N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1996

                                 N. 54
  Ordinanza  emessa  il  25  novembre  1996  dal  pretore di Macerata,
 sezione distaccata  di  Civitanova  Marche  nel  procedimento  civile
 vertente tra Sgrilli Meri e il prefetto della provincia di Macerata
 Circolazione  stradale  -  Circolazione di ciclomotori - Disciplina -
    Ciclomotore non rispondente alle  caratteristiche  e  prescrizioni
    stabilite o che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista
    -  Applicabilita'  di  sanzione  amministrativa  pecuniaria  e  di
    confisca   obbligatoria      del   ciclomotore,   quale   sanzione
    amministrativa  accessoria  Irragionevolezza   -   Disparita'   di
    trattamento  in  relazione alla appartenenza o meno del veicolo al
    trasgressore nonche' in  relazione  al  trattamento  sanzionatorio
    fissato in casi simili - Riferimento alle sentenze della Corte nn.
    110/1996, 259/1976 e 229/1974.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385 (recte: n. 285), art. 97, n. 14).
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 26-2-1997 )
                            IL VICE PRETORE
   Letti  gli atti del giudizio n. 4017/96 registro generale, promosso
 da Sgrilli Meri contro il prefetto della provincia di Macerata;
                             O s s e r v a
   In data 1 agosto 1996 agenti  della  sezione  polizia  stradale  di
 Macerata hanno contestato a Sgrilli Meri l'infrazione di cui all'art.
 97  n.  6  del  Codice della strada, per aver circolato in Civitanova
 Marche con il ciclomotore telaio n. 3006613 tg. 5YRK3 che  sviluppava
 una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52, e disposto il
 seguestro del veicolo.
   Con  istanza del 20 agosto 1996 la medesima Sgrilli Meri ha chiesto
 al prefetto della provincia di Macerata l'annullamento del verbale di
 contestazioine n. 267497M  della  polizia  stradale,  l'archiviazione
 degli atti e la restituzione del ciclomotore.
   Con  provvedimento  emesso  il  2  settembre 1996, notificato il 12
 s.m., il prefetto ha respinto la richiesta di dissequestro.
   Con ricorso  depositato  in  data  2  ottobre  1996  Sgrilli  Meri,
 deducendo   l'assoluta   mancanza  di  responsabilita'  per  i  fatti
 contestati e l'illegittimita' del sequestro ha  proposto  opposizione
 ai   sensi   dell'art.   22   della  legge  n.  689/81,     chiedendo
 l'annullamento del provvedimento con il quale le era stata contestata
 la violazione, e, in via provvisoria, in attesa della definizione del
 giudizio, il  dissequestro del ciclomotore.
   Ritiene il giudicante  di  dover  sottoporre,  di    ufficio,  allo
 scrutinio  di costituzionalita', l'art. 97 n. 14 del d.lgv. 30 aprile
 1992  n.    385,  per  violazione  del  canone  costituzionale  della
 ragionevolezza, sotto i profili che seguono.
   La  questione  e'  rilevante  poiche',  in seguito all'accertamento
 della sua fondatezza, in caso di rigetto dell'opposizione si potrebbe
 pervenire alla non  applicazione  della  confisca  obbligatoria,  che
 altrimenti dovrebbe essere dichiarata in sentenza.
   Dispone  il comma 6 della norma citata che "chiunque circola con un
 ciclomotore non rispondente ad una o  piu'  delle  caratteristiche  o
 prescrizioni  indicate  nell'art.  52  o nel certificato di idoneita'
 tecnica,  ovvero  che  sviluppi  una  velocita'  superiore  a  quella
 prevista  dallo stesso art. 52, e' soggetto a sanzione amministrativa
 del  pagamento  di  una  somma   da   lire   cinquantamila   a   lire
 duecentomila".  Il comma 14 del medesimo art. 97 stabilisce che "alle
 violazioni  previste  dai  commi  5  e   6   consegue   la   sanzione
 amministrativa  della  confisca  del ciclomotore, secondo le norme di
 cui al capo I sezione II del titolo VI".
   La  confisca,  quindi   e'   sanzione   amministrativa   accessoria
 obbligatoria  e  consegue ad un illecito per il quale e' prevista una
 sanzione amministrativa pecuniaria; e'  preceduta  dal  sequestro,  a
 titolo  cautelativo  e di ufficio, da parte degli agenti accertatori;
 diventa definitiva nei casi previsti dall'art. 213 n. 5 prima parte e
 allorche' il sequestro viene confermato con la sentenza che definisce
 il  giudizio  di  opposizione.    In tali casi, "il prezzo di vendita
 serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non  e'
 stata soddisfatta, nonche' delle spese di trasporto e di custodia del
 veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente diritto".
   Il  principio  di  eguaglianza, di cui all'art. 3 primo comma Cost.
 impone tuttavia che la pena sia proporzionata al disvalore del  fatto
 illecito  commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia alla
 funzione di difesa sociale ed a  quella  di  tutela  delle  posizioni
 individuali.  Pertanto  le  sanzioni, anche se astrattamente idonee a
 raggiungere   finalita'   di   prevenzione,   ove   producano   danni
 all'individuo  ed  alla  societa'  sproporzionatamente  maggiori  dei
 vantaggi che si
  vuole ottenere con la tutela dei beni e dei valori  offesi,  violano
 il  limite  della ragionevolezza in relazione alla manifesta mancanza
 di proporzionalita' rispetto all'illecito.
   Il giudizio sulla irragionevolezza nei limiti di cui si  e'  detto,
 trova,  a  parere  del  giudicante,  una significativa conferma nella
 sentenza  della  Corte  cost.  n.  110  del  12  aprile   1996,   che
 ricollegando   la  ratio  decidendi  ad  altre  ipotesi  di  confisca
 risultate oggettivamente ingiuste e irrazionali (sentenza n. 259  del
 1976  e n. 229 del 1974) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
 l'art. 134 comma 2 del C.d.S.
   Anche nell'ipotesi di violazione del precetto di cui all'art. 97 n.
 6 la misura sanzionatoria della confisca di cui al  comma  14  -  pur
 avendo  natura  afflittiva  - costituisce una risposta manifestamente
 sproporzionata  rispetto  alla  sanzione  pecuniaria  principale  che
 prevede il pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
 duecentomila.    Tanto  piu  che,  ai  sensi dell'art. 213 n. 5,   il
 ricavato della vendita coattiva e' destinato a recuperare il  modesto
 importo  della  sanzione  principale  (che  nelle more potrebbe anche
 essere stata soddisfatta dal trasgressore), delle spese di  trasporto
 e  di  custodia  (queste  ultime  sicuramente superiori al valore del
 veicolo  stante  i  tempi  del  giudizio  di  opposizione),    mentre
 l'interessato avrebbe diritto, se mai, all'eventuale residuo.
   La  rigidita' di questo unicum, delineato nel sistema sanzionatorio
 del Codice della strada, senza  eccezione  alcuna,  non  tiene  conto
 delle   diverse   situazioni  di  fatto  prospettabili  all'autorita'
 amministrativa  competente,  anche  quando  il   trasgressore   possa
 ottenere  il ripristino delle originarie caratteristiche tecniche del
 veicolo, e quindi in tal caso sia possibile  da  parte  degli  Uffici
 della  Motorizzazione civile, senza alcuna valutazione discrezionale,
 la positiva verifica dei requisiti di  idoneita'  dello  stesso  alla
 circolazione.  Tanto  piu'  che  proprio  il  comma  6  dell'art. 213
 stabilisce che la sanzione obbligatoria della confisca non si applica
 se  il  veicolo  appartiene  a  persone  estranee   alla   violazione
 amministrativa   quando   "l'uso   puo'  essere  consentito  mediante
 autorizzazione amministrativa". Il che rende ancora piu' evidente  la
 sproporzione della sanzione accessoria nei confronti del trasgressore
 proprietario,  rispetto  alla  sanzione  applicata  per  la  medesima
 violazione a chi non e' proprietario. In buona  sostanza,  mentre  il
 trasgressore  non proprietario (che al pari del proprietario potrebbe
 avere  la  disponibilita' del bene, ad esempio a titolo di usufrutto,
 comodato o locazione), e' punito con la sola sanzione pecuniaria,  al
 contrario il trasgressore proprietario del veicolo, solo per tale suo
 diritto  reale  sul bene, viene punito con una sanzione di gran lunga
 piu afflittiva senza alcuna giustificazione.
   A  quanto  detto  finora  si  puo'  aggiungere  che  la   manifesta
 irragionevolezza della norma impugnata emerge anche dal raffronto con
 il    trattamento  sanzionatorio  previsto in casi simili a quello di
 specie: l'art.  98 n. 4 dispone infatti che la confisca, si  applichi
 solo  se  le  violazioni  superino  il  numero di tre; l'art. 99 n. 5
 prevede la confisca solo dopo la terza violazione; l'art. 193 per  la
 circolazione   di  veicolo  non  assicurato  condiziona  la  confisca
 all'omesso  pagamento  della  rata  di  premio,  oltre  la   sanzione
 pecuniaria  della meta' del massimo e delle spese di custodia durante
 il sequestro. Anche in tali casi si tratta di sanzioni che riguardano
 il veicolo con il quale si e' commessa l'infrazione e che tendono  ad
 evitare  che  quel  veicolo  continui a circolare: ciononostante, pur
 essendo identico  il  bene  protetto,  il  trattamento  sanzionatorio
 riservato alla ipotesi di cui all'art.  97 nn. 6-14 viene modulato in
 maniera sostanzialmente e irragionevolmente difforme.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87, dichiara rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 97 n. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 385 in
 riferimento all'art. 3, comma 1, della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Civitanova Marche, addi' 25 novembre 1996
                      Il vice pretore: Gattafoni
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