N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1996

                                 N. 95
  Ordinanza  emessa  il  16  novembre  1996  dal  pretore di Monza nel
 procedimento civile vertente tra Traversa Luciano e Recalcati Ugo  ed
 altra
 Processo  civile  -  Mancata  comparizione  delle  parti  nella prima
    udienza  -  Previsione  di  fissazione  di  udienza  successiva  -
    Cancellazione  della  causa  dal ruolo soltanto in caso di mancata
    comparizione alla nuova udienza  -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.,  art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n.
    432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n.
    534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.11 del 12-3-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva che precede,
 osserva:
   I. - La presente controversia e' stata introdotta  con  ricorso  ex
 art.  615  c.p.c. depositato 31 maggio 1996. A seguito del ricorso il
 giudicante fisso'  un'udienza  per  la  trattazione  dell'istanza  di
 sospensione   dell'escuzione  ed  altra  udienza  successiva  per  lo
 svolgimento della cognizione ordinaria. Cio', al fine  di  raccordare
 il   procedimento   alla  disciplina  del  nuovo  rito  in  punto  di
 preclusioni. All'udienza fissata per la trattazione  della  questione
 di   sospensione   dell'esecuzione   parte  opposta  si  costitui'  e
 sull'accordo delle parti ebbe luogo  la  sospensione  dell'esecuzione
 forzata  e le parti vennero rimesse all'udienza gia' fissata ai sensi
 dell'art. 180 c.p.c. ai fini  della  cognizione  ordinaria.  In  tale
 udienza  nessuno  e'  comparso  ed  il  giudicante si e' riservato di
 provvedere.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione della norma dell'art. 181 primo comma c.p.c., nel  testo
 risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art.  4 comma
 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20
 dicembre  1995  n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex
 art. 15 comma 5 legge n. 400/1988.
   In particolare, il  testo  dell'art.  181  primo  comma  nuovamente
 reintrodotto  dispone  che  "se  nessuna delle parti comparisce nella
 prima udienza, il giudice fissa una udienza  successiva,  di  cui  il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti  comparisce  alla  nuova udienza, il giudice, con ordinanza non
 impugnabile, dispone la cancellazione della causa  dal  ruolo".  Tale
 testo,  salva  la  sostituzione del riferimento al giudice istruttore
 del  vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento   al
 "giudice"  (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile
 della figura del  giudice  istruttore),  e'  quello  che  nel  nostro
 ordinamento  venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per effetto del rinvio (formale o  ricettizio  che  sia)  dell'art.
 309  c.p.c.  al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza
 delle parti costituite in prima udienza, nel senso  della  previsione
 di  un  rinvio  dell'udienza,  e'  ridiventata applicabile anche alle
 udienze successive all'udienza di prima  comparizione.  Per  cui,  il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla  quale  e'  consentito alle parti costituite, se sono d'accordo,
 ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento  del
 procedimento  senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione
 e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione  in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia  conforme  a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha
 gia' sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 309  c.p.c.,  dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  S.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995  r.g.c.)  e,  poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella
 causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e  Russo
 Anna   (n.      6264/1995  r.g.c.),  nella  quale  le  ragioni  della
 incostituzionalita'  sono  state  aggiornate  al  lume  del   recente
 disconoscimento  da parte della Corte costituzionale della rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  delprocesso  civile,  della  norma
 dell'art.  97  della Costituzione.  Nella recente sentenza n. 84/1996
 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma  dell'art.
 97  rileverebbe  solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della  concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il   profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
    Pur  non  condividendo  tale  autorevole  opinione questo pretore,
 nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio  ed
 ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione
 di  costituzionalita'  dell'art.  309  c.p.c. il riferimento all'art.
 97, gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente
 controversia questione di  legittimita'  dell'art.  181  primo  comma
 c.p.c.  sulla base del richiamo integrale (del resto gia' avvenuto in
 altre  ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale   della
 medesima  questione)  delle  ragioni  esposte  nell'ordinanza  del 13
 maggio  1996  a  proposito  della  questione   di   costituzionalita'
 sollevata  sull'art.    309  c.p.c.  In tale ordinanza, del resto, si
 evidenzio' come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione
 sull'art.  309   potrebbe   d'ufficio   dichiarare   incostituzionale
 direttamente anche l'art. 181 primo comma c.p.c.
   Pertanto,  in  questa sede si intendono richiamate integralmente le
 motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.
   In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio,  si
 osserva  che  essa  e'  manifesta,  poiche'  il  giudicante  dovrebbe
 necessariamene provvedere  ad  applicare  la  norma  denunciata  come
 incostituzionale  e  fissare  una  nuova  udienza,  anziche' disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere
 secondo la disciplina  che  si  reputa  conforme  alla  Costituzione,
 siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n. 87, previo integrale
 richiamo  delle  considerazioni  poste  a  base  della  questione  di
 costituzionalita'  dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13
 maggio 1996, resa  nella  causa  n.  6264  r.g.c.  96  (vertente  fra
 Residence  Santa  Giuliana  S.r.l.  e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna),
 dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non   manifestamente
 infondata  in  relazione  agli artt. 3 secondo comma e 24 primo comma
 della Costituzione la questione di  costituzionalita'  dell'art.  181
 primo  comma c.p.c., come novellato dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l.
 18 ottobre 1995 n. 432 convertito nella legge  20  dicembre  1995  n.
 534,  nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti
 costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il  giudice
 debba  fissare  una  nuova  udienza,  invece che disporre l'immediata
 cancellazione della causa dal ruolo.
   Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del processo.
   Ordina  alla  Cancelleria  di  provvedere  alla notificazione della
 presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed
 ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Si comunichi alle parti.
     Monza, addi' 16 novembre 1996
                           Il pretore: Frasca
 97C0219