N. 53 SENTENZA 12 - 28 febbraio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Diritto  d'autore  -  Tutela - Supporti fonografici di opere tutelate
 dal diritto d'autore - Trattamento sanzionatorio penale -  Criteri  -
 Norma incriminatrice rimasta estranea all'area della depenalizzazione
 disposta  nel 1981 e nell'ambito delle cosiddette leggi comunitarie -
 Auspicio che il legislatore adotti criteri in materia configurati  in
 modo piu' preciso - Non fondatezza.
 
 (Legge   22  aprile  1941,  n.  633,  art.  171-quater,  lettera  a),
 introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685).
 
 (Cost., art. 76, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d), e 12 della
 legge 22 febbraio 1994, n. 146).
 
(GU n.10 del 5-3-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  dott.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  171-quater,
 lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
 d'autore  e  di  altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto
 dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n.  685  (Attuazione  della
 direttiva  92/100/CEE  concernente il diritto di noleggio, il diritto
 di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in  materia
 di proprieta' intellettuale), in relazione agli artt. 1, 2, lettera d
 e  12  della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146  (Disposizioni  per
 l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
 alle   comunita'   europee  legge  comunitaria  1993),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  7  marzo  1996  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura di Verona, nel procedimento penale a
 carico  di  Piona  Silvino, iscritta al n. 471 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di costituzione della S.I.A.E;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1996  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Udito l'avvocato Salvatore Pastore per la S.I.A.E.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un processo penale per noleggio abusivo ed a fini
 di lucro di supporti fonografici ("compact disc") di  opere  tutelate
 dal  diritto  d'autore, il giudice per le indagini preliminari presso
 la pretura di Verona, con ordinanza emessa il 7 marzo e  pervenuta  a
 questa   Corte   il   29  aprile  1996,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  per  violazione  dell'art.  76   della
 Costituzione,  in  relazione  agli  artt. 1, 2, lettera d, e 12 della
 legge 22 febbraio 1994, n. 146  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
 obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee  -  legge  comunitaria  1993),  della  norma   incriminatrice
 contenuta  nell'art.  171-quater,  lettera  a,  della legge 22 aprile
 1941, n. 633 (Protezione del diritto  d'autore  e  di  altri  diritti
 connessi  al  suo  esercizio),  introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16
 novembre  1994,  n.  685  (Attuazione  della   direttiva   92/100/CEE
 concernente  il  diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
 diritti  connessi  al  diritto  d'autore  in  materia  di  proprieta'
 intellettuale).
   Premette  il  giudice  a  quo  che  con  la disposizione impugnata,
 introdotta nel corpo della legge sul diritto d'autore  del  1941  dal
 decreto  legislativo che ha dato attuazione alla direttiva CEE del 19
 novembre 1992 concernente il  diritto  di  noleggio,  il  diritto  di
 prestito  e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
 proprieta' intellettuale,  decreto  emanato  in  forza  della  delega
 conferita  al  Governo  con  la  legge  n.    146  del 1994, e' stato
 incriminato ex novo  il  noleggio  abusivo  e  a  fini  di  lucro  di
 "originali,  copie o supporti lecitamente ottenuti" di opere tutelate
 dal diritto d'autore; e che in base ai principi e  criteri  direttivi
 per  l'esercizio della delega, fissati in particolare, per quanto qui
 interessa, dall'art. 2, lettera d, della legge n.  146 del  1994,  le
 sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 200
 milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, avrebbero potuto essere
 previste "solo nei casi in cui le infrazioni  ledano  o  espongano  a
 pericolo  interessi  generali  dell'ordinamento  interno  del tipo di
 quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981,  n.
 689"  (Modifiche  al  sistema  penale) - cioe' dalle disposizioni che
 hanno a suo tempo definito i limiti della  depenalizzazione  disposta
 in  generale  dagli  artt. 32 e 35, primo comma, della stessa legge -
 mentre la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere prevista "per
 le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da
 quelli suindicati".
   Ad  avviso  dell'autorita'  remittente,  l'interesse tutelato dalla
 norma impugnata non parrebbe potersi far rientrare fra quelli di  cui
 alle  citate  disposizioni  della  legge n. 689 del 1981. Nemmeno poi
 sarebbe applicabile all'illecito in questione la previsione contenuta
 nell'ultima parte dell'art. 2,  lettera  d,  della  legge  delegante,
 secondo cui "in ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le
 infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
 sanzioni  penali  o  amministrative  identiche a quelle eventualmente
 comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e  di
 pari  offensivita'  rispetto alle infrazioni medesime". Infatti nella
 legislazione  preesistente   non   avrebbe   trovato   posto   alcuna
 fattispecie  penalmente  rilevante punita con pene identiche a quelle
 introdotte dalla  norma  impugnata,  ne'  a  tutela  del  diritto  di
 noleggio,  ne'  per  violazioni  da  considerarsi  omogenee o di pari
 offensivita'.   Tali non potrebbero ritenersi  ne'  le  condotte  ora
 punite   dall'art.      171-ter   dello  stesso  decreto  legislativo
 (riproduzione abusiva di dischi  o  supporti  analoghi  e  vendita  o
 noleggio  di  supporti  non  contrassegnati  dalla  SIAE), ne' quelle
 punite ai sensi dell'art.  171  della  legge  (nella  cui  lettera  a
 concernente  la riproduzione o la vendita o la messa in commercio, da
 parte di chi  non  ne  abbia  il  diritto,  di  un'opera  altrui,  la
 giurisprudenza   faceva   rientrare   l'ipotesi   ora   espressamente
 contemplata dalla norma impugnata), apparendo  evidente  la  maggiore
 offensivita'  delle  condotte ivi descritte rispetto a quella di chi,
 dopo aver lecitamente acquistato una copia  dell'opera,  la  utilizzi
 per  una finalita' non consentita quale il noleggio. Di tale maggiore
 offensivita' sarebbe stato consapevole il legislatore delegato,  come
 sarebbe  comprovato  dal  fatto  che  la  violazione  del  diritto di
 noleggio e' punita a titolo  di  contravvenzione,  per  la  quale  e'
 consentita  l'oblazione,  e non di delitto, come le altre fattispecie
 indicate.
   Ulteriore  argomento  a  sostegno  della  esorbitanza  della  norma
 delegata  dai limiti della delega l'autorita' remittente rinviene nel
 commento    all'art.    171-quater    contenuto    nella    relazione
 accompagnatoria  al  d.lgs.  n.  685  del  1994, ove si legge che "la
 sanzione amministrativa pecuniaria, conforme ai dettami della  delega
 comunitaria,   appare,   altresi',   in   linea  con  la  tendenza  a
 depenalizzare le norme a tutela di interessi privati".
   Il giudice a quo aggiunge, quanto alla rilevanza  della  questione,
 che  dalla sua soluzione dipende se il fatto sia o meno previsto come
 reato; e che a tale conseguenza  non  parrebbe  ostare  la  possibile
 obiezione  che  la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della
 norma impugnata, faceva rientrare  la  condotta  in  questione  nella
 previsione  dell'art.  171,  primo  comma, lettera a, della legge sul
 diritto d'autore, considerando che,  nel  configurare  per  la  prima
 volta espressamente la fattispecie, il legislatore delegante parrebbe
 avere  chiaramente  evidenziato  la scelta di sottrarla alla sanzione
 penale.
   2. - Si e' costituita la Societa' italiana degli autori ed  editori
 (SIAE),  parte  civile  nel giudizio a quo chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile per irrilevanza e non fondata.
   Premesso che  questioni  in  parte  analoghe  sono  state  ritenute
 manifestamente  infondate  da  altri  giudici  di  merito,  la  parte
 eccepisce  anzitutto  l'irrilevanza  della  questione.   Gia'   prima
 dell'emanazione  del decreto legislativo n. 685 del 1994, la concorde
 giurisprudenza di legittimita'  e  la  prevalente  giurisprudenza  di
 merito  -  si  ricorda  -  riconoscevano  la punibilita' del noleggio
 abusivo, inquadrandolo  nella  fattispecie  incriminatrice  dell'art.
 171,  primo  comma, lettera a, della legge sul diritto d'autore. Gia'
 nel sistema legislativo previgente, infatti, il diritto esclusivo  di
 noleggio   in   capo   all'autore   dell'opera  dell'ingegno  trovava
 riconoscimento, come diritto autonomo dagli  altri  di  utilizzazione
 economica,  in  base  agli  artt. 12, 19 e 61 della legge sul diritto
 d'autore, come sarebbe stato confermato anche dalla sentenza  n.  108
 del  1995  di  questa Corte. Questi principi sarebbero stati ribaditi
 dal decreto  legislativo  n.  685  del  1994,  che  ha  espressamente
 riconosciuto   all'autore  il  diritto  di  autorizzare  il  noleggio
 dell'originale o di copie dell'opera, ed ha inoltre  riconosciuto  ex
 novo   il  diritto  di  noleggio  in  capo  al  produttore  di  opere
 audiovisive. Una volta pervenuti al riconoscimento  dell'autonomo  ed
 esclusivo  diritto di noleggio spettante all'autore, sarebbe evidente
 che il noleggio dell'opera fonografica senza il consenso  dell'autore
 configura  una  violazione del corrispondente diritto, che, in quanto
 tale,  e'  stata  riportata  dalla  giurisprudenza  della  Cassazione
 nell'alveo  delle  condotte penalmente punite ai sensi dell'art. 171,
 primo comma, lettera a, onde una eventuale  caducazione  della  norma
 impugnata non potrebbe in alcun modo giovare all'imputato, atteso che
 la  condotta  continuerebbe a ricadere nell'ambito di applicazione di
 quella norma incriminatrice. L'eventuale accoglimento della questione
 non spiegherebbe pertanto, secondo la  parte,  alcuna  influenza  sul
 giudizio in corso.
   In  ogni  caso,  secondo la difesa della SIAE, la questione sarebbe
 infondata, in quanto la rilevanza penale  della condotta di  noleggio
 abusivo   avrebbe  gia'  trovato  ampio  riconoscimento  nel  sistema
 normativo previgente: l'art. 171-quater del  decreto  legislativo  n.
 685   del  1994  consacrerebbe  la  tutela  penale  di  un  interesse
 precedentemente tutelato da altra norma,  onde  dovrebbero  ritenersi
 rispettati  i  criteri  della delega, in base ai quali il legislatore
 delegato avrebbe potuto prevedere nuove fattispecie penali, in deroga
 ai  limiti  posti  in  generale,  qualora  si   fossero   individuate
 violazioni  omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto a quanto gia'
 previsto dall'ordinamento
  previgente.
   Peraltro - conclude la parte - anche qualora  si  volesse  accedere
 alla tesi secondo cui la nuova norma avrebbe sancito la tutela penale
 del  diritto,  di  nuova introduzione, del produttore del supporto, i
 limiti della delega sarebbero egualmente rispettati "in virtu'  della
 possibilita'  di  introdurre nuove fattispecie penali 'per violazioni
 che siano omogenee o di pari offensivita'' rispetto  alle  infrazioni
 gia' previste dalle leggi vigenti".
                         Considerato in diritto
   1.  -  L'eccezione  di  irrilevanza della questione, proposta dalla
 SIAE, non merita accoglimento.
   Infatti, anche se si ritenesse, secondo la tesi  della  parte,  che
 una eventuale caducazione della norma impugnata lasci sopravvivere la
 illiceita'  penale  della  condotta di noleggio abusivo, alla stregua
 dell'art. 171, primo  comma,  lettera  a,  della  legge  sul  diritto
 d'autore,  che  punisce  a  titolo  di  delitto, con la multa da lire
 100.000 a lire 4.000.000, chi,  senza  averne  diritto,  a  qualsiasi
 scopo  e  in  qualsiasi  forma,  tra l'altro, mette in vendita o pone
 altrimenti in commercio un'opera altrui - fattispecie alla  quale  la
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione (cfr. sez. III penale, 1
 ottobre 1993, Massara;  11  gennaio  1995,  Fontanella)  riconduceva,
 prima  del  d.lgs.  n.  685 del 1994, il noleggio abusivo di supporti
 fonografici  di  opere  musicali  -  non  per  questo la questione di
 legittimita'  costituzionale  sollevata   dal   remittente   dovrebbe
 ritenersi  priva  di  rilevanza  nel  giudizio  a  quo,  in quanto la
 eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della  norma
 penale   impugnata,   destinata   altrimenti   ad  essere  applicata,
 esplicherebbe comunque effetti in quel giudizio, quanto meno sotto il
 profilo del fondamento normativo della decisione  (cfr.  sentenza  n.
 148 del 1983; sentenza n. 136 del 1992).
   2. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   La  disposizione  dell'art.  2,  lettera  d, della legge n. 146 del
 1994, che stabilisce i criteri  e  principi  direttivi  della  delega
 conferita  al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle
 norme  delegate,  non  appare  certo  perspicua.   Essa   infatti   -
 riecheggiando   l'analoga,   ma   non   identica,  formulazione  gia'
 utilizzata dal  legislatore  delegante  in  occasione  di  precedenti
 "leggi comunitarie", che indicavano come criterio per la introduzione
 di   nuove   sanzioni   penali   quello   degli  "interessi  generali
 dell'ordinamento interno, individuati in base ai  criteri  ispiratori
 degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (art. 2,
 lettera  d  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428; art. 2, lettera d
 della legge 19 febbraio 1992, n.  142) - ha  fatto  riferimento,  per
 definire  gli interessi suscettibili di tutela penale, a disposizioni
 (l'art. 34 e l'art. 35 della legge n. 689 del 1981), la  prima  delle
 quali  conteneva  un  puntuale  elenco di reati, puniti con sole pene
 pecuniarie, e tuttavia  esclusi  dalla  depenalizzazione,  mentre  la
 seconda  trattava  con  lo  stesso  criterio i reati attinenti ad una
 specifica materia. Ma siffatto  riferimento  non  risulta  di  facile
 applicazione quando si abbia riguardo, come accade in occasione delle
 comprensive  deleghe  disposte  dalle  varie  "leggi comunitarie" per
 l'attuazione di direttive delle comunita' europee, a settori numerosi
 e molto diversi dell'ordinamento, anche estranei a  quelli  presi  in
 considerazione dalle citate norme del 1981, e che pure possono essere
 caratterizzati da interessi di cospicua rilevanza, e da una normativa
 preesistente che contemplava una disciplina penale.
   E'  questo  il  caso  della  tutela  del  diritto  d'autore, la cui
 disciplina, tradizionalmente  accompagnata  da  sanzioni  penali,  e'
 rimasta  del  tutto estranea all'area della depenalizzazione disposta
 nel 1981, in quanto le relative fattispecie, nelle ipotesi aggravate,
 sono punite con pene anche detentive (cfr. art. 171,  secondo  comma,
 della  legge  sul diritto d'autore, in relazione all'art. 32, secondo
 comma, della legge n. 689 del 1981).
   La  Corte  esprime  dunque  l'auspicio  che  il  legislatore,   ove
 conferisca  deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda
 il ricorso alla sanzione penale, al cui  proposito  e'  opportuno  il
 massimo  di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo piu'
 preciso.
   In ordine alla questione in esame,  si  osserva  che  la  legge  di
 delega,  in  primo luogo, fa "salva l'applicazione delle norme penali
 vigenti", fra le quali dunque quelle che gia'  punivano  le  condotte
 poste  in essere in violazione dei diritti, anche patrimoniali, degli
 autori delle opere dell'ingegno; e, in secondo luogo, prevede che  il
 criterio  di  selezione  degli interessi, nonche' i limiti di entita'
 delle pene, previsti in generale, siano derogabili quando  si  tratti
 di  colpire  violazioni  da ritenersi omogenee e di pari offensivita'
 rispetto a quelle gia' punibili in base alla legislazione previgente.
   Sicche',  complessivamente  interpretata,  la  norma della legge di
 delega appare preclusiva solo di nuove  incriminazioni  a  tutela  di
 interessi  (diversi  da quelli desumibili dalle elencazioni contenute
 negli artt. 34 e 35 della legge n. 689  del  1981)  che  attengano  a
 settori  dell'ordinamento  caratterizzati  fin  allora  da assenza di
 tutela penale, e dove quindi appaia necessario effettuare ex novo una
 valutazione della natura di tali  interessi  e  della  necessita'  di
 proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale.
   3.  - La materia del diritto d'autore, viceversa, come si e' detto,
 e'  tradizionalmente  caratterizzata  dalla  previsione  di  sanzioni
 penali,  motivate  -  e'  da ritenersi - non soltanto dalla rilevanza
 degli  interessi  coinvolti,  ma  anche  dalla  facilita'   e   dalla
 diffusione  dei  comportamenti  lesivi,  soprattutto mossi da intenti
 lucrativi,  che  possono  svilupparsi  in  un   mondo   ove   l'opera
 dell'ingegno  e'  divenuta  un  bene  spesso  di  largo  commercio  e
 suscettibile di produrre cospicui profitti.
   In questo quadro ben si  comprende  che  il  legislatore  abbia  in
 passato  configurato  fattispecie  penali ampie e comprensive di ogni
 possibile  condotta   lesiva   del   diritto,   anche   patrimoniale,
 dell'autore,  punendo  chiunque,  "senza  averne diritto, a qualsiasi
 scopo e in qualsiasi  forma",  fra  l'altro,  "riproduce,  trascrive,
 recita  in  pubblico,  diffonde,  vende  o  mette  in  vendita o pone
 altrimenti in commercio un'opera  altrui"  (art.  171,  primo  comma,
 lettera  a,  della  legge  n.  633  del 1941), "rappresenta, esegue o
 recita in pubblico o  diffonde"  un'opera  altrui  (art.  171,  primo
 comma,  lettera  b),  o  perfino  "riproduce un numero di esemplari o
 esegue o rappresenta un numero di esecuzioni  o  di  rappresentazioni
 maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o
 di  rappresentare"  (art.  171,  primo  comma, lettera d).   E ben si
 comprende  anche  come  la  giurisprudenza,  secondo  quanto  si   e'
 ricordato,  pur in assenza di una apposita specifica disciplina quale
 quella ora introdotta  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria,
 allorche'   ha  individuato  la  consistenza  del  diritto  esclusivo
 dell'autore di autorizzare il noleggio  di  copie  dell'opera,  abbia
 ricondotto   il  noleggio  abusivo  alla  fattispecie  incriminatrice
 dell'art. 171, primo  comma,  lettera  a,  della  legge  sul  diritto
 d'autore.
   La  "rilevanza  di  interesse  generale,  e  quindi pubblica" della
 tutela del diritto d'autore, "tale da  indurre  il  legislatore  alla
 predisposizione  di  particolari  mezzi  di  difesa  sia  penali  che
 civili", e' stata piu' volte sottolineata anche da questa  Corte  (da
 ultimo  nella  sentenza  n.  108  del  1995);  a  sua  volta la nuova
 specifica  disciplina  -  comunitaria  e,  in  attuazione  di  quella
 comunitaria,  nazionale  - del diritto di noleggio non si fonda certo
 su  presupposti  di  attenuazione  della  tutela  e  delle   sanzioni
 apprestate  a  presidio dell'autore e degli altri titolari di diritti
 connessi, ma, al  contrario,  sull'esigenza  di  dettare  norme  piu'
 specifiche anche a fronte dello "sviluppo esponenziale che, a partire
 dalla  fine  degli  anni  ottanta,  e'  venuto  assumendo il fenomeno
 speculativo  del  noleggio  e  della  duplicazione   (industriale   o
 domestica)  dei supporti dei compact disc su cui vengono incisi brani
 musicali" (sentenza n. 108 del 1995, cit.).
   4.  -  I ricordati criteri della delega conferita al Governo con la
 legge n. 146 del 1994 non possono dunque intendersi  come  preclusivi
 di  una  norma  sanzionatoria  che  -  rispettando  i  limiti di pena
 previsti in generale dalla delega stessa - ha isolato anche  ai  fini
 penali,  tra  le  violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere
 lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione  meno  grave
 (dato  il  carattere  contravvenzionale  della nuova fattispecie, pur
 punibile  anche,  in  via  alternativa,  con   pena   detentiva,   ma
 suscettibile  peraltro di oblazione) di quella contemplata dalla piu'
 generale previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i  vari  fatti
 lesivi  del  diritto d'esclusiva dell'autore, e dunque anche condotte
 la cui offensivita' non e' certo maggiore di quella della fattispecie
 ora punita  dall'art.    171-quater.  Quest'ultima  concerne  infatti
 condotte  tenute  "abusivamente  ed  a fini di lucro", laddove l'art.
 171, primo comma, lettera a, punisce in genere chiunque, in qualsiasi
 forma e a qualsiasi scopo, metta in commercio un'opera  altrui  senza
 averne  il  diritto,  e  dunque  anche  se  si  tratti  di  esemplari
 lecitamente ottenuti.
   Poiche', in definitiva, la nuova  disciplina  non  costituisce  che
 l'adattamento,  entro  i  limiti  di pena stabiliti in generale dalla
 delega,  e  senza  superare  le  pene  gia'  comminate  dalle   leggi
 previgenti  per  la  stessa violazione e per altre violazioni di pari
 offensivita',   della   disciplina   sanzionatoria   collegata   alla
 fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e piu' specifica disciplina
 sostanziale)  del  noleggio  di  originali, copie o supporti di opere
 tutelate  dal  diritto  d'autore,  non  si  ravvisa   la   denunciata
 violazione dei criteri della delega.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile 1941,  n.  633
 (Protezione  del  diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
 esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre  1994,  n.
 685  (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di
 noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
 d'autore in  materia  di  proprieta'  intellettuale),  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  76 della Costituzione, in relazione agli artt.
 1, 2,  lettera  d,  e  12  della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146
 (Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
 comunitaria  1993), dal giudice per le indagini preliminari presso la
 pretura di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0211