N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996
N. 115 Ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Di Marca Michele contro il comune di Lomagna ed altri Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale di Montevecchia e della valle del Curone - Definitiva inclusione nel piano stesso di terreno inizialmente classificato quale industriale nel piano urbanistico del comune di Lomagna ed oggetto di stipula di convenzione di lottizzazione ma, a seguito di variante allo strumento urbanistico (impugnato con ricorso giurisdizionale dal proprietario del terreno stesso) classificato quale terreno agricolo - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa in giudizio, sul diritto di proprieta' e sui principi del giusto procedimento, di ragionevolezza e coerenza del procedimento legislativo e di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sull'attivita' degli organi giurisdizionali. (Legge regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20; legge regione Lombardia, 29 aprile 1995, n. 39). (Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113).(GU n.12 del 19-3-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza: Sul ricorso n. 4893/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasa' Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e nei confronti della regione Lombardia e del consorzio parco naturale Montevecchia e Valle del Curone, non costituitisi in giudizio. Sul ricorso n. 4894/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasa' Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e contro la regione Lombardia, non costituitasi in giudizio; e nei confronti del consorzio parco naturale Montevecchia e Valle del Curone, non costituitosi in giudizio. Sul ricorso n. 5771/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasa' Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e contro la regione Lombardia, non costituitasi in giudizio e nei confronti del consorzio parco naturale Montevecchia e Valle del Curone, costituitosi in giudizio, rappresetnato e difeso dall'avv. G. Sala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3. Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 4893/1994: della variante di piano regolatore comunale adottata con deliberazioni di consiglio comunale n. 114 in data 15 settembre 1989 e n. 5 in data 12 febbraio 1993 ed approvata con deliberazione di giunta regionale della Lombardia n. 54.004 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 in data 27 luglio 1994 nella parte in cui prevede, per le aree di proprieta' del ricorrente, una destinazione di zona E - agricola, e di ogni altro atto preordinato e connesso; quanto al ricorso n. 4984/1994: del provvedimento del sindaco di Lomagna n. 3755 del 16 luglio 1994 di diniego di concessione edilizia e di ogni ulteriore atto preordinato e connesso; quanto al ricorso n. 5771/1994: del provvedimento del sindaco di Lomagna n. 7417 in data 20 ottobre 1994 che nega la concessione edilizia richiesta dal ricorrente e di ogni ulteriore atto preordinato e connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lomagna in tutti i ricorsi e del consorzio di gestione del parco naturale di Montevecchia e Valle del Curone, nel ricorso n. 5771/1994; Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 14 novembre 1996 il relatore dott. Ugo Di Benedetto; Uditi, altresi', l'avv. Losa per il ricorrente; L'avv. Rasa' per il resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: Il dott. Michele Di Marca e' proprietario, in comune di Lomagna, localita' Tricodaglio, di una vasta area della superficie complessiva di 77.280 mq, piu' esattamente distinta in catasto terreni al foglio n. 4, mappali 53, 85, 87, 88, 89, 182, 183, 184, 185, 186, 196, 320, 409, 1133/4/5, 1198/9. Il previgente strumento urbanistico comunale di Lomagna, definitivamente approvato con delibera di giunta regionale n. 15245 del 3 dicembre 1986, qualificava una certa parte dell'intero compendio immobiliare come "zona D - industriale". In ragione della destinazione edificatoria del terreno, il ricorrente dott. Di Marca presentava alla amministrazione comunale di Lomagna una proposta di piano di lottizzazione industriale, che incontrava il favore della amministrazione comunale di Lomagna e che veniva, pertanto, approvato con delibera consiliare n. 75 del 30 maggio 1983; in data 19 ottobre 1984 seguiva la stipula della convenzione di lottizzazione con atto a rogito notaio dott. Panzeri n. rep. 32640 trascritta in data 14 novembre 1984 al n. 10641. Successivamente, nel termine decennale di validita' del piano attuativo, il comune di Lomagna procedeva alla adozione di una variante allo strumento urbanistico, in ragione della quale la destinazione urbanistica delle aree di proprieta' del ricorrente veniva modificata da "zona D - industriale a zona E - agricola", con conseguente azzeramento di ogni possibilita' edificatoria. Detta variante, disposta con delibere consiliari n. 114 del 15 settembre 1989 e n. 5 del 12 febbraio 1993, veniva successivamente approvata con delibera di giunta regionale della Lombardia n. 54.004 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 27 luglio 1994. Il ricorrente ha, inoltre, avuto notizia dell'inserimento delle aree di proprieta' sopra indicate entro il perimetro di una "proposta di piano territoriale di coordinamento" adottata dal consorzio di gestione del parco naturale di Montevecchia e Valle del Curone in data 1 marzo 1991, e successivamente pubblicata nel mese di maggio del 1993. In base a tale nuova previsione, le aree di proprieta' del ricorrente risultano oggi qualificate come aree "A2 - agricole caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto". Va ancora detto che, in data 20 maggio1994, il dott. Di Marca presentava una domanda di concessione edilizia per la costruzione di un capannone ad uso industriale con uffici, secondo quanto previsto dal piano di lottizzazione a suo tempo approvato. Su tale istanza, il comune di Lomagna si pronunziava in senso negativo con provvedimento n. 3755 in data 16 luglio 1994. Avverso le nuove previsioni urbanistiche con ricorso n. 4893/1994 l'interessato adiva il TAR per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la scelta pianificatoria sarebbe priva di adeguata motivazione pur incidendo in senso peggiorativo sul precedente regime edificatorio dell'area del ricorrente e sulla sua posizione di affidamento convalidata dalla stipulazione della convenzione urbanistica; 2) violazione dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, in quanto la relazione illustrativa del piano sarebbe apodittica e non giustificherebbe il sacrificio imposto al privato; 3) violazione dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 ed eccesso di potere per sviamento, erroneita' dei presupposti e travisamento avendo l'amministrazione erroneamente fatto riferimento alla mancata attuazione del piano di lottizzazione senza considerarne l'attuale vigenza; 4) violazione dell'art 10 della legge n. 1150/1942 ed eccesso di potere per sviamento, in quanto l'amministrazione sostanzialmente, con l'atto impugnato, sembrerebbe realizzare una variante ad hoc al fine di modificare la destinazione di una zona di una singola area; Concludeva, pertanto per l'annullamento degli atti impugnati. Con successivo ricorso n. 4894/1994, poi, l'interessato impugnava il diniego del comune in ordine all'istanza di concessione edilizia nell'area in parola, motivata con riferimento al "contrasto con le previsioni della proposta di P.T.C. di Montevecchia e della Valle del Curone". Avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato deduceva i seguenti motivi: 1) illegittimita' derivata dalla illegittimita' degli atti di pianificazione alla base del diniego; puntualmente riprodotti anche nel presente ricorso; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 18, sesto comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 in relazione dell'art. 17 delle N.T.A. del P.T.C. ed eccesso di potere per travisamento, non potendosi applicare la salvaguardia prevista se il piano adottato non sia trasmesso entro due anni alla regione, termine non rispettato, secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame, in quanto la proposta del consorzio di gestione risalirebbe al 1 marzo 1991 e pubblicata il mese successivo. Concludeva, pertanto, per l'annullamento anche del diniego di concessione edilizia. In data 20 ottobre 1994 il sindaco di Lomagna adottava un nuovo provvedimento di diniego di concessione edillzia in quanto l'amministrazione avrebbe compiuto un nuovo iter istruttorio ed acquisito un nuovo parere della commissione edilizia comunale. Con ricorso n. 5771/1994 l'interessato impugnava al T.A.R. anche quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 e dell'art. 4 della legge n. 10/1977 ed eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti, essendosi l'amministrazione gia' pronunciata in ordine alla medesima istanza con provvedimento n. 3755 del 16 luglio 1994, impugnato con ricorso n. 4894/1994, ed avendo, pertanto, gia' consumato il potere di provvedere; 2) violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 in relazione all'art. 3 della legge nazionale n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto, nella sostanza, il nuovo provvedimento costituirebbe esercizio del potere di autotutela sia pure sotto la particolare connotazione della "riforma aggiuntiva" in assenza dei relativi presupposti; 3) eccesso di potere per sviamento ed illegittimita' derivata con riferimento alle censure gia' dedotte con i precedenti ricorsi n. 4893/1994 e n. 4894/1994. Rilevava, infine, l'interessato che, in applicazione delle misure di salvaguardia il comune non avrebbe dovuto esprimere un diniego ma soltanto adottare un provvedimento soprassessorio. Concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati. Il comune di Lomagna, costituitosi in giudizio in tutti i ricorsi, controdeduceva puntualmente alle avverse doglianze e concludeva per l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza del ricorso. Il consorzio di gestione del parco di Montevecchia, costituitosi in giudizio, nel ricorso n. 5771/1994, contestava le doglianze del ricorrente e rilevava che, comunque, con l'approvazione definitiva con legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995 del P.T.C. del parco, qualunque sia l'esito dei ricorsi, non potrebbe essere rilasciata la concessione edilizia per l'attuazione dell'intervento richiesto. Anche la difesa, del comune, inoltre, ha rilevato che con l'approvazione della legge regionale 29 aprile 1995, n. 39, sussisterebbe un difetto di interesse a coltivare i ricorsi in parola. Con sentenza in data odierna il T.A.R. ha disposto la riunione dei ricorsi n. 4893/1994, n. 4894/1994 e n. 5771/1994. Rileva il collegio che, in effetti la legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 ha definitivamente approvato il "piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone". L'istituzione con legge del parco naturale e' specificamente prevista dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 che, negli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ne disciplina un preciso procedimento di approvazione il cui mancato rispetto e' dedotto quale specifica censura del ricorrente nel ricorso n. 4894/1994, quale autonomo motivo. L'approvazione della legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995, sopravvenuta alla proposizione dei tre ricorsi sopra indicati, pone una questione preliminare di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dei ricorsi, puntualmente rilevato dalle difese delle amministrazioni costituite, stante, comunque, l'asserito contrasto dell'istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente con le nuove previsioni del piano territoriale di coordinamento del parco, le cui disposizioni sono gia' state richiamate dall'amministrazione, alla base dei dinieghi emanati successivamente alla adozione del P.T.C., poi approvato definitivamente con legge regionale. Per tali motivi, pertanto, e' rilevante ai fini della decisione dei ricorsi in parola, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995, n. 39 e degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, nella parte m cui prevedono l'approvazione con legge del P.T.C. e ne disciplinano il procedimento e gli effetti. La questione di legittimita' costituzionale, poi, appare non manifestamente infondata sotto i seguenti profili: 1) violazione degli artt. 97, 24, 101 e 113 in connessione con l'art. 42 e 3 della Costituzione in quanto il principio generalissimo di legalita' impone che vi sia sempre un distacco tra legge e provvedimento al fine di consentire un sindacato giurisdizionale circa la razionalita' delle scelte amministrative, quando, come nella specie, si ha una soppressione dello jus aedificandi. La compressione ordinaria del diritto dominicale, in questo caso, non e' l'effetto di una riserva originaria di deterininate categorie di beni alla mano pubblica, ne' e' conseguente a provvedimenti espropriativi, ma discende da un atto formalmente legislativo a contenuto provvedimentale che ha ad oggetto una parte ben delimitata del territorio regionale. E' bene precisare che, in questa sede, non fa questione dell'illegittimita' costituzionale di tutte le leggi-provvedimento (piu' volte ritenute compatibili dalla Corte costituzionale, vedi tra le tante la sentenza n. 63 del 24 febbraio 1995) ma delle leggi regionali, come quella in esame, che, per il contenuto e gli effetti sostanziali, si presentano come autoapplicative in quanto individuano direttamente una determinata e limitata parte del territorio disciplinandone compiutamente il regime giuridico in modo piu' sfavorevole per il titolare. In tal modo al proprietario, gia' destinatario di un particolare affidamento conseguente alla stipulazione di una convenzione urbanistica avente ad oggetto gli stessi terreni, viene preclusa ogni possibilita' di tutela, contrariamente a quanto previsto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 513 del 5 maggio 1988 ove si precisa che la tutela giurisdizionale deve, comunque, ritenersi garantita in relazione ai successivi adempimenti urbanistici, nella specie inesistenti; 2) violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto, nella specie, la legge regionale, in definitiva, viene a bloccare un procedimento giurisdizionale in corso concernente l'impugnativa di atti amininistrativi, con un'evidente interferenza sull'attivita' degli organi giurisdizionali; 3) violazione degli artt. 3 e 97, 24 e 113 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio del giusto procedimento, di ragionevolezza e di coerenza del procedimento legislativo. La legge regionale 29 aprile 1995, n. 39, infatti, costituisce l'atto terminale di un procedimento disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. Quindi, l'approvazione da parte della legge regionale del piano territoriale di coordinamento del parco naturale in parola e' caratterizzato da un procedimento articolato che consente la partecipazione degli enti e delle istituzioni interessate e dei privati ("chiunque vi abbia interesse"). Sostanzialmente viene disciplinato un "giusto procedimento" sulla base di quanto ritenuto idoneo dal legislatore regionale. Tuttavia appare illogico e contraddittorio, da un lato prevedere un giusto procedimento, dall'altro precludere ogni controllo giurisdizionale, a seguito dell'approvazione della legge-provvedimento, in ordine al rispetto delle procedure di approvazione del parco previsto dallo stesso legislatore regionale.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sez. II, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e della legge regionale della Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, comma secondo e 113 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina l'immediata sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente di costituzionalita' come sopra sollevato; Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti del processo e al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della giunta regionale della Lombardia e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati nonche' al presidente del consiglio regionale della Lombardia. Cosi' deciso in Milano il 14 novembre 1996. Il presidente: Barbieri Il giudice est.: Di Benedetto 97C0245