N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1996

                                 N. 61
  Ordinanza emessa il 26  novembre  1996  dal  tribunale  militare  di
 Cagliari nel procedimento penale a carico di Tozio Giuseppe
 Processo  penale - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della
    sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Collegio
    composto dagli stessi giudici che hanno  emesso  il  provvedimento
    annullato  -  Incompatibilita'  -  Omessa  previsione  - Lamentata
    disparita'  di  trattamento  tra   situazioni   analoghe   e,   in
    particolare,   rispetto  al  giudizio  di'  rinvio  a  seguito  di
    pronuncia della Corte di cassazione - Compressione del diritto  di
    difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, comma 1, e 604, comma 4).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).
(GU n.9 del 26-2-1997 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Tozio Giuseppe, nato  a  Cagliari  l'11  maggio  1973,  ivi
 residente
  in  fraz. Pirri, via degli Ulivi n. 1, soldato gia' in servizio alla
 47 Compagnia trasmissioni di Cagliari, libero, contumace per il reato
 di "Forzata consegna e lesione personale in concorso formale"  (artt.
 81, comma 1, c.p. 140, comma 1, e 223, commi 1 e 2 c.p.m.p.).
   Con  sentenza  pronunciata  in data 10 aprile 1995 questo tribunale
 militare condannava Tozio Giuseppe, sopra generalizzato, per il reato
 suindicato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di  reclusione
 militare  con i benefici di legge. La sentenza veniva impugnata dalla
 difesa, che tra l'altro eccepiva la nullita' del giudizio di I  grado
 per  violazione  dell'art.  178,  comma  1,  lett.  c), assumendo che
 l'imputato, dichiarato contumace all'udienza dell'11  novembre  1994,
 si  era  trovato  impossibilitato a comparire alla successiva udienza
 dibattimentale del 10 aprile 1995,  poiche'  il  verbale  di  udienza
 contenente  la  nuova contestazione effettuata ex art. 517 c.p.c. era
 stato illegittimamente notificato ex art. 520 c.p.c. nelle mani della
 madre, essendo questa persona inferma di  mente.  La  Corte  militare
 d'appello,  con  sentenza  in  data 15 maggio 1996,   in accoglimento
 dell'appello della difesa, dichiarava la nullita' della notifica  del
 verbale del dibattimento tenutosi in data 11 novembre 1994 e di tutti
 gli  atti  successivi e rinviava gli atti a questo tribunale militare
 per il prosieguo.   Di  conseguenza,  il  presidente  del  t.m.    di
 Cagliari  fissava  la  riassunzione  del  processo alla data odierna,
 disponendo la notificazione del verbale di udienza  dell'11  novembre
 1994  a mani proprie del Tozio o di un familiare capace e convivente,
 esclusa la madre. La notificazione veniva effettuata  in  Cagliari  -
 fraz.  Pirri  nel  domicilio  dell'imputato  in  data 31 ottobre 1994
 (pertanto entro i termini stabiliti dall'art.  520, comma 2,  c.p.p.)
 nelle   mani  di  Tozio  Alessandra,  sorella  capace  e  convivente.
 Successivamente il difensore depositava in  cancelleria  una  memoria
 mediante  la quale sollevava questione di legittimita' costituzionale
 in relazione alla composizione  di  questo  Collegio  giudicante.  Il
 tribunale, all'odierno dibattimento, sentito il p.m.  che ha espresso
 parere  contrario  circa  la  fondatezza  della  questione sollevata,
 decide  di  accogliere  la  richiesta  della  difesa,  ritenendo   la
 questione sollevata rilevante e non manifestamente infondata.
   Stante  la  tassativa  disposizione  di  cui all'art. 525, comma 2,
 c.p.p.  (secondo cui alla deliberazione concorrono a pena di nullita'
 assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato  al  dibattimento),
 rafforzata, quale argomentum a contrario, dalla norma di cui all'art.
 604,  comma 8, c.p.p. (secondo cui solo nei casi previsti dal comma 1
 dello stesso articolo  -  fra  i  quali  non  rientrano  le  nullita'
 indicate  nell'art.  179  c.p.c.  -  gli  atti  vengono trasmessi dal
 giudice d'appello ad altra sezione del tribunale  che  ha  emesso  la
 sentenza  annullata),  all'odierna  udienza  siede lo stesso Collegio
 esistente al momento dell'apertura del dibattimento e al  momento  in
 cui  si  verificava  la  nullita'  processuale  che ha determinato la
 nullita' della successiva sentenza. E' indubbio infatti,  per  quanto
 sopra  evidenziato,  che  l'art.  34,  comma  1,  laddove  stabilisce
 l'incompatibilita' del giudice che  ha  pronunciato  sentenza  in  un
 grado  del procedimento a partecipare al giudizio di rinvio a seguito
 di annullamento, faccia riferimento ai soli casi di  annullamento  da
 parte della Cassazione ai sensi dell'art.  627 c.p.p.
   Ma  a questo Collegio (presidente Lazzardi, giudice Fasoli, giudice
 militare Giordani) non puo' sfuggire che ci si trova davanti  ad  una
 anomalia  legislativa  per  contrasto  con gli artt. 3 e 24, comma 2,
 Cost.; infatti, essendosi  gia'  pronunciato  nel  merito,  maturando
 pertanto  una  determinata  convinzione,  e' ben difficile che questo
 Collegio, tranne clamorosi quanto improbabili colpi di scena,  tenuto
 conto  anche della circostanza che non deve essere esperita ulteriore
 attivita' istruttoria, possa pervenire ad una  pronuncia  diversa  da
 quella  di  condanna  gia'  emessa  all'udienza del 10 aprile 1995 (e
 successivamente annullata dalla Corte militare d'appello).
   Pertanto l'art. 34, comma 1, c.p.p. appare di  dubbia  legittimita'
 costituzionale laddove non prevede che chi ha pronunciato sentenza di
 primo  grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di
 annullamento della sentenza da parte  dell'organo  di  appello.  Come
 gia'  osservato  dalla  Corte  costituzionale nelle numerose sentenze
 relative  all'art.  34  c.p.p.,  i   parametri   costituzionali,   in
 particolare  gli  artt.  3  (principio di uguaglianza) e 24, comma 2,
 (inviolabilita' del diritto di difesa  in  ogni  stato  e  grado  del
 procedimento)  indicano  quale  principio  fondamentale  del  "giusto
 processo" l'imparzialita' del giudice,  in  carenza  della  quale  le
 regole  e  le garanzie processuali si svuoterebbero di significato; e
 l'imparzialita' richiede che la funzione del giudicare sia  assegnata
 a  soggetti  che  non  solo  siano  scevri  da  interessi  propri nel
 procedimento in corso ma che siano altresi'  sgombri  da  convinzioni
 precostituite  in  ordine  alla  materia  da  decidere,  formatesi in
 diverse fasi del giudizio in occasione di  decisioni  precedentemente
 adottate.
   Il tribunale non puo' poi non evidenziare che, qualora la questione
 venisse    giudicata   fondata   dalla   Corte   costituzionale,   la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  1
 -  nella parte in cui non prevede quanto sopra esplicitato - dovrebbe
 coinvolgere anche l'art. 604, comma 4,  c.p.p.  nella  parte  in  cui
 prevede  che  il  giudice  d'appello,  se  accerta una delle nullita'
 indicate nell'art.  179 c.p.p. da cui sia derivata la nullita'  della
 sentenza  di I grado, deve rinviare gli atti al giudice che procedeva
 quando si e' verificata la nullita'  e  non  invece,  in  analogia  a
 quanto  previsto dal comma 8, dello stesso articolo, ad altra sezione
 dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino.
   Per quanto attiene agli atti  gia'  compiuti  dal  Collegio  i  cui
 componenti  siano  divenuti  incompatibili,  si potrebbe per analogia
 applicare la disposizione di  cui  all'art.  1,  comma  2,  d.-l.  23
 ottobre 1996, n. 553, stabilendo la loro efficacia e la possibilita',
 di utilizzarli mediante la sola lettura ovvero mediante indicazione a
 norma dell'art.  511, comma 5, c.p.p.
                                P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente injfondata la questione di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 604, comma 4,
 del c.p.p., come sopra prospettata, in relazione agli artt. 3  e  24,
 comma 2, della Costituzione;
   Ordina   la   sospensione   del  giudizio  dispondento  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.
     Cagliari, addi' 26 novembre 1996
                   Il presidente estensore: Lazzardi
 97C0133