N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1996
N. 95 Ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Traversa Luciano e Recalcati Ugo ed altra Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534). (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).(GU n.11 del 12-3-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato 31 maggio 1996. A seguito del ricorso il giudicante fisso' un'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'escuzione ed altra udienza successiva per lo svolgimento della cognizione ordinaria. Cio', al fine di raccordare il procedimento alla disciplina del nuovo rito in punto di preclusioni. All'udienza fissata per la trattazione della questione di sospensione dell'esecuzione parte opposta si costitui' e sull'accordo delle parti ebbe luogo la sospensione dell'esecuzione forzata e le parti vennero rimesse all'udienza gia' fissata ai sensi dell'art. 180 c.p.c. ai fini della cognizione ordinaria. In tale udienza nessuno e' comparso ed il giudicante si e' riservato di provvedere. In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181 primo comma c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15 comma 5 legge n. 400/1988. In particolare, il testo dell'art. 181 primo comma nuovamente reintrodotto dispone che "se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo". Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), e' quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950. Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, e' ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale e' consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione. Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha gia' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalita' sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione delprocesso civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rileverebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996. II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente controversia questione di legittimita' dell'art. 181 primo comma c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto gia' avvenuto in altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione) delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalita' sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181 primo comma c.p.c. Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996. In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa e' manifesta, poiche' il giudicante dovrebbe necessariamene provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziche' disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 96 (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 secondo comma e 24 primo comma della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 181 primo comma c.p.c., come novellato dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo. Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo. Ordina alla Cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi alle parti. Monza, addi' 16 novembre 1996 Il pretore: Frasca 97C0219