N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1996

                                 N. 66
  Ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Tivoli  nel  procedimento penale a carico di Igliozzi
 Paolo
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto  -  Relazione  dell'ufficiale  o  agente  di  polizia
    giudiziaria procedente e dichiarazione dell'arrestato - Assunzione
    con le forme dettate per la fase dibattimentale ed inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  - Violazione del principio di' indipendenza e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431, 566; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.
    138).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(GU n.9 del 26-2-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente
 ordinanza.
   Il 7 dicembre 1996 agenti  del  commissariato  di  P.S.  di  Tivoli
 traevano  in  arresto Igliozzi Paolo, colto nella flagranza del reato
 di furto aggravato e nel termine di legge  era  presentato,  in  tale
 stato,  dinanzi  a  questo pretore per la convalida ed il contestuale
 giudizio a norma dell'art. 566 del c.p.p.
   Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 7 dicembre 1996
 e disponeva l'applicazione  della  custodia  cautelare  agli  arresti
 domiciliari.
   Instauratosi  il giudizio, il pretore rileva che sussistono profili
 di incostituzionalita' come di seguito evidenziati: sul merito com'e'
 noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995  (vedi
 la  n.  149  e  la  432)  ha  rivisto  i limiti dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare pre-giudizio) una valutazione  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E,  con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti al
 pretore ha dichiarato  la  manifesta  infondatezza  della  questione,
 radicandola  sulla  circostanza che in tale eventualita' la convalida
 dell'arresto implica una valutazione sulla  riferibilita'  del  reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del  giudice  competente per il merito direttamente investito, cui e'
 devoluta la convalida e il contestuale giudizio al  quale  si  accede
 ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi che "il giudice del
 dibattimento,  al  quale  e'  presentato  l'imputato  per il giudizio
 direttissimo,  si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la   convalida
 dell'arresto,  sulla  esistenza dei presupposti che gli consentono di
 procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente  ad  adottare
 incidentalmente  misure  cautelari,  attratte nella competenza per la
 cognizione del merito.
   Non   puo'    dunque    essere    configurata    una    menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice, che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la decisione  di  merito  ed  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero, muovendo dalla  indicata  premessa  che  il  giudice  della
 convalida  e'  il  giudice  di merito solo incidentalmente chiamato a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'acquisizione  di elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte proprie dalle regole vigenti per la fase di  giudizio  in  modo
 che  ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'   (altrimenti   riposante   solo   sulla  generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella acquisizione e formazione  della  prova.  In  particolare  cio'
 concerne  i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione orale
 dell'ufficiale o agente di  P.G.  procedente  e  della  dichiarazione
 dell'arrestato  che, a norma dell'art. 566 del c.p.p. viene "sentito"
 ai fini di convalida.
   Poiche' tali momenti anticipano,  contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie difensive dagli artt. 3,  24, secondo comma,
 25  e  27,  secondo  comma,  (sottospecie  di  interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla  formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)   a
 salvaguardare  come  detto,  la  loro  compatibilita'  con i suddetti
 parametri di costituzionalita' si  impone  il  rispetto  delle  forme
 previste  per  gli  atti  a  contenuto congenere nel dibattimento, in
 funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i  casi  di  incidente
 probatorio)  cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  P.G.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte  con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame  dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma
 e dell'art. 138 disp. att. al  c.p.p.    in  relazione  all'art.  431
 c.p.p.  laddove  non  prescrive  l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si trova proprio nella fase dibattimentale  conseguente
 alla   convalida   con   diretta   influenza,  dove  trovano  diretta
 applicazione le norme censurate.
   Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e  23
 legge 11 marzo 1953, n. 86.
                                P. Q. M.
   Solleva  di  ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 34, 431 e 566 del c.p.p.; 138 disp. att. del  c.p.p.  per
 violazione  degli  artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo
 comma, 27, secondo comma della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata  dal  cancelliere  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 13 dicembre 1996
                         Il v.p.o.: Ceccarelli
 97C0139