N. 42 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  - Referendum - Pubblicita'
 automobilistica - Disciplina dei  contratti  di  compravendita  degli
 autoveicoli  ed  istituzione  del  pubblico  registro automobilistico
 presso le sedi  dell'Automobile  club  d'Italia  -  Riferimento  alla
 sentenza  della  Corte  n.  291/1992  -  Disomogeneita'  del  quesito
 referendario solo  apparentemente  finalizzato  all'eliminazione  del
 pubblico  registro automobilistico, ma coinvolgente una pluralita' di
 soggetti ed uffici nonche' le funzioni dei medesimi, disciplinate  da
 distinti  ed  eterogenei  testi  normativi  -  Difetto  di univocita'
 determinante possibili equivoci per l'elettore con compressione della
 liberta' di espressione consapevole del voto - Inammissibilita'.
 
 (R.d.-l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928,
 n. 510).
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  dott.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto-legge n.  436
 del 15 marzo 1927, convertito nella legge  n.  510  del  19  febbraio
 1928,  intitolato  "Disciplina  dei  contratti di compravendita degli
 autoveicoli ed  istituzione  del  pubblico  registro  automobilistico
 presso le sedi dell'Automobile club d'Italia", iscritto al n. 111 del
 registro referendum.
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale per il referendum costituito presso la Corte  di  cassazione
 ha dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 gennaio 1997 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Udito l'avvocato Stefano Nespor per i presentatori Bernardini  Rita
 e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    L'Ufficio  centrale per il referendum costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e successive modifiche, ha esaminato la richiesta di referendum
 popolare presentata in data 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini Sergio
 Augusto, Strik Lievers Lorenzo, Bernardini  Rita,  Sabatano  Mauro  e
 Mancuso  Fiorella  sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato
 l'intero regio decreto-legge n. 436 del  15  marzo  1927,  convertito
 nella  legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato ''Disciplina dei
 contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del
 pubblico registro automobilistico presso le sedi del reale Automobile
 club d'Italia''?".
   2.  - L'Ufficio centrale, dopo aver verificato la regolarita' della
 richiesta, con esito positivo, ha rilevato che il  quesito  conteneva
 un   errore  materiale,  consistente  nell'indicazione  della  parola
 "reale" nel titolo  del  decreto-legge  oggetto  del  referendum.  Di
 conseguenza,  l'Ufficio  centrale  ha  provveduto  a  riformulare  il
 quesito del referendum nei seguenti  termini:  "Volete  voi  che  sia
 abrogato  l'intero  regio  decreto-legge  n.  436  del 15 marzo 1927,
 convertito nella legge n.   510  del  19  febbraio  1928,  intitolato
 ''Disciplina  dei  contratti  di  compravendita  degli autoveicoli ed
 istituzione del pubblico  registro  automobilistico  presso  le  sedi
 dell'Automobile club d'Italia''?".
   Ricevuta  comunicazione  dell'ordinanza,  il  Presidente  di questa
 Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1997 per l'udienza in camera  di
 consiglio, dandone regolare comunicazione.
   3.  -  In  prossimita'  della  camera di consiglio hanno presentato
 memoria i promotori del referendum insistendo per la declaratoria  di
 ammissibilita' della richiesta.
   Premette   il   Comitato   promotore   che   il  pubblico  registro
 automobilistico  (PRA)  ha  perso  la  sua  originaria  funzione   di
 attestazione  dei passaggi di proprieta' degli autoveicoli, divenendo
 un duplicato del registro conservato  presso  il  dipartimento  della
 Motorizzazione  civile del Ministero dei trasporti; cio' comporta per
 gli utenti una duplicazione di spese ed un inutile cumulo di pratiche
 burocratiche,  la  cui  eliminazione  gioverebbe   al   miglioramento
 dell'attivita' amministrativa.
   Tanto  premesso,  il Comitato rileva che la richiesta di referendum
 e' ammissibile sia  perche'  il  quesito  non  investe  alcuna  delle
 materie  di cui all'art. 75 della Costituzione, sia perche' lo stesso
 e' formulato nel rispetto dei criteri di omogeneita',  semplicita'  e
 chiarezza  costantemente  indicati  dalla  giurisprudenza  di  questa
 Corte. Essendo interessato, infatti, un intero testo legislativo,  la
 proposta  abrogativa  e'  di significato univoco; ne', d'altra parte,
 vengono violati i limiti indicati dalla sentenza n. 16  del  1978  di
 questa  Corte.  Ad  avviso  del  Comitato, d'altronde, non puo' avere
 alcun rilievo il  vuoto  normativo  conseguente  all'eventuale  esito
 positivo  della  consultazione  popolare,  sia perche' il legislatore
 potrebbe comunque intervenire tempestivamente, sia perche'  tutta  la
 documentazione  esistente  presso  il  PRA  e'  conservata  presso la
 Motorizzazione civile, per  cui  non  vi  sarebbe  alcun  rischio  di
 perdita  di  documenti  o  di danno per i cittadini. Il fatto che nel
 quesito referendario, poi, non vi sia alcun  riferimento  alla  varia
 normativa,  sparsa  in  diverse  leggi e concernente il PRA, non puo'
 portare all'inammissibilita' del referendum  perche'  tale  normativa
 residua    e'    comunque   destinata   a   cadere   in   conseguenza
 dell'eliminazione del PRA.
   4. - Nel corso della camera di consiglio  del  9  gennaio  1997  e'
 stato   sentito  l'avvocato  Stefano  Nespor  che  ha  insistito  per
 l'ammissibilita' del referendum.
                        Considerato in diritto
   1. -   Questa Corte e' chiamata  a  valutare  l'ammissibilita'  del
 referendum   volto   all'abrogazione   dell'intero  testo  del  regio
 decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19  febbraio
 1928,   n.   510,   riguardante   la  "Disciplina  dei  contratti  di
 compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico  registro
 automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia".
   Per  poter  procedere  in  maniera  adeguata  a tale valutazione e'
 necessario premettere un accenno al quadro  normativo  e  strutturale
 nel  quale  viene  ad  incidere il quesito referendario, e cioe' alle
 funzioni assunte nel corso del tempo  dall'ufficio  del  PRA  nonche'
 dall'ente  (ACI)  preposto alla organizzazione ed alla gestione dello
 stesso.
   Con la citata  disciplina  del  1927  fu  istituito  il  menzionato
 Registro essenzialmente come strumento per dare pubblicita' legale ai
 trasferimenti  di proprieta' ed agli altri diritti sugli autoveicoli.
 La situazione economica del nostro Paese era  tale  che  l'automobile
 veniva  spesso  acquistata  a  rate,  con  conseguente  necessita' di
 iscrizione di un privilegio a favore del  venditore.  Successivamente
 il  PRA  e'  andato  sempre piu' assumendo altri compiti di rilevante
 carattere  pubblicistico.    Se  l'originaria  funzione  privatistica
 ancora  permanente e' analoga a quella che la trascrizione svolge per
 i beni immobili - com'e' dimostrato anche dalla collocazione  di  una
 parte  della  materia nel sesto libro del codice civile (artt. 2683 e
 seguenti) - parimenti non puo'  negarsi  che,  per  diverse  esigenze
 sociali,  la  possibilita' di individuare in ogni momento il titolare
 del diritto di proprieta' sul veicolo risponda ad un  interesse  piu'
 generale.   Al   riguardo   basti   pensare   al  crescente  fenomeno
 dell'infortunistica stradale ed agli aspetti tributari connessi  alle
 risultanze   del  PRA.  Numerose  leggi  successive,  infatti,  hanno
 collegato il compimento di atti  da  iscrivere  nel  PRA  o  la  mera
 appartenenza  di un autoveicolo al pagamento di una serie di tributi,
 l'esazione dei quali  e'  curata  -  per  specifica  concessione  del
 Ministero delle finanze - direttamente dall'ACI, presso il quale ente
 e' organizzato il predetto Registro.
   Sulla  base  di  tale  complessa  situazione  questa  Corte ha gia'
 osservato, nella sentenza n. 291 del 1992,  che  la  regolamentazione
 attuale  della  pubblicita'  automobilistica e' "contrassegnata da un
 intreccio  inestricabile  fra   aspetti   privatistici   e   funzione
 pubblicistica".
   Non  puo'  essere  taciuto,  inoltre,  che  l'imponente  numero  di
 autoveicoli in circolazione ha portato all'istituzione di vari uffici
 (come la Motorizzazione civile) preposti alla cura di  altri  aspetti
 relativi   all'automobile.  Sussistono,  quindi,  distinti  apparati,
 facenti capo a  vari  enti  (e  ai  Ministeri  delle  finanze  e  dei
 trasporti),   le   cui   funzioni   possono   apparire   parzialmente
 sovrapponibili. In particolare, benche' la  recente  legge  9  luglio
 1990,  n.  187, abbia disposto l'automazione degli uffici del PRA, il
 proprietario dell'autoveicolo  e'  oggi  tenuto  a  compiere  diverse
 pratiche  presso  l'ACI,  che  rilascia il certificato di proprieta',
 mentre l'aspetto tecnico del mezzo e' soggetto alla verifica da parte
 della Motorizzazione civile, che rilascia per lo  stesso  veicolo  la
 carta  di  circolazione.  Tale  duplicazione di pratiche, documenti e
 spese sono evidenziati dal Comitato promotore per motivare  l'intento
 di  quella  semplificazione  che  e'  alla  base  della  richiesta di
 abrogazione.
   2. -  Tanto  premesso,  questa  Corte  ritiene  sussistenti  motivi
 ostativi all'ammissibilita' della richiesta referendaria.
   Va  rilevata  anzitutto la molteplicita' dei testi legislativi che,
 direttamente o indirettamente, fanno riferimento  al  PRA:  oltre  al
 codice  civile  -  che  dedica  gli art. 2683-2695 alla materia della
 trascrizione degli atti concernenti i beni  mobili  registrati  -  il
 nuovo codice della strada si richiama frequentemente al PRA, ed altre
 leggi,  come  si  e'  detto,  hanno collegato le risultanze di questo
 registro al pagamento di vari tributi. L'omessa indicazione  di  tali
 testi  nel quesito referendario non e' peraltro causa, di per se', di
 inammissibilita'  del  referendum.   L'incompletezza   e',   infatti,
 ravvisabile solo quando la stessa norma o lo stesso principio oggetto
 del  referendum  costituiscano  il  contenuto  essenziale di un altro
 autonomo corpo normativo che, sopravvivendo all'eventuale abrogazione
 per voto popolare, determinerebbe  una  intollerabile  contraddizione
 del  quesito,  traducendosi  in  un  difetto  di  chiarezza verso gli
 elettori.
   La   richiesta   referendaria   e'   peraltro   inammissibile   per
 l'assorbente  criterio piu' volte enunciato in precedenti sentenze di
 questa Corte:  quello per cui deve ritenersi inammissibile il quesito
 che non si presenti al corpo elettorale in termini di omogeneita'. In
 altre  parole,  occorre  che  l'elettore  sia  messo in condizioni di
 esprimersi,  con  unica  risposta  affermativa  o  negativa,  su  una
 questione   ben   determinata   nel   contenuto  e  nelle  finalita',
 rispettando cosi' la  sua  liberta'  -  nel  caso  di  pluralita'  di
 disposizioni coinvolte non riconducibili ad una matrice razionalmente
 unitaria - di formulare scelte differenziate.
   3.  -  Nel  caso  specifico,  ad  una  prima valutazione il quesito
 potrebbe apparire omogeneo perche' finalizzato  all'eliminazione  del
 PRA.  Ma  tale  affermazione  non  regge ad un esame piu' attento, in
 considerazione delle molteplici implicazioni  del  quesito  medesimo,
 dal   momento  che  esso,  anche  se  indirettamente,  coinvolge  una
 pluralita'  di  soggetti  od  uffici,  nonche'  la  pluralita'  delle
 funzioni  svolte  da  ciascuno  di essi; funzioni di diversa natura e
 disciplinate da distinti testi normativi.
   L'ACI, come si e' detto, gestisce l'ufficio del PRA non soltanto ai
 fini privatistici  della  pubblicita'  legale  delle  trascrizioni  e
 iscrizioni  relative  alla  proprieta'  ed agli altri diritti reali o
 privilegi, ma anche a fini pubblicistici (sentenza n. 291 del  1992).
 Queste  diverse funzioni, infine, sono disciplinate - come gia' si e'
 accennato - da una molteplicita' di corpi normativi.
   Tale complessita' di strutture, di funzioni e  di  norme,  se  puo'
 giustificare  l'esigenza  di  riforme  semplificatrici,  induce  alla
 conclusione  della  inammissibilita'  della   richiesta   di   questo
 referendum  per  il  motivo  che  il quesito, investendo con una sola
 domanda  piu'  contenuti  eterogenei,  puo'  generare  equivoci   per
 l'elettore,  al  quale  non  viene  quindi  consentita la liberta' di
 esprimersi con chiara consapevolezza sull'unico  contenuto  normativo
 che puo' univocamente formare oggetto di una richiesta referendaria.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
 l'abrogazione  del  regio  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.   436,
 convertito  in  legge  19  febbraio  1928,  n.  510  (Disciplina  dei
 contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del
 pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
 d'Italia), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13
 dicembre  1996  dell'Ufficio  centrale  per  il referendum costituito
 presso la Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997
                Il diretore della cancelleria: Di Paola
 97C0171