N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1997

                                N. 105
  Ordinanza  emessa  il  15  gennaio  1997  dal pretore di Venezia sul
 ricorso proposto da Vignotto Antonia contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Previsto
    pagamento  dei  rimborsi in sei annualita' e mediante emissione di
    titoli di Stato - Estinzione dei giudizi  pendenti  alla  data  di
    entrata  in  vigore  della  normativa  impugnata  - Esclusione del
    pagamento  degli  interessi  e  della  rivalutazione  monetaria  -
    Incidenza  sul  diritto  di  azione  in  giudizio e sulla garanzia
    previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).
 (Cost., artt. 24 e 28 (recte: art. 38)).
(GU n.12 del 19-3-1997 )
                              IL PRETORE
   Premesso che la ricorrente ha chiesto che si accerti il suo diritto
 a percepire la pensione di riversibilita' nella misura del 60%  della
 pensione  integrata  al  minimo  di  cui  avrebbe dovuto usufruire il
 coniuge, deceduto, cosi' come spettantele a seguito della sentenza n.
 495/1993 della Corte costituzionale;
     che e' sopravvenuto l'art. 1, comma 183, della legge 28  dicembre
 1996  n.  662  in virtu' del quale questo giudice dovrebbe dichiarare
 l'estinzione  del  procedimento  con  compensazione  integrale  delle
 spese;
   Ritenuto    non    manifestamente    infondato    il    dubbio   di
 incostituzionalita'  di  tale  disposizione  per  le   ragioni   gia'
 evidenziate nelle ordinanze di molti giudici, e da ultimo della Corte
 di  cassazione  nell'ordinanza 2 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale 1
 serie spec. n. 51 del 18 dicembre 1996), che hanno sottoposto a esame
 di costituzionalita' l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n.  166  (e  di
 quelli successivamente reiterati) contenente analoga disposizione;
   Ritenuto  in  particolare che possa profilarsi un contrasto con gli
 artt.  24  e  38  della  Costituzione   nella   previsione   di   una
 generalizzata  estinzione  di  tuti  i  procedimenti  senza  che  sia
 contemporaneamente garantito agli aventi diritto quanto gia' maturato
 a tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti,  e  cioe'  gli
 interessi legali e il danno da svalutazione del credito previdenziale
 de  quo  a  tutto  il  31  dicembre  1995  che  la legge in esame non
 riconosce e  il  rimborso  delle  spese  anticipate  dal  pensionato,
 costretto  ad agire dall'incombere dei termini di decadenza, e il cui
 onere - stante la compensazione - finisce per  ridurre  ulteriormente
 l'importo capitale, gia' inciso dalla mancata rivalutazione.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953 n. 87 dichiara non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  comma  183,  della  legge  28  dicembre1996  n. 662 in
 relazione agli artt.  24 e 28 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, al procuratore generale  presso  la  Corte  di
 cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
                     Il pretore:  Radaelli D'Avino
 97C0235