N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 1996

                                 N. 58
  Ordinanza  emessa  il  23  dicembre  1996  dal pretore di Modica nel
 procedimento penale a carico di Modica Antonino
 Elezioni  -  Reati  elettorali  -  Sottoscrizione  di  piu'  di   una
    dichiarazione  di  presentazione  di  candidatura  (nella  specie:
    sottoscrizione di presentazione di candidatura per le elezioni del
    Consiglio della provincia di Ragusa, sia per il  Centro  cristiano
    democratico,  sia  per  il Partito popolare italiano) - Sanzioni -
    Eguale trattamento sanzionatorio rispetto  alle  ipotesi  di  chi,
    assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione
    di  candidatura  o  si presenta a dare il voto, ovvero da' voto in
    piu' sezioni elettorali - Violazione del principio di uguaglianza,
    sia  sotto  il  profilo  dell'eguale  trattamento  di  fattispecie
    criminose  di diversa gravita' sia sotto il profilo del piu' grave
    trattamento sanzionatorio della stessa condotta criminosa rispetto
    alle elezioni politiche - Incidenza sul principio della  finalita'
    rieducativa della pena.
 (D.P.R. 15 giugno 1960, n. 570 (recte: 16 maggio 1960), art. 93).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.9 del 26-2-1997 )
                              IL PRETORE
   Visti  gli  atti del proc. pen. n. 1048/94 r.g.n.r. e n. 49 1/95 r.
 pret contro Modica Antonino, nato a Modica il 6 gennaio 1954;
   Ritenuto che l'imputato e' stato tratto a giudizio  per  rispondere
 del delitto di cui all'art. 93 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per avere
 sottoscritto due dichiarazioni di presentazione di candidatura per le
 elezioni  del  Consiglio  della  provincia  regioniale  di Ragusa nel
 collegio di  Modica,  eseguite  dal  18  al  21  maggio  1994,  e  in
 particolare  quella  contenente  il contrassegno del Centro Cristiano
 Democratico e quella recante il  contrassegno  del  Partito  Popolare
 Italiano;
     che all'udienza odierna il difensore dell'imputato ha prospettato
 l'incostituzionalita'  dell'art.  93 d.P.R. n. 570/60 per il contasto
 con gli art. 3 e 27 della Costituzione sotto diversi  profili  e,  in
 particolare:
      irragionevolezza  della  equiparazione,  quanto a pena edittale,
 delle varie ipotesi criminose in essa previste; ove si consideri  che
 la norma commina la stessa pena per la ipotesi in esame e quella, ben
 piu'  grave,  di  chi  si  presenta  a  dare  il  voto in una sezione
 elettorale  o  sottoscrive  una  dichiarazione  di  presentazione  di
 candidatura assumendo il nome altrui;
      irragionevolezza  del  trattamento sanzionatorio con riferimento
 all'analoga  ipotesi  prevista  per  le  elezioni  politiche  e,   in
 particolare, dall'art. 106 d.P.R. 361/57 che prevede la pena ben piu'
 lieve della reclusione sino a tre mesi o della multa sino a L. 50.000
 per  la condotta della sottoscrizione di piu' di una dichiarazione di
 candi-datura;
     che la questione nei termini  in  cui  e'  stata  prospettata  va
 condivisa;
     che, invero, la norma in questione punisce con la reclusione fino
 a  due  anni  e  con  la  multa  fino a L. 100.000 "chiunque, essendo
 privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o  assumendo
 il   nome   altrui,  firma  una  dichiarazione  di  presentazione  di
 candidatura  o  si presenta a dare il voto in una sezione elettorale,
 ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione  di
 candidatura o da' il voto in piu' sezioni elettorali;
     che  tale previsione e' sicuramente irragionevole apparendo assai
 meno grave la ipotesi in esame rispetto a quella di chi falsifichi il
 proprio nome ed  eserciti  il  diritto  elettorale,  essendone  stato
 sospeso  o  privato, o sottoscriva una dichiarazione di presentazione
 di candidatura, e cio' solo considerando  che  la  sottoscrizione  di
 piu'  dichiarazioni  di presentazione di candidatura e' comportamento
 che non puo' sfuggire al controllo  delle  commissioni  elettorali  e
 quindi  idoneo  a turbare in misura assai meno rilevante, rispetto al
 secondo comportamento, la regolarita' delle operazioni elettorali.  A
 cio' si aggiunga che la condotta di chi sottoscrive sotto falso  nome
 una   dichiarazione   di  presentazione  di  candidattura  presuppone
 necessariamente il dolo, e cioe' il  fine  di  trarre  in  inganno  e
 fuorviare  gli organi preposti al controllo, laddove il comportamento
 di chi sottoscrive piu' di  una  dichiarazione  di  candidatura  puo'
 essere  attuata  anche  per  ignoranza  e  non  conoscenza del valore
 politico e negoziale della dichiarazione stessa.
   La norma appare ancor piu' illegittima, ex art. 3 e 27 Cost., se si
 considera l'ipotesi parallela prevista in tema di elezioni politiche,
 punita in modo assai piu' lieve dall'art. 106  d.P.R.  n.  361/57,  e
 cioe'  con  la  reclusione  sino  a tre mesi o con la multa fino a L.
 50.000.   Tale   diversita',   ritenuta   legittima    dalla    Corte
 costituzionale  (Cor.  cost.  18  aprile 1967 n. 45, 5 maggio 1971 n.
 106, 2 febbraio
  1972 n. 23) in ragione degli  "ambienti,  circostanze  e  situazioni
 locali  delle  elezioni  aniministrative"  non  si  giustifica ove si
 consideri che la condotta di chi si presenta a dare il  voto  in  una
 sezione  elettorale,  assumendo  nome  altrui, e di chi da il voto in
 piu' sezioni e' punito in misura assai piu' rigorosa per le  elezioni
 politiche  (reclusione  da  tre  a  cinque  anni e multa da 500.000 a
 2.500.000) che non per le elezioni amministrative fino a due  anni  e
 multa  fino  a  L.  100.000), sicche' non sempre la ritenuta maggiore
 animosita' che anima le elezioni amministrative si e' tradotta in una
 piu' rigorosa tutela.  In  relazione  alla  fattispecie  per  cui  si
 procede  e  per  la  quale l'imputato ha, in via subordinata, chiesto
 l'applicazione della  pena  nella  misura  indicata  nel  verbale  di
 dibattimento, non pare possa ragionevolmente giustificarsi il diverso
 trattamento  sanzionatorio  rispetto all'analoga ipotesi prevista per
 le elezioni politiche.
   Peraltro l'introduzione del sistema maggioritario, che ha dato vita
 a circoscrizioni elettorali assai piu' ristrette delle precedenti, ha
 eliminato quella differenza, in relazione  alla  diversa  e  maggiore
 animosita'   che  prima  caratterizzava  le  elezioni  amministrative
 rispetto  alle  politiche,  che  poteva   giustificare   il   diverso
 trattamento sanzionatorio di cui si e' detto.
   Per   le   considerazioni   che   precedono   va   dichiarata   non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  93 d.P.R. 15 giugno 1960 n. 570 per contrasto, nei termini
 di cui si e' detto, con gli artt.  3  e  27  della  Costituzione.  La
 questione  e'  poi  rilevante  dipendendo  da essa la decisione sulla
 richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato.
                               P. Q. M.
   Visti  gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.
 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara non  menifestamente
 infondata  e  rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 93 del d.P.R. 15 giugno 1960, nr. 570, per  contrasto,  nei
 termini sopra prospettati, con gli art. 3 e 27 della Costituzione;
   Sospende  il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata all'imputato, al pubblico ministero, nonche' al Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Modica, addi' 23 dicembre 1996
  Il pretore: Scibilia
 97C0130