N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 1997

                                N. 109
  Ordinanza  emessa  il  16  gennaio 1997 dal tribunale di Palermo nel
 procedimento civile vertente tra Maimone Concetta  e  il  commissario
 pro-tempore  per  la  prima  formazione  dell'Albo  degli  assistenti
 sociali della regione siciliana ed altro
 Professioni  - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale
    -  Diritto  dei  soggetti  richiedenti,  in  possesso  di   titoli
    rilasciati,  nel  precedente  ordinamento  in  esito  ai corsi per
    assistenti sociali di durata  triennale,  da  enti  e  istituzioni
    pubbliche  e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da
    parte delle scuole  dirette  a  fini  speciali  universitarie  per
    assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine
    perentorio  (prorogato)  del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione
    della fissazione del termine in relazione alla presentazione della
    domanda di iscrizione - Ingiustificata disparita'  di  trattamento
    di  situazioni identiche in base alla rapidita' delle scuole nella
    convalida dei titoli - Incidenza sui principi di  imparzialita'  e
    buon andamento della p.a.
 (D.P.R.  15  gennaio  1987,  n.  14,  art. 5, comma 1, modificato dal
    d.P.R.  5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.12 del 19-3-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Il dott. Giovanni D'Antoni in funzione di giudice  unico  della  1a
 sezione  civile ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento
 iscritto al  n.  9017  del  registro  generale  degli  affari  civili
 contenziosi dell'anno 1995;
   Promosso  da  Maimone  Concetta, nata a Messina il giorno 1 ottobre
 1944, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio a  Palermo,  via
 Tripoli n. 3, nello studio del dott. proc. Giuseppe Sigillo' Massara,
 dal  quale  e' rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto
 di citazione;
   Contro il commissario pro-tempore per la prima formazione dell'Albo
 degli assistenti sociali della regione siciliana, e il  Ministero  di
 grazia   e   giustizia,   in   persona   del   Ministro  pro-tempore,
 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
 Palermo,  presso  i  cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope
 legis domiciliati.
                               F a t t o
   Con atti di  citazione  notificati  il  13  ottobre  1995  Concetta
 Maimone   convenne   dinanzi   a   questo  tribunale  il  commissario
 pro-tempore  per  la  prima  formazione  dell'Albo  degli  assistenti
 sociali   della  regione  siciliana  ed  il  Ministero  di  grazia  e
 giustizia, in persona del Ministro in carica, e dopo aver esposto che
 il primo, con atto del 10 aprile 1995, le aveva  negato  l'iscrizione
 all'albo  sul  rilievo  che  la  convalida dei titoli (da parte delle
 scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti  sociali)
 era  intervenuta  dopo  la  scadenza  del  termine  all'uopo  fissato
 dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dedusse che il  termine
 applicato  dal  commissario  avrebbe  dovuto  essere considerato come
 ordinatorio,  ed  eccepi'  comunque  l'illegittimita'  costituzionale
 della  norma  che  aveva  correlato  la  possibilita'  di  iscrizione
 all'albo  professionale  al  termine  entro il quale avrebbero dovuto
 essere convalidati i titoli anziche' a quello  di  presentazione  dei
 titoli stessi.
   Costituitisi,  i convenuti contestarono il fondamento della domanda
 fatta valere in  giudizio  dall'attrice,  allegando  che  il  termine
 previsto  dall'art.  5  della  legge  3  marzo  1993,  n.  84  era da
 considerare perentorio, e ne chiesero conseguentemente il rigetto con
 ogni  conseguenza  sul  piano   della   distribuzione   delle   spese
 processuali.
   In  esito all'istruzione probatoria il giudice istruttore adotto' i
 provvedimenti previsti dall'art. 190 c.p.c. assegnando alle parti  il
 termine  di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali
 e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica,  e
 pose  quindi  la  causa  in  decisione sulle conclusioni riportate in
 epigrafe.
                             D i r i t t o
   Giova preliminarmente chiarire che  la  norma  transitoria  di  cui
 all'art.  5  della legge 3 marzo 1993, n. 84 prevede che l'iscrizione
 all'albo professionale degli assistenti sociali e' consentita (anche)
 a coloro i  quali  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio
 della professione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.
   Tale  decreto,  all'art.  5,  prevedeva  a  sua volta che le scuole
 dirette  a  fini  speciali  universitarie  per   assistenti   sociali
 convalidassero,  entro  tre  anni dalla data di entrata in vigore del
 d.P.R. n. 14 del 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio
 1987, n. 29 ed entrato percio' in vigore il 20 febbraio dello  stesso
 anno)  i  titoli  rilasciati  nel  precedente ordinamento in esito ai
 corsi di assistenti sociali per la durata triennale o almeno fino  al
 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private. La convalida era poi
 subordinata  al  sostenimento  di  un esame con esito positivo, ed il
 relativo termine a disposizione delle scuole universitarie  e'  stato
 prorogato di un anno dall'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, di
 tal che la scadenza ultima e' stata fissata alla data del 20 febbraio
 1991.
   Nella   specie   e'   avvenuto  che  la  Maimone  aveva  presentato
 all'Universita' di Catania,  in  data  29  gennaio  1990,  l'apposita
 istanza  -  corredata da tutti i documenti indicati dalla legge e dal
 bando  all'uopo  emesso   dalla   scuola   per   assistenti   sociali
 dell'Universita'  di  Catania  - finalizzata ad ottenere la convalida
 dei titoli necessaria per l'abilitazione professionale. L'istante  e'
 stata  pero' ammessa a sostenere l'esame - prescritto dall'art. 5 del
 d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 - solo per il giorno 25 marzo  1991,  di
 tal che la convalida e' intervenuta in ritardo rispetto al termine di
 legge,   ed   appunto   in  considerazione  di  siffatto  ritardo  il
 commissario per la prima formazione dell'Albo nella regione siciliana
 ha ritenuto di non poter procedere all'iscrizione della Maimone  -  e
 di altri 141 aspiranti - nell'albo professionale.
   L'attrice  eccepisce l'incostituzionalita' delle norme in commento,
 stigmatizzandone la contrarieta' con i precetti di cui agli artt.   3
 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana.
   L'eccezione  appare  fondata, e giustifica senz'altro la rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   La  subordinazione  dell'abilitazione  professionale - refluente in
 maniera  decisiva  sulla  successiva   possibilita'   di   iscrizione
 nell'albo  professionale  -  ad  un  termine massimo di completamento
 delle operazioni di  convalida  dei  titoli  da  parte  della  scuola
 universitaria   (anziche'   soltanto   ad   un   termine  massimo  di
 presentazione delle domande),  invero,  appare  contrastante  con  il
 fondamentale precetto costituzionale di uguaglianza, ove si consideri
 che situazioni assolutamente identiche (quali sono quelle di soggetti
 aventi  i  requisiti  indicati dal d.P.R.  15 gennaio 1987, n. 14 per
 conseguire l'abilitazione professionale) vengono ad  essere  trattate
 in  maniera differente in funzione esclusiva dei tempi con i quali le
 scuole universitarie esaminano le domande
  degli interessati provvedendo  alla  fissazione  delle  sessioni  di
 esame  ed  alla  valutazione  dei titoli, con la conseguenza, che non
 puo' non essere considerata contraria  ai  piu'  elementari  principi
 costituzionali,  che il giudizio egualmente positivo attribuito dalla
 stessa commissione d'esame a  candidati  che  -  dopo  aver  proposto
 rituale,  tempestiva,  e contemporanea domanda - abbiano superato con
 esito parimenti positivo l'esame  di  abilitazione,  produce  effetti
 radicalmente  diversi,  quanto  all'efficacia  giuridica  dei  titoli
 convalidati, a causa dei tempi (intuitivamente diversi in rapporto al
 tipo di organizzazione, al  numero  di  domande  pervenute,  ed  alle
 concrete  modalita'  di  disimpegno del carico del lavoro) con cui la
 scuola di specializzazione universitaria abbia dato risposta alle pur
 tempestive istanze degli interessati.
   Diversamente opinando, si  finirebbe  invero  col  riversare  sugli
 aspiranti le conseguenze di inefficienze o di contingenti difficolta'
 operative  delle  scuole  universitarie,  con  effetto perverso della
 finalita' sollecitatoria perseguita dal legislatore con la previsione
 di un termine massimo per il completamento delle operazioni.
   La disparita' di trattamento,  d'altro  canto,  non  si  giustifica
 neanche  in  vista  di  peculiari  finalita' organizzative perseguite
 dall'amministrazione, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di
 concorso pubblico (in presenza del quale  ben  possono  privilegiarsi
 esigenze di celerita' nella procedura di reclutamento del personale),
 bensi' di mera abilitazione professionale.
   Va poi evidenziato che in casi analoghi a quello che qui ci occupa,
 lo  stesso  legislatore  ha  adottato criteri diametralmente opposti,
 ricollegando  la  possibilita'  di  ottenere  il  riconoscimento   di
 specifiche  competenze  ed esperienze professionali non gia' ai tempi
 dell'attivita' valutativa  rimessa  agli  organi  all'uopo  preposti,
 bensi'  a  quelli  di  presentazione  dell'istanza  e  di possesso di
 determinati requisiti in capo agli aspiranti (si veda l'art. 35 della
 legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  contenente  l'ordinamento  della
 professione  di  psicologo),  la  qual  cosa costituisce un ulteriore
 profilo di illegittimita'  della  normativa  dettata  in  materia  di
 abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.
   Con  riferimento  alla rilevanza della questione, e' poi il caso di
 sottolineare che - diversamente da quanto prospettato dall'attrice  -
 il  termine fissato dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 non
 puo'  certo  considerarsi  ordinatorio,  dal  momento  che   la   sua
 perentorieta',  oltre  a  discendere  dalla  natura transitoria della
 disciplina, si ricava  dallo  stesso  fatto  che  il  legislatore  e'
 intervenuto  espressamente  per  prorogarlo con l'art. 3 del d.P.R. 5
 luglio 1989, n. 280, laddove appunto tale  intervento  si  giustifica
 solo  ritenendo  che  lo  stesso  autore  della  legge abbia ritenuto
 necessario provvedere direttamente a posticipare la  scadenza  di  un
 termine    che   altrimenti   avrebbe   dovuto   essere   considerato
 irrimediabilmente scaduto. E'  peraltro  da  rilevare  che  anche  la
 seconda  sezione del Consiglio di Stato, interpellata sullo specifico
 punto dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica,  nella  seduta  del 28 agosto 1991 ha espresso il parere
 che i termini per la convalida dei diplomi di assistente sociale  non
 possono essere considerati ordinatori.
   Considerato,   pertanto,   che  la  questione  prospettata  risulta
 rilevante per il giudizio in corso,  che  non  puo'  essere  definito
 senza la sua decisione, visto che solo in caso di suo accoglimento da
 parte  della  Corte  costituzionale sara' espunta dall'ordinamento la
 norma che ricollega la  validita'  della  convalida  ai  tempi  della
 procedura  di competenza della scuola universitaria, e - mediatamente
 - rimosso l'impedimento al riconoscimento del diritto  della  Maimone
 ad essere iscritta nell'albo professionale.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 2 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987,
 n. 14, modificato dall'art. 3, primo comma, d.P.R. 5 luglio 1989,  n.
 280,  nella  parte  in  cui fissa alle scuole dirette a fini speciali
 universitarie per assistenti sociali un  termine  perentorio  per  la
 valutazione    dei    titoli    degli    aspiranti   all'abilitazione
 professionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
   Dispone la sospensione  del  giudizio  e  l'immediata  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  ed ordina che a cura della
 cancelleria  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  in  copia   ai
 Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
     Palermo, addi' 16 gennaio 1997
                      Il giudice unico: D'Antoni
 97C0239