N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1997
N. 105 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1997 dal pretore di Venezia sul ricorso proposto da Vignotto Antonia contro l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul diritto di azione in giudizio e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183). (Cost., artt. 24 e 28 (recte: art. 38)).(GU n.12 del 19-3-1997 )
IL PRETORE Premesso che la ricorrente ha chiesto che si accerti il suo diritto a percepire la pensione di riversibilita' nella misura del 60% della pensione integrata al minimo di cui avrebbe dovuto usufruire il coniuge, deceduto, cosi' come spettantele a seguito della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale; che e' sopravvenuto l'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 in virtu' del quale questo giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del procedimento con compensazione integrale delle spese; Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalita' di tale disposizione per le ragioni gia' evidenziate nelle ordinanze di molti giudici, e da ultimo della Corte di cassazione nell'ordinanza 2 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale 1 serie spec. n. 51 del 18 dicembre 1996), che hanno sottoposto a esame di costituzionalita' l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (e di quelli successivamente reiterati) contenente analoga disposizione; Ritenuto in particolare che possa profilarsi un contrasto con gli artt. 24 e 38 della Costituzione nella previsione di una generalizzata estinzione di tuti i procedimenti senza che sia contemporaneamente garantito agli aventi diritto quanto gia' maturato a tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, e cioe' gli interessi legali e il danno da svalutazione del credito previdenziale de quo a tutto il 31 dicembre 1995 che la legge in esame non riconosce e il rimborso delle spese anticipate dal pensionato, costretto ad agire dall'incombere dei termini di decadenza, e il cui onere - stante la compensazione - finisce per ridurre ulteriormente l'importo capitale, gia' inciso dalla mancata rivalutazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre1996 n. 662 in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Il pretore: Radaelli D'Avino 97C0235