N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 1996
N. 58 Ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Modica Antonino Elezioni - Reati elettorali - Sottoscrizione di piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura (nella specie: sottoscrizione di presentazione di candidatura per le elezioni del Consiglio della provincia di Ragusa, sia per il Centro cristiano democratico, sia per il Partito popolare italiano) - Sanzioni - Eguale trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi di chi, assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto, ovvero da' voto in piu' sezioni elettorali - Violazione del principio di uguaglianza, sia sotto il profilo dell'eguale trattamento di fattispecie criminose di diversa gravita' sia sotto il profilo del piu' grave trattamento sanzionatorio della stessa condotta criminosa rispetto alle elezioni politiche - Incidenza sul principio della finalita' rieducativa della pena. (D.P.R. 15 giugno 1960, n. 570 (recte: 16 maggio 1960), art. 93). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.9 del 26-2-1997 )
IL PRETORE Visti gli atti del proc. pen. n. 1048/94 r.g.n.r. e n. 49 1/95 r. pret contro Modica Antonino, nato a Modica il 6 gennaio 1954; Ritenuto che l'imputato e' stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere sottoscritto due dichiarazioni di presentazione di candidatura per le elezioni del Consiglio della provincia regioniale di Ragusa nel collegio di Modica, eseguite dal 18 al 21 maggio 1994, e in particolare quella contenente il contrassegno del Centro Cristiano Democratico e quella recante il contrassegno del Partito Popolare Italiano; che all'udienza odierna il difensore dell'imputato ha prospettato l'incostituzionalita' dell'art. 93 d.P.R. n. 570/60 per il contasto con gli art. 3 e 27 della Costituzione sotto diversi profili e, in particolare: irragionevolezza della equiparazione, quanto a pena edittale, delle varie ipotesi criminose in essa previste; ove si consideri che la norma commina la stessa pena per la ipotesi in esame e quella, ben piu' grave, di chi si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o sottoscrive una dichiarazione di presentazione di candidatura assumendo il nome altrui; irragionevolezza del trattamento sanzionatorio con riferimento all'analoga ipotesi prevista per le elezioni politiche e, in particolare, dall'art. 106 d.P.R. 361/57 che prevede la pena ben piu' lieve della reclusione sino a tre mesi o della multa sino a L. 50.000 per la condotta della sottoscrizione di piu' di una dichiarazione di candi-datura; che la questione nei termini in cui e' stata prospettata va condivisa; che, invero, la norma in questione punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 100.000 "chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali; che tale previsione e' sicuramente irragionevole apparendo assai meno grave la ipotesi in esame rispetto a quella di chi falsifichi il proprio nome ed eserciti il diritto elettorale, essendone stato sospeso o privato, o sottoscriva una dichiarazione di presentazione di candidatura, e cio' solo considerando che la sottoscrizione di piu' dichiarazioni di presentazione di candidatura e' comportamento che non puo' sfuggire al controllo delle commissioni elettorali e quindi idoneo a turbare in misura assai meno rilevante, rispetto al secondo comportamento, la regolarita' delle operazioni elettorali. A cio' si aggiunga che la condotta di chi sottoscrive sotto falso nome una dichiarazione di presentazione di candidattura presuppone necessariamente il dolo, e cioe' il fine di trarre in inganno e fuorviare gli organi preposti al controllo, laddove il comportamento di chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di candidatura puo' essere attuata anche per ignoranza e non conoscenza del valore politico e negoziale della dichiarazione stessa. La norma appare ancor piu' illegittima, ex art. 3 e 27 Cost., se si considera l'ipotesi parallela prevista in tema di elezioni politiche, punita in modo assai piu' lieve dall'art. 106 d.P.R. n. 361/57, e cioe' con la reclusione sino a tre mesi o con la multa fino a L. 50.000. Tale diversita', ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (Cor. cost. 18 aprile 1967 n. 45, 5 maggio 1971 n. 106, 2 febbraio 1972 n. 23) in ragione degli "ambienti, circostanze e situazioni locali delle elezioni aniministrative" non si giustifica ove si consideri che la condotta di chi si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, assumendo nome altrui, e di chi da il voto in piu' sezioni e' punito in misura assai piu' rigorosa per le elezioni politiche (reclusione da tre a cinque anni e multa da 500.000 a 2.500.000) che non per le elezioni amministrative fino a due anni e multa fino a L. 100.000), sicche' non sempre la ritenuta maggiore animosita' che anima le elezioni amministrative si e' tradotta in una piu' rigorosa tutela. In relazione alla fattispecie per cui si procede e per la quale l'imputato ha, in via subordinata, chiesto l'applicazione della pena nella misura indicata nel verbale di dibattimento, non pare possa ragionevolmente giustificarsi il diverso trattamento sanzionatorio rispetto all'analoga ipotesi prevista per le elezioni politiche. Peraltro l'introduzione del sistema maggioritario, che ha dato vita a circoscrizioni elettorali assai piu' ristrette delle precedenti, ha eliminato quella differenza, in relazione alla diversa e maggiore animosita' che prima caratterizzava le elezioni amministrative rispetto alle politiche, che poteva giustificare il diverso trattamento sanzionatorio di cui si e' detto. Per le considerazioni che precedono va dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 15 giugno 1960 n. 570 per contrasto, nei termini di cui si e' detto, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. La questione e' poi rilevante dipendendo da essa la decisione sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara non menifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 15 giugno 1960, nr. 570, per contrasto, nei termini sopra prospettati, con gli art. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modica, addi' 23 dicembre 1996 Il pretore: Scibilia 97C0130