N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1996
N. 61 Ordinanza emessa il 26 novembre 1996 dal tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di Tozio Giuseppe Processo penale - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Collegio composto dagli stessi giudici che hanno emesso il provvedimento annullato - Incompatibilita' - Omessa previsione - Lamentata disparita' di trattamento tra situazioni analoghe e, in particolare, rispetto al giudizio di' rinvio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 34, comma 1, e 604, comma 4). (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).(GU n.9 del 26-2-1997 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Tozio Giuseppe, nato a Cagliari l'11 maggio 1973, ivi residente in fraz. Pirri, via degli Ulivi n. 1, soldato gia' in servizio alla 47 Compagnia trasmissioni di Cagliari, libero, contumace per il reato di "Forzata consegna e lesione personale in concorso formale" (artt. 81, comma 1, c.p. 140, comma 1, e 223, commi 1 e 2 c.p.m.p.). Con sentenza pronunciata in data 10 aprile 1995 questo tribunale militare condannava Tozio Giuseppe, sopra generalizzato, per il reato suindicato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione militare con i benefici di legge. La sentenza veniva impugnata dalla difesa, che tra l'altro eccepiva la nullita' del giudizio di I grado per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), assumendo che l'imputato, dichiarato contumace all'udienza dell'11 novembre 1994, si era trovato impossibilitato a comparire alla successiva udienza dibattimentale del 10 aprile 1995, poiche' il verbale di udienza contenente la nuova contestazione effettuata ex art. 517 c.p.c. era stato illegittimamente notificato ex art. 520 c.p.c. nelle mani della madre, essendo questa persona inferma di mente. La Corte militare d'appello, con sentenza in data 15 maggio 1996, in accoglimento dell'appello della difesa, dichiarava la nullita' della notifica del verbale del dibattimento tenutosi in data 11 novembre 1994 e di tutti gli atti successivi e rinviava gli atti a questo tribunale militare per il prosieguo. Di conseguenza, il presidente del t.m. di Cagliari fissava la riassunzione del processo alla data odierna, disponendo la notificazione del verbale di udienza dell'11 novembre 1994 a mani proprie del Tozio o di un familiare capace e convivente, esclusa la madre. La notificazione veniva effettuata in Cagliari - fraz. Pirri nel domicilio dell'imputato in data 31 ottobre 1994 (pertanto entro i termini stabiliti dall'art. 520, comma 2, c.p.p.) nelle mani di Tozio Alessandra, sorella capace e convivente. Successivamente il difensore depositava in cancelleria una memoria mediante la quale sollevava questione di legittimita' costituzionale in relazione alla composizione di questo Collegio giudicante. Il tribunale, all'odierno dibattimento, sentito il p.m. che ha espresso parere contrario circa la fondatezza della questione sollevata, decide di accogliere la richiesta della difesa, ritenendo la questione sollevata rilevante e non manifestamente infondata. Stante la tassativa disposizione di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p. (secondo cui alla deliberazione concorrono a pena di nullita' assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento), rafforzata, quale argomentum a contrario, dalla norma di cui all'art. 604, comma 8, c.p.p. (secondo cui solo nei casi previsti dal comma 1 dello stesso articolo - fra i quali non rientrano le nullita' indicate nell'art. 179 c.p.c. - gli atti vengono trasmessi dal giudice d'appello ad altra sezione del tribunale che ha emesso la sentenza annullata), all'odierna udienza siede lo stesso Collegio esistente al momento dell'apertura del dibattimento e al momento in cui si verificava la nullita' processuale che ha determinato la nullita' della successiva sentenza. E' indubbio infatti, per quanto sopra evidenziato, che l'art. 34, comma 1, laddove stabilisce l'incompatibilita' del giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento a partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento, faccia riferimento ai soli casi di annullamento da parte della Cassazione ai sensi dell'art. 627 c.p.p. Ma a questo Collegio (presidente Lazzardi, giudice Fasoli, giudice militare Giordani) non puo' sfuggire che ci si trova davanti ad una anomalia legislativa per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.; infatti, essendosi gia' pronunciato nel merito, maturando pertanto una determinata convinzione, e' ben difficile che questo Collegio, tranne clamorosi quanto improbabili colpi di scena, tenuto conto anche della circostanza che non deve essere esperita ulteriore attivita' istruttoria, possa pervenire ad una pronuncia diversa da quella di condanna gia' emessa all'udienza del 10 aprile 1995 (e successivamente annullata dalla Corte militare d'appello). Pertanto l'art. 34, comma 1, c.p.p. appare di dubbia legittimita' costituzionale laddove non prevede che chi ha pronunciato sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte dell'organo di appello. Come gia' osservato dalla Corte costituzionale nelle numerose sentenze relative all'art. 34 c.p.p., i parametri costituzionali, in particolare gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 24, comma 2, (inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento) indicano quale principio fondamentale del "giusto processo" l'imparzialita' del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato; e l'imparzialita' richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a soggetti che non solo siano scevri da interessi propri nel procedimento in corso ma che siano altresi' sgombri da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di decisioni precedentemente adottate. Il tribunale non puo' poi non evidenziare che, qualora la questione venisse giudicata fondata dalla Corte costituzionale, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1 - nella parte in cui non prevede quanto sopra esplicitato - dovrebbe coinvolgere anche l'art. 604, comma 4, c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 c.p.p. da cui sia derivata la nullita' della sentenza di I grado, deve rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' e non invece, in analogia a quanto previsto dal comma 8, dello stesso articolo, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino. Per quanto attiene agli atti gia' compiuti dal Collegio i cui componenti siano divenuti incompatibili, si potrebbe per analogia applicare la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, d.-l. 23 ottobre 1996, n. 553, stabilendo la loro efficacia e la possibilita', di utilizzarli mediante la sola lettura ovvero mediante indicazione a norma dell'art. 511, comma 5, c.p.p.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente injfondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 604, comma 4, del c.p.p., come sopra prospettata, in relazione agli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio dispondento l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Cagliari, addi' 26 novembre 1996 Il presidente estensore: Lazzardi 97C0133