidenza  sulla  stessa   tutela
    costituzionale  del  diritto alla salute, e sul principio di leale
    cooperazione fra Stato e regioni  -  Richiamo  alle  sentenze  nn.
    58/1993, 214/1988, 533/1989 e 85/1990.
 (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5, comma 2).
 Cost.,  artt.  32, 117 e 118, e ottava disposizione transitoria della
    Costituzione; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 17 e 27;  legge
    23 dicembre 1978, n. 833, artt. 14 e 21).
(GU n.10 del 5-3-1997 )
   Ricorso  della regione dell'Umbria, in persona del presidente della
 Giunta regionale pro-tempore prof. Bruno Bracalente, rappresentato  e
 difeso  dal prof. avv. Giovanni Tarantini, in base a delega a margine
 del presente ricorso e giusta delibera della Giunta regionale del  14
 gennaio  1997,  n.  107,  con  domicilio  eletto  in  Roma,  via G.B.
 Morgagni, n. 2/a (studio avv. Umberto Segarelli);
   contro  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  persona  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la
 carica in Roma, Palazzo Chigi;
   per  la dichiarazione della illegittimita' costituzionale, ai sensi
 dell'art. 134 Cost.,  dell'art.  5,  secondo  comma,  del  d.lgs.  25
 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE
 concernente  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute sul
 lavoro  delle  lavoratrici  gestanti,  puerpere  o  in   periodo   di
 allattamento",  nella parte in cui si prevede l'obbligo del datore di
 lavoro, qualora  non  sia  possibile  modificare  temporaneamente  le
 condizioni  o  l'orario  di  lavoro della lavoratrice madre, di darne
 "contestuale informazione  scritta  all'ispettorato  provinciale  del
 lavoro  competente  per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
 dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971".
                               F a t t o
   1.  -  La  normativa  fondamentale  in  materia  di  tutela   delle
 lavoratrici  madri e' quella dettata dalla legge 30 dicembre 1971, n.
 1204, ove all'art. 3 si stabilisce il principio secondo cui e'  fatto
 divieto di adibire le lavoratrici, durante il periodo di gestazione e
 fino  a  sette  mesi  dopo  il  parto,  a lavori pesanti, pericolosi,
 faticosi ed insalubri, nonche' nei casi in cui venga  accertato  "che
 le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
 della  donna".    Per  detto  periodo  le  lavoratrici debbono essere
 adibite ad altre mansioni. Il successivo art.  5  stabilisce  inoltre
 che  in  casi  particolari, dovuti a complicanze della gestazione o a
 preesistenti  forme  morbose  ovvero  alla   pregiudizialita'   delle
 condizioni   di   lavoro  o  alla  impossibilita'  di  trasferire  la
 lavoratrice madre ad altre mansioni, l'Ispettorato  del  lavoro  puo'
 anche   disporre   l'interdizione  dal  lavoro  fino  al  periodo  di
 astensione "previo accertamento medico".
   In sede di recepimento della direttiva 92/85/CEE, con il d.lgs.  25
 novembre  1996,  n.  645  sono  state  dettate  alcune   disposizioni
 integrative  della normativa sulla tutela delle lavoratrici madri, ed
 in particolare:
     a) si individua la  procedura  per  il  recepimento  delle  linee
 direttrici  della  Commissione  dell'Unione  europea  in  materia  di
 valutazione degli agenti chimici, fisici  e  biologici,  nonche'  dei
 processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza e la salute
 delle lavoratrici madri e riguardanti anche i movimenti, le posizioni
 di  lavoro,  la  fatica  mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
 mentali connessi con l'attivita' dalle medesime svolta (art. 2);
     b) tra i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vengono inclusi
 anche quelli che comportano  rischio  di  esposizione  a  particolari
 agenti  fisici,  biologici  e  chimici ed a particolari condizioni di
 lavoro (art. 3 e all.to II);
     c) per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
 lavoratori, che il datore di lavoro deve compiere  in  base  all'art.
 4,   comma   1,   d.lgs.  n.  626/1994,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni,  si  stabilisce,  con  particolare   riferimento   alle
 lavoratrici  madri  ed  ai  rischi  di  esposizione ad agenti fisici,
 chimici o biologici e derivanti dai processi e condizioni di  lavoro,
 che vanno rispettate le linee direttrici di cui sub a) (art. 4, comma
 1);
     d)  per  quanto  riguarda  le  lavoratrici  madri  si prevede che
 l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sui  rischi
 e  pericoli  delle  attivita' esercitate e dell'ambiente aziendale in
 cui le  stesse  vengono  svolte,  sancito  dall'art.  21,  d.lgs.  n.
 626/1994,   ricomprende  oltre  alla  informazione  sulle  misure  di
 protezione  e  prevenzione  adottate,  anche  la  comunicazione  alle
 interessate  ed ai loro rappresentanti per la sicurezza dei risultati
 della valutazione e delle conseguenti misure poste in essere (art. 4,
 comma 2);
     e) qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio  per
 la  salute  e  la  sicurezza  delle  lavoratrici  madri, il datore di
 lavoro, fermo restando  il  divieto  di  cui  all'art.  3,  legge  n.
 1204/1971 e 3,  d.lgs., deve modificare temporaneamente le condizioni
 e l'orario di lavoro (art 5, commi 1 e 3);
     f)  qualora  cio'  non  sia possibile per ragioni organizzative o
 produttive, il  datore  di  lavoro  procede  allo  spostamento  delle
 lavoratrici  ad  altre  mansioni  "dandone  contestuale  informazione
 scritta  all'ispettorato  provinciale  del  lavoro   competente   per
 territorio anche ai fini di quanto stabilito all'art. 5, primo comma,
 lett. c) della legge n.  1204 del 1971". (art. 5, comma 2).
   L'art.  5  del d.lgs. n. 645/1996, nella parte richiamata sub lett.
 f), presuppone  cosi'  la  permanenza  in  capo  allo  stato,  ed  in
 particolare  agli  ispettorati provinciali del lavoro, dei compiti di
 prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di
 cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
   2.   -   Con    l'attuazione    dell'ordinamento    regionale    e,
 successivamente,  con  la  riforma  del servizio sanitario nazionale,
 l'assetto delle competenze in materia di prevenzione e  tutela  della
 salute e' profondamente mutato ed ha comportato rilevanti cambiamenti
 anche  per la tutela e la prevenzione della salute e' della sicurezza
 dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.
   Il nuovo sistema venutosi a delinare con tali riforme ha comportato
 la concentrazione presso la regione - e poi  presso  le  UU.SS.LL.  -
 delle  funzioni  in materia di assistenza e prevenzione della salute,
 comprese quelle di sicurezza  e  salute  negli  ambienti  di  lavoro,
 lasciando  all'ispettorato  solo  funzioni  in materia di rapporto di
 lavoro.
   Difatti, gia' il d.P.R. n. 616/1977,  disponendo  il  trasferimento
 alle  regioni  delle  funzioni  in materia di assistenza sanitaria ed
 ospedaliera, ha inteso ricomprendervi tutte le funzioni  che  tendono
 "alla  prevenzione  delle  malattie professionali e alla salvaguardia
 della salubrita', dell'igiene e della  sicurezza  negli  ambienti  di
 vita  e  di  lavoro",  menzionandole espressamente (art. 27, comma 1,
 lett. c)) ed ha inoltre chiarito  che  sono  ivi  comprese  anche  le
 funzioni   gia'   svolte  dalle  sezioni  mediche  e  chimiche  degli
 ispettorati provinciali del lavoro ad eccezione soltanto dei  compiti
 riservati allo Stato (art. 27, comma 2, lett. a)).
   Successivamente,  con la legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio
 sanitario  nazionale,  queste  funzioni   venivano   assegnate   alle
 UU.SS.LL.    La legge di riforma del S.S.N. nel dettare la disciplina
 delle funzioni dei nuovi enti, conformandosi al  modello  di  cui  al
 d.P.R.   n.   616/1977,   assegnava   infatti  loro  le  attribuzioni
 concernenti in generale la "protezione sanitaria materno-infantile" e
 quelle  relative  all'igiene  e  medicina  del  lavoro  nonche'  alla
 prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
 (art  14,  comma  3). Inoltre individuava esplicitamente nelle unita'
 sanitarie locali  i  soggetti  incaricati  dei  "compiti  attualmente
 svolti  dall'ispettorato  del  lavoro  in  materia  di prevenzione di
 igiene,  di  controllo  sullo  stato  di  salute  dei  lavoratori  in
 applicazione   di  quanto  disposto  dall'art.    27  del  d.P.R.  n.
 616/1977", con decorrenza dal 1 gennaio 1980 (art.  21, comma 1).
   In seguito, la legge 30 dicembre 1979 n. 663 ribadiva la temporanea
 appartenenza delle funzioni agli ispettorati per le  finalita'  e  le
 materie  indicate  dall'art.  21  della  legge  n.  833/1978, fino al
 momento della istituzione dell'Istituto superiore per la  prevenzione
 della  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL) e comunque fino all'effettivo
 trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie  locali  (art.
 5,  legge  n.    663/1979,  cit.)  In  attesa della istituzione delle
 UU.SS.LL., veniva altresi' instaurato  un  rapporto  diretto  tra  le
 regioni e gli ispettorati, subordinando l'esercizio delle funzioni di
 questi   ultimi  al  rispetto  delle  direttive  emanate  dagli  enti
 regionali (art. 5, cit.).
   3. - La successiva evoluzione  normativa  in  materia  conferma  la
 sottrazione agli ispettorati del lavoro delle funzioni in oggetto.
   Anche  nel  quadro  della  ulteriore riforma del servizio sanitario
 nazionale, avvenuta con il d.lgs. del 30 dicembre del 1992,  n.  502,
 le  competenze  in  materia  sono  state  affidate al dipartimento di
 prevenzione presso le aziende sanitarie istituite dalle regioni (art.
 7).
   Di  recente,  inoltre,  il  d.lgs.  12  dicembre  1994,   n.   758,
 modificativo  della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ha
 individuato  nell'ispettorato  del  lavoro  l'organo  competente   ad
 adottare le sanzioni ivi previste per le violazioni amministrative in
 materia   di   rapporto  di  lavoro,  mentre,  anche  ai  fini  della
 sospensione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni penali
 in materia di sicurezza ed igiene del  lavoro,  ha  individuato  come
 organo  di  vigilanza il personale ispettivo addetto ai presidi ed ai
 servizi multizonali di prevenzione delle  UU.SS.LL.,  i  cui  addetti
 abbiano  assunto la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai
 sensi dell'art.  21, comma 3, legge n.  833/1978  (cosi'  l'art.  19,
 d.lgs. cit.).
                             D i r i t t o
   La  disposizione  dell'art.  5,  comma  2,  decreto  legislativo n.
 645/1996, nella parte in epigrafe indicata risulta costituzionalmente
 illegittima per i seguenti motivi:
   1. - Violazione degli artt. 117 e 118 e della  disp.  trans.  VIII,
 della   Costituzione,   anche   in   riferimento  all'art.  32  della
 Costituzione, al d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  alla  legge  23
 dicembre 1978 n.  833 e successive modifiche e integrazioni.
   Con  il  trasferimento  delle  funzioni  in materia sanitaria dallo
 Stato alle regioni  operato  con  il  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  616/1977  e  con  la  legge  istitutiva  del  S.S.N.,
 confermato dalla legislazione successiva, gia' ricordata in punto  di
 "Fatto",  le  funzioni  di accertamento e controllo sanitario ai fini
 della salvaguardia della salubrita', igiene e sicurezza dei luoghi di
 lavoro,  gia'  di  competenza  degli  ispettorati  del  lavoro,  sono
 transitate  alle  regioni, individuandosi come soggetti competenti ad
 esercitare i compiti relativi le UU.SS.LL.
   Tra le funzioni ed i compiti in  questione  sono  da  ricomprendere
 quelli  specificamente  indicati  dagli  artt.  3  e 5 della legge n.
 1204/1971  cit.  La  disposizione  da  ultimo  indicata,  come   gia'
 ricordato,  prevedeva  che  "l'ispettorato  del lavoro puo' disporre,
 sulla base di accertamento medico, l'interdizione  dal  lavoro  delle
 lavoratrici  in  stato  di  gravidanza  fino al periodo di astensione
 ...".
   Codesta ecc.ma Corte si e' gia' espressa  sul  punto,  dettando  un
 principio  interpretativo  che ha portata generale. Nell'ambito di un
 giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla presidenza del
 Consiglio dei  Ministri  nei  confronti  della  stessa  regione  oggi
 ricorrente,  la Corte, con specifico riferimento all'art. 5, cit.  ha
 rilevato "che le funzioni amministrative in questione, pur avendo  ad
 oggetto  situazioni  e  fatti  inerenti  al  rapporto di lavoro e pur
 potendo estrinsecarsi in atti concreti idonei ad incidere sui singoli
 rapporti, non  riguardano  direttamente  la  disciplina  generale  di
 questi  ultimi e, pertanto, non vi e' alcuna ragione per considerarle
 riservate allo Stato  e  quindi  escluse  dal  trasferimento  di  cui
 all'art.  27,  secondo  comma, lettera a), del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 616 del 1977 ovvero non comprese  tra  i  compiti
 relativi   alla   protezione   sanitaria   materno-infantile  nonche'
 all'igiene e medicina del lavoro, attribuiti  alle  unita'  sanitarie
 locali  dall'art. 14, terzo comma, lettere d) e f) della legge n. 833
 del 1978 e, piu' in generale, tra quei compiti in  precedenza  svolti
 dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di
 controllo  sullo stato di salute dei lavoratori, che l'art. 21, primo
 comma, della medesima legge attribuisce in modo globale  alle  unita'
 sanitarie locali."  (cfr. Corte cost. 8-16 febbraio 1993 n. 58).
   Con il d.lgs n. 645/1996, all'art. 5, comma 2,  e' stato introdotto
 l'obbligo  per  il  datore  di lavoro, che per motivi organizzativi e
 produttivi  non  sia  in  grado  di  modificare  temporaneamente   le
 condizioni  o l'orario di lavoro della lavoratrice gestante, di darne
 "contestuale   informazione   scritta   all'ispettorato   provinciale
 competente   per  territorio,  anche  ai  fini  di  quanto  stabilito
 dall'art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 1204 del 1971".
   Il  legislatore  delegato,  ignorando  la  competenza  in   materia
 sanitaria attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost.  e lo specifico
 trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  salubrita', igiene e
 sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro,  operato  dal   decreto   del
 Presidente della Repubblica n. 616/1977 e l'assegnazione dei relativi
 compiti alle UU.SS.LL., disposta dalla legge n. 833/1978 e confermata
 dalla  legislazione  successiva, ha riattribuito agli ispettorati del
 lavoro funzioni sicuramente ricomprese  tra  quelle  regionali  nella
 materia  de  qua  e,  per  esse, esercitate dalle UU.SS.LL. L'art. 5,
 comma 2, decreto legislativo, laddove stabilisce l'obbligo in capo al
 datore di lavoro di informare l'ispettorato del lavoro,  anziche'  la
 USL,  competente per territorio, della presenza di situazioni che non
 gli  consentono  di  modificare  le  condizioni   di   lavoro   della
 lavoratrice  madre,  aggiungendo  che  tale  comunicazione e' diretta
 "anche"   al   fine   di   consentire   all'ispettorato    l'adozione
 dell'eventuale  provvedimento  di  interdizione,  previo accertamento
 medico, di cui all'art. 5,  legge n. 1204/1971, sottrae alle  regioni
 una competenza loro propria.
   La conseguente violazione del quadro istituzionale delle competenze
 tra Stato e regioni, sancito dagli artt. 117 e 119 della Costituzione
 ed  attuato,  con specifico riferimento alla sanita', dal decreto del
 Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dalla legge istitutiva  del
 servizio  sanitario nazionale n. 833/1978, ai sensi della disp.  att.
 VIII Cost., e' di tutta evidenza.
   Ne' potrebbe di contro  sostenersi  che  il  legislatore  nazionale
 possa  sempre rivedere e riconsiderare la distribuzione delle singole
 funzioni quando cio' dipenda da  esigenze  di  razionalizzazione  del
 sistema  o  dalla necessita' di adeguare la legislazione interna alla
 normativa comunitaria.
   Nel caso dell'art. 5 decreto legislativo n. 645/1996  siamo  al  di
 fuori di tale prospettiva.
   Anche  volendosi  ammettere,  per  mera ipotesi, che il legislatore
 possa rivedere la distribuzione di certe funzioni tra lo Stato  e  le
 regioni,  cio'  potrebbe  discendere  solo  da una legge di carattere
 generale e di riforma strutturale, come e'  appunto  stata  la  legge
 istitutiva  del Servizio sanitario nazionale, non certo sulla base di
 una leggina di carattere settoriale. L'assetto delle  competenze  tra
 Stato e regioni in materia sanitaria ed il passaggio delle funzioni e
 dei  compiti amministrativi concernenti la prevenzione, l'igiene e la
 sicurezza del lavoro, quali componenti  della  tutela  della  salute,
 dagli  ispettorati  del  lavoro alle UU.SS.LL., e' stato il frutto di
 una scelta  assolutamente  coerente  al  sistema  costituzionale.  Le
 funzioni concernenti la tutela della salute del lavoratore sono state
 infatti  ricondotte  nel  loro alveo naturale, costituendo un aspetto
 particolare  della  tutela  della  salute  dei   cittadini,   compito
 fondamentale   della   Repubblica   ai   sensi   dell'art.  32  della
 Costituzione.
   Ne'   tantomeno   la   previsione   normativa   in   esame    trova
 giustificazione  in disposizioni comunitarie. La direttiva 92/85/CEE,
 all'art. 5, che fissa  i  principi  in  materia  di  conseguenze  dei
 risultati  della  valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
 connessi alle condizioni di lavoro, si limita a stabilire, al   comma
 3,  che,  qualora  l'assegnazione della lavoratrice gestante ad altre
 mansioni "non e' tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non puo'
 essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati,
 la lavoratrice in questione e' dispensata dal lavoro durante tutto il
 periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della  sua
 salute conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.".
   Dalla   direttiva   non   risulta  pertanto,  ne'  potrebbe  essere
 altrimenti, alcun elemento che possa legittimare la competenza  degli
 ispettorati del lavoro, in quanto il legislatore comunitario ha fatto
 espresso,   ma   generico,   rinvio  alle  "legislazioni  e/o  prassi
 nazionali".
   2. - Violazione dell'art. 32 della Costituzione. Le disposizioni di
 cui all'art. 5, del comma 2, del  decreto  legislativo  n.  645/1996,
 affidando  all'ispettorato  del lavoro funzioni in materia sanitaria,
 alterano in modo rilevante il sistema delle competenze concernenti la
 tutela della salute.
   Cio'  e'  particolarmente  grave.  Infatti  il  servizio  sanitario
 nazionale  nasce  e  svolge  i   propri   compiti   espressamente   e
 primariamente  per  la cura e la tutela del diritto fondamentale alla
 salute. Non cosi' l'ispettorato del lavoro, le cui funzioni attengono
 ai profili inerenti il rapporto di lavoro.
   La nostra Costituzione non pone il diritto alla salute in posizione
 subordinata al rapporto  di  lavoro.  L'attribuzione  delle  suddette
 funzioni  agli  ispettorati  si traduce cosi' in una violazione della
 tutela del "bene" salute della lavoratrice madre, cui  nel  conflitto
 con  altri  beni  costituzionalmente  tutelati, deve essere accordata
 assoluta priorita'. Non si possono far prevalere,  in  questo  campo,
 gli  aspetti  relativi  alla regolamentazione del rapporto di lavoro:
 anche la disciplina comunitaria  pone  come  obbiettivo  primario  la
 realizzazione della piena tutela della salute e della sicurezza della
 lavoratrice, dalla cui protezione non debbono derivarle in alcun modo
 svantaggi sul piano lavorativo (8 e 9 cons.).
   Va  inoltre  osservato  che  l'attribuzione  delle  competenze agli
 ispettorati del lavoro comporta che da questi  vengano  svolti  anche
 gli accertamenti medici. Come gia' ricordato, codesta ecc.ma Corte ha
 affermato  che  le  funzioni  amministrative di cui si tratta sono di
 competenza del  servizio  sanitario  -  quindi  finalizzate  in  modo
 prioritario alla cura e alla protezione della salute - e non rileva a
 tal  fine  che l'esito degli accertamenti medici, su cui le misure di
 dispensa dal lavoro  si  basano,  si  ripercuotano  sul  rapporto  di
 lavoro,  (Corte cost. 58/93, cit.). E' invece indispensabile che tale
 funzione  sia  affidata   ad   un   tecnico   competente,   abilitato
 all'esercizio  della professione di medico-chirurgo. A tale proposito
 sussistono fondate perplessita' circa l'effettiva tutela della salute
 delle lavoratrici, poiche' i dirigenti degli ispettorati  del  lavoro
 non risultano essere abilitati all'esercizio della professione medica
 e   quindi   all'emissione   di   certificazioni   aventi   contenuto
 medico-legale, quali  sono  quelle  riguardanti  l'idoneita'  di  una
 gestante a proseguire o meno una determinata mansione lavorativa.
   3.  -  Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
 regioni.
   Come questa ecc.ma Corte ha piu' volte affermato, nei rapporti  tra
 lo  Stato  e  le  regioni  vige il principio di leale collaborazione,
 principio generale che, oltre alle ipotesi in  cui  viene  realizzato
 per  espressa disposizione di legge, deve ispirare le relazioni tra i
 due soggetti quando siano coinvolte nella cura di interessi  generali
 dello  stato funzioni e competenze delle regioni (cfr., tra le altre,
 Corte cost. n. 214/1988, n. 533/1989 e n. 85/1990).
   Il Governo ha violato tale principio, poiche' non ha  tenuto  conto
 delle  proposte  di  emendamenti  avanzate  sullo  schema del decreto
 legislativo dalla "Conferenza dei presidenti delle regioni e province
 autonome", contenute nel  documento  trasmesso  alla  Presidenza  del
 Consiglio  con  nota  del 10 dicembre 1996, n. 1148/20331, a cura del
 Presidente della regione Veneto, quale presidente  pro-tempore  della
 Conferenza predetta.
                               P. Q. M.
   Per  le  considerazioni  suesposte  ed in accoglimento del presente
 ricorso,  si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  voglia  dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25
 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE
 concernente il miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  sul
 lavoro   delle   lavoratrici  gestanti,  puerpere  o  in  periodo  di
 allattamento", nella parte in cui si prevede l'obbligo del datore  di
 lavoro,  qualora  non  sia  possibile  modificare  temporaneamente le
 condizioni o l'orario di lavoro della  lavoratrice  madre,  di  darne
 "contestuale  informazione  scritta  all'ispettorato  provinciale del
 lavoro competente per territorio, anche ai fini di  quanto  stabilito
 dall'art. 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.".
     Perugia-Roma, addi' 17 gennaio 1997
                               Tarantini
 97C0119