N. 22 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione   della  Repubblica  italiana  -  Referendum  -  Impiego
 pubblico - Segretari comunali  e  provinciali  -  Modificazioni  allo
 stato  giuridico  e  all'ordinamento della carriera - Sussistenza dei
 requisiti della chiarezza e omogeneita' del  quesito  referendario  -
 Ammissibilita'.
 
 (Legge  8 giugno 1962, n. 604; d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749; legge 8
 giugno 1990, n. 142, artt. 52 e 53, commi 1 e 4).
 
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,     prof.  Valerio
 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11  marzo 1953, n. 1 della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno  1962,  n.
 604  (Modificazioni  allo  stato  giuridico  e  all'ordinamento della
 carriera dei segretari  comunali  e  provinciali);  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento
 dei   segretari   comunali   e   provinciali);   dell'articolo  52  e
 dell'articolo 53, comma 1, limitatamente  alle  parole  "nonche'  del
 segretario  comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'",
 comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I   segretari   comunali   e
 provinciali  sono responsabili degli atti e delle procedure attuative
 delle deliberazioni di cui al  comma  1,  unitamente  al  funzionario
 preposto",  della  legge  8  giugno 1990, n.   142 (Ordinamento delle
 autonomie locali), iscritto al n. 90 del registro referendum.
   Vista l'ordinanza in  data  26-27  novembre  1996,  modificata  con
 ordinanza  in  data  11-13  dicembre  1996,  con  la  quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 gennaio 1997 il giudice
 relatore Massimo Vari,
   Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i  delegati  dei
 Consigli   regionali  della  Lombardia,  del  Piemonte,  della  Valle
 d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta   di
 referendum  popolare  presentata  dai delegati dei Consigli regionali
 delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto  e
 Puglia, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati:
     la  legge  8  giugno  1962,  n.  604  (Modificazioni  allo  stato
 giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari  comunali  e
 provinciali);
     il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 giugno 1972, n.
 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
     l'art. 52  e  l'art.  53,  comma  1,  limitatamente  alle  parole
 "nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo della
 legittimita'",  comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I  segretari
 comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure
 attuative delle deliberazioni  di  cui  al  comma  1,  unitamente  al
 funzionario preposto", della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
 delle autonomie locali)?".
   2.  -  Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale
 per il referendum  presso  la  Corte  di  cassazione,  verificata  la
 regolarita'  della  suddetta  richiesta  di  referendum abrogativo di
 iniziativa   regionale,   ne   ha   dichiarato    la    legittimita'.
 Successivamente,  con  ordinanza  in  data  11-13  dicembre  1996, il
 predetto Ufficio,  ritenuta  la  necessita'  di  correggere  l'errore
 materiale  esistente  nel testo del quesito referendario, ha disposto
 che lo stesso, nella parte relativa all'art.    53,  comma  1,  della
 legge  8  giugno  1990,  n.  142,  in luogo delle parole "nonche' del
 segretario  comunale   o   provinciale   sotto   il   profilo   della
 legittimita'",  si  deve  leggere: "nonche' del segretario comunale o
 provinciale sotto il profilo di legittimita'".
   3. - In esito ai cennati adempimenti il Presidente ha convocato  la
 Corte  in  camera  di consiglio per l'8 gennaio 1997, disponendone la
 comunicazione ai delegati  dei  Consigli  regionali  promotori  della
 richiesta  referendaria  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970,  n.
 352.
   4.  -  In  prossimita'  della  camera  di consiglio, i delegati dei
 Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle  d'Aosta,
 Calabria,  Veneto e Puglia hanno depositato una memoria per sostenere
 l'ammissibilita' della richiesta referendaria.
   Si  precisa  che  la  predetta  richiesta  tende  ad  ottenere   la
 soppressione  della figura organizzativa del segretario comunale, per
 consentire  agli  enti  locali  di  "svolgere  la  propria  attivita'
 organizzativa e funzionale in una dimensione priva di condizionamenti
 di provenienza statale".
   Le leggi che disciplinano detta figura, non riferendosi ad organo o
 istituto   presupposto   dalla   Costituzione,   o   coessenziale  al
 funzionamento di organi o enti  costituzionali,  non  trovano  alcuna
 preclusione  alla  loro  abrogazione  nei  principi  affermati  dalla
 giurisprudenza costituzionale.
   Infine si evidenzia l'omogeneita' del quesito referendario  proprio
 in  quanto  i  proponenti  mirano  a sopprimere l'organo statale, per
 consentire alla disciplina  successiva  di  identificare  un  diverso
 modulo  organizzativo  di  svolgimento  delle  funzioni  ora  ad esso
 affidate:  nella volonta' di far venir meno tale figura organizzativa
 si rintraccia la matrice razionalmente unitaria della richiesta.
                         Considerato in diritto
   1. -  La richiesta di referendum sulla cui ammissibilita' la  Corte
 e'  chiamata  a  pronunziarsi  riguarda  un complesso di disposizioni
 concernenti lo stato giuridico e le funzioni dei segretari comunali e
 provinciali, rappresentato, anzitutto, dall'intero  testo  sia  della
 legge  8  giugno  1962,  n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e
 all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali),
 che del decreto del Presidente della Repubblica 23  giugno  1972,  n.
 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali).
   Il  quesito investe, altresi', l'art. 52 della legge 8 giugno 1990,
 n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  disposizione   che
 definisce,  in  via  di  principio,  la  posizione  dei  soggetti qui
 considerati nell'ambito delle amministrazioni locali, prevedendo,  al
 comma  1,  che il comune e la provincia hanno un segretario titolare,
 funzionario   statale,   iscritto   in   apposito   albo    nazionale
 territorialmente  articolato,  nominato  e  revocato  d'intesa con il
 sindaco e con il presidente della provincia.
   Lo  stesso articolo, nel rinviare ad una futura legge la disciplina
 del menzionato albo (comma 2), specifica  l'ambito  delle  competenze
 affidate  al  segretario  stabilendo  che  questi, nel rispetto delle
 direttive impartite dal sindaco o  dal  presidente  della  provincia,
 sovraintende   allo   svolgimento   delle   funzioni  dei  dirigenti,
 coordinandone l'attivita', cura l'attuazione  dei  provvedimenti,  e'
 responsabile   dell'istruttoria   delle  deliberazioni,  provvede  ai
 relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e  del
 consiglio (comma 3).  Il citato articolo da', altresi', facolta' allo
 statuto   ed   al   regolamento  dell'ente  locale  di  prevedere  un
 vicesegretario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   vicarie   del
 segretario,  per  coadiuvarlo  o  sostituirlo  nei  casi  di vacanza,
 assenza o impedimento (comma 4).
   Il quesito referendario investe, infine, i commi 1  e  4  dell'art.
 53: il primo solo in parte, e cioe' la' dove prevede il parere, sotto
 il  profilo  di  legittimita',  del  segretario  per ogni proposta di
 deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio; il secondo  nel
 suo  intero contenuto che stabilisce la responsabilita' dei segretari
 comunali e provinciali per gli atti e le  procedure  attuative  delle
 deliberazioni di cui al comma 1.
   2.  -  Cio' premesso, nessun dubbio sussiste circa l'ammissibilita'
 del quesito in rapporto alle  ipotesi  ostative  enunciate  dall'art.
 75,  secondo  comma,  della  Costituzione,  posto  che  nessuna delle
 disposizioni in ordine alle quali si sollecita il  responso  popolare
 puo'  ritenersi  strutturalmente  o  funzionalmente  inscrivibile nel
 novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto
 ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
   Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per cio' che  attiene
 al  requisito  della  chiarezza  del  quesito, giacche' dal complesso
 delle  disposizioni  sopra  richiamate  si  evince  che  esso   verte
 sull'abolizione  ovvero  sul  mantenimento della figura organizzativa
 del segretario comunale e provinciale, considerata non solo nei  suoi
 profili  ordinamentali e di stato giuridico, ma anche in quelli delle
 competenze e responsabilita'.  Ne' all'ammissibilita' della richiesta
 osta la circostanza che venga prospettata anche la soppressione della
 figura del vice segretario, giacche' tale  eventuale  effetto,  lungi
 dal pregiudicare l'omogeneita' del quesito, ne rappresenta un profilo
 di   coerenza,   trattandosi  di  una  figura  vicaria,  con  compiti
 collaborativi ed ausiliari, che, quindi,  concettualmente  presuppone
 l'esistenza della figura del segretario comunale e provinciale.
   Non   costituisce,  d'altro  canto,  ostacolo  alla  chiarezza  del
 quesito, specie trattandosi di materia connotata da  un  composito  e
 stratificato  quadro  normativo,  neppure  la  mancata  inclusione di
 talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico  o  ad
 alcuni compiti di rilievo marginale.
   Non  e'  dubbio,  infatti,  che  il quesito, per il fatto stesso di
 investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e  sulle
 competenze  dei  segretari medesimi, presenta il necessario carattere
 di  omogeneita',   proponendo   un'unica   e   puntuale   alternativa
 all'elettore:    la  soppressione ovvero il mantenimento della figura
 qui  considerata   come   caratterizzata   dalle   sue   fondamentali
 connotazioni di stato e funzionali.
   Sara',    ovviamente,   compito   dell'interprete   apprezzare   le
 conseguenze che, dall'eventuale esito positivo  della  consultazione,
 potranno  derivare  sulla  normativa  di  contorno  non  inclusa  nel
 quesito.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione:
    della  legge  8  giugno  1962,  n.  604  (Modificazioni allo stato
 giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari  comunali  e
 provinciali);
    del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 giugno 1972, n.
 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
    dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento  delle
 autonomie locali);
    dell'art.  53,  comma  1, della medesima legge, limitatamente alle
 parole "nonche'  del  segretario  comunale  o  provinciale  sotto  il
 profilo  di  legittimita'"  e  comma 4, limitatamente alle parole: "I
 segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle
 procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente
 al  funzionario  preposto",  richiesta  dichiarata   legittima,   con
 ordinanza  in  data  26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in
 data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio  centrale  per  il  referendum
 costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0151