N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996

                                N. 115
  Ordinanza  emessa  il  14 novembre 1996 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da  Di  Marca
 Michele contro il comune di Lomagna ed altri
 Edilizia  e  urbanistica  - Regione Lombardia - Piano territoriale di
    coordinamento del Parco naturale di Montevecchia e della valle del
    Curone  -  Definitiva  inclusione  nel  piano  stesso  di  terreno
    inizialmente  classificato quale industriale nel piano urbanistico
    del comune di Lomagna ed oggetto  di  stipula  di  convenzione  di
    lottizzazione ma, a seguito di variante allo strumento urbanistico
    (impugnato   con  ricorso  giurisdizionale  dal  proprietario  del
    terreno stesso) classificato quale terreno  agricolo  -  Incidenza
    sul  principio  di uguaglianza, sul diritto di difesa in giudizio,
    sul diritto di proprieta' e sui principi del giusto  procedimento,
    di  ragionevolezza  e  coerenza  del procedimento legislativo e di
    tutela  giurisdizionale  -  Indebita  interferenza  sull'attivita'
    degli organi giurisdizionali.
 (Legge  regione  Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17,
    18, 19 e 20; legge regione Lombardia, 29 aprile 1995, n. 39).
 (Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113).
(GU n.12 del 19-3-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza:
     Sul  ricorso  n.  4893/1994  proposto  da:   Di   Marca   Michele
 rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente
 domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19,
 contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e
 difeso   dagli   avv.ti  A.  Spallino  Antonio  e  Rasa'  Edoardo  ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via
 Chiossetto, 17,  e  nei  confronti  della  regione  Lombardia  e  del
 consorzio  parco  naturale  Montevecchia  e  Valle  del  Curone,  non
 costituitisi in giudizio.
     Sul   ricorso   n.   4894/1994  proposto  da:  Di  Marca  Michele
 rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente
 domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19,
 contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e
 difeso  dagli  avv.ti  A.  Spallino  Antonio  e  Rasa'   Edoardo   ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via
 Chiossetto,  17,  e  contro la regione Lombardia, non costituitasi in
 giudizio; e nei confronti del consorzio parco naturale Montevecchia e
 Valle del Curone, non costituitosi in giudizio.
     Sul  ricorso  n.  5771/1994  proposto  da:   Di   Marca   Michele
 rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente
 domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19,
 contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e
 difeso   dagli   avv.ti  A.  Spallino  Antonio  e  Rasa'  Edoardo  ed
 elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via
 Chiossetto, 17, e contro la regione Lombardia,  non  costituitasi  in
 giudizio  e nei confronti del consorzio parco naturale Montevecchia e
 Valle del Curone, costituitosi in giudizio,  rappresetnato  e  difeso
 dall'avv.   G. Sala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
 in Milano, via Hoepli, 3.
   Per l'annullamento:
     quanto  al  ricorso  n.  4893/1994:  della  variante   di   piano
 regolatore  comunale adottata con deliberazioni di consiglio comunale
 n. 114 in data 15 settembre 1989 e n. 5 in data 12 febbraio  1993  ed
 approvata  con  deliberazione  di giunta regionale della Lombardia n.
 54.004 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30  in  data  27
 luglio 1994 nella parte in cui prevede, per le aree di proprieta' del
 ricorrente,  una  destinazione  di zona E - agricola, e di ogni altro
 atto preordinato e connesso;
     quanto al ricorso n. 4984/1994: del provvedimento del sindaco  di
 Lomagna n. 3755 del 16 luglio 1994 di diniego di concessione edilizia
 e di ogni ulteriore atto preordinato e connesso;
     quanto  al ricorso n. 5771/1994: del provvedimento del sindaco di
 Lomagna n. 7417 in data 20  ottobre  1994  che  nega  la  concessione
 edilizia   richiesta   dal   ricorrente  e  di  ogni  ulteriore  atto
 preordinato e connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di  Lomagna  in
 tutti  i  ricorsi  e  del consorzio di gestione del parco naturale di
 Montevecchia e Valle del Curone, nel ricorso n. 5771/1994;
   Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a  sostegno  delle
 proprie difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udito, alla pubblica udienza del 14 novembre 1996 il relatore dott.
 Ugo Di Benedetto;
   Uditi, altresi', l'avv. Losa per il ricorrente;
   L'avv. Rasa' per il resistente;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
   Il  dott.  Michele  Di Marca e' proprietario, in comune di Lomagna,
 localita' Tricodaglio, di una vasta area della superficie complessiva
 di 77.280 mq, piu' esattamente distinta in catasto terreni al  foglio
 n.  4, mappali 53, 85, 87, 88, 89, 182, 183, 184, 185, 186, 196, 320,
 409, 1133/4/5, 1198/9.
   Il   previgente   strumento   urbanistico   comunale   di  Lomagna,
 definitivamente approvato con delibera di giunta regionale  n.  15245
 del   3  dicembre  1986,  qualificava  una  certa  parte  dell'intero
 compendio immobiliare come "zona D - industriale".
   In  ragione  della  destinazione  edificatoria  del   terreno,   il
 ricorrente dott. Di Marca presentava alla amministrazione comunale di
 Lomagna  una  proposta  di  piano  di  lottizzazione industriale, che
 incontrava il favore della amministrazione comunale di Lomagna e  che
 veniva,  pertanto,  approvato  con  delibera  consiliare n. 75 del 30
 maggio 1983; in  data  19  ottobre  1984  seguiva  la  stipula  della
 convenzione  di  lottizzazione con atto a rogito notaio dott. Panzeri
 n. rep. 32640 trascritta in data 14 novembre 1984 al n. 10641.
   Successivamente, nel  termine  decennale  di  validita'  del  piano
 attuativo,  il  comune  di  Lomagna  procedeva  alla  adozione di una
 variante allo  strumento  urbanistico,  in  ragione  della  quale  la
 destinazione  urbanistica  delle  aree  di  proprieta' del ricorrente
 veniva modificata da "zona D  - industriale a zona E  -    agricola",
 con conseguente azzeramento di ogni possibilita' edificatoria.
   Detta  variante,  disposta  con  delibere  consiliari n. 114 del 15
 settembre 1989 e n. 5 del 12 febbraio  1993,  veniva  successivamente
 approvata  con delibera di giunta regionale della Lombardia n. 54.004
 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 27 luglio 1994.
   Il ricorrente ha, inoltre,  avuto  notizia  dell'inserimento  delle
 aree di proprieta' sopra indicate entro il perimetro di una "proposta
 di  piano  territoriale  di  coordinamento" adottata dal consorzio di
 gestione del parco naturale di Montevecchia e  Valle  del  Curone  in
 data  1  marzo  1991, e successivamente pubblicata nel mese di maggio
 del 1993.
   In base  a  tale  nuova  previsione,  le  aree  di  proprieta'  del
 ricorrente  risultano    oggi  qualificate  come  aree "A2 - agricole
 caratterizzate da presenze    naturalistiche  ed  agrarie  di  valore
 congiunto".
   Va  ancora  detto  che,  in  data  20 maggio1994, il dott. Di Marca
 presentava una domanda di concessione edilizia per la costruzione  di
 un  capannone  ad uso industriale con uffici, secondo quanto previsto
 dal piano di lottizzazione a suo tempo approvato. Su tale istanza, il
 comune di Lomagna si pronunziava in senso negativo con  provvedimento
 n.  3755 in data 16 luglio 1994.
   Avverso  le  nuove previsioni urbanistiche con ricorso n. 4893/1994
 l'interessato adiva il TAR per i seguenti motivi:
      1) violazione dell'art. 5 della legge regionale 12  marzo  1984,
 n.  14  ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la
 scelta pianificatoria  sarebbe  priva  di  adeguata  motivazione  pur
 incidendo  in  senso  peggiorativo sul precedente regime edificatorio
 dell'area  del  ricorrente  e  sulla  sua  posizione  di  affidamento
 convalidata dalla stipulazione della convenzione urbanistica;
     2)  violazione dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
 successive modifiche ed integrazioni ed  art. 3 della legge 7  agosto
 1990,  n.  241  per  difetto  di  motivazione, in quanto la relazione
 illustrativa del piano sarebbe apodittica e non  giustificherebbe  il
 sacrificio imposto al privato;
     3)  violazione  dell'art.  28  della  legge  n.  1150 del 1942 ed
 eccesso  di  potere  per  sviamento,  erroneita'  dei  presupposti  e
 travisamento  avendo l'amministrazione erroneamente fatto riferimento
 alla mancata attuazione del piano di lottizzazione senza considerarne
 l'attuale vigenza;
     4)  violazione dell'art 10 della legge n. 1150/1942 ed eccesso di
 potere per sviamento, in  quanto  l'amministrazione  sostanzialmente,
 con  l'atto  impugnato, sembrerebbe realizzare una variante ad hoc al
 fine di modificare la destinazione di una zona di una singola area;
   Concludeva, pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.
   Con successivo ricorso n. 4894/1994, poi,  l'interessato  impugnava
 il  diniego  del comune in ordine all'istanza di concessione edilizia
 nell'area in parola, motivata con riferimento al  "contrasto  con  le
 previsioni della proposta di P.T.C. di Montevecchia e della Valle del
 Curone".
    Avverso   quest'ultimo   provvedimento  l'interessato  deduceva  i
 seguenti motivi:
      1) illegittimita' derivata dalla illegittimita'  degli  atti  di
 pianificazione  alla  base del diniego; puntualmente riprodotti anche
 nel presente ricorso;
     2) violazione e falsa applicazione  dell'art.  18,  sesto  comma,
 della  legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 in relazione dell'art.
 17 delle N.T.A. del P.T.C. ed eccesso di potere per travisamento, non
 potendosi applicare la salvaguardia prevista se il piano adottato non
 sia trasmesso entro due anni alla regione,  termine  non  rispettato,
 secondo  il  ricorrente,  nella  fattispecie  in  esame, in quanto la
 proposta del consorzio di gestione risalirebbe  al  1  marzo  1991  e
 pubblicata il mese successivo.
   Concludeva,  pertanto,  per  l'annullamento  anche  del  diniego di
 concessione edilizia. In data 20 ottobre 1994 il sindaco  di  Lomagna
 adottava un nuovo provvedimento di diniego di concessione edillzia in
 quanto  l'amministrazione  avrebbe compiuto un nuovo iter istruttorio
 ed acquisito un nuovo parere della commissione edilizia comunale.
   Con ricorso n. 5771/1994 l'interessato impugnava  al  T.A.R.  anche
 quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi:
      1)  violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 e dell'art.
 4 della legge n. 10/1977 ed eccesso di potere per sviamento e difetto
 di  presupposti,  essendosi  l'amministrazione  gia'  pronunciata  in
 ordine  alla medesima istanza con provvedimento n. 3755 del 16 luglio
 1994, impugnato con ricorso n. 4894/1994, ed avendo,  pertanto,  gia'
 consumato il potere di provvedere;
     2)  violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 in relazione
 all'art. 3 della legge nazionale n. 241/1990 ed eccesso di potere per
 difetto  di  motivazione,  in  quanto,  nella  sostanza,   il   nuovo
 provvedimento  costituirebbe  esercizio  del potere di autotutela sia
 pure sotto la particolare connotazione della "riforma aggiuntiva"  in
 assenza dei relativi presupposti;
     3) eccesso di potere per sviamento ed illegittimita' derivata con
 riferimento  alle  censure  gia'  dedotte con i precedenti ricorsi n.
 4893/1994 e n. 4894/1994.
   Rilevava, infine, l'interessato che, in applicazione  delle  misure
 di  salvaguardia il comune non avrebbe dovuto esprimere un diniego ma
 soltanto adottare un provvedimento soprassessorio.
   Concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.
   Il comune di Lomagna, costituitosi in giudizio in tutti i  ricorsi,
 controdeduceva puntualmente alle avverse doglianze e  concludeva  per
 l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.
   Il consorzio di gestione del parco di Montevecchia, costituitosi in
 giudizio,  nel  ricorso  n.  5771/1994,  contestava  le doglianze del
 ricorrente e rilevava che, comunque,  con  l'approvazione  definitiva
 con  legge  regionale  n. 39 del 29 aprile 1995 del P.T.C. del parco,
 qualunque sia l'esito dei ricorsi, non potrebbe essere rilasciata  la
 concessione edilizia per l'attuazione dell'intervento richiesto.
   Anche   la  difesa,  del  comune,  inoltre,  ha  rilevato  che  con
 l'approvazione  della  legge  regionale  29  aprile  1995,   n.   39,
 sussisterebbe  un  difetto  di  interesse  a  coltivare  i ricorsi in
 parola.
   Con sentenza in data odierna il T.A.R. ha disposto la riunione  dei
 ricorsi n. 4893/1994, n. 4894/1994 e n. 5771/1994.
   Rileva  il  collegio  che,  in effetti la legge regionale 29 aprile
 1995, n. 39 ha definitivamente approvato il  "piano  territoriale  di
 coordinamento  del  parco  naturale di Montevecchia e della Valle del
 Curone".
   L'istituzione  con  legge  del  parco  naturale  e'  specificamente
 prevista  dalla  legge  regionale  30 novembre 1983, n. 86 che, negli
 artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ne disciplina un preciso  procedimento
 di  approvazione  il  cui mancato rispetto e' dedotto quale specifica
 censura del ricorrente  nel  ricorso  n.  4894/1994,  quale  autonomo
 motivo.
   L'approvazione  della  legge  regionale  n.  39 del 29 aprile 1995,
 sopravvenuta alla proposizione dei tre ricorsi sopra  indicati,  pone
 una  questione  preliminare di sopravvenuto difetto di interesse alla
 coltivazione dei ricorsi, puntualmente rilevato  dalle  difese  delle
 amministrazioni  costituite,  stante,  comunque, l'asserito contrasto
 dell'istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente con le
 nuove previsioni del piano territoriale di coordinamento  del  parco,
 le  cui disposizioni sono gia' state richiamate dall'amministrazione,
 alla base dei dinieghi  emanati  successivamente  alla  adozione  del
 P.T.C., poi approvato definitivamente con legge regionale.
   Per tali motivi, pertanto, e' rilevante ai fini della decisione dei
 ricorsi  in parola, la questione di legittimita' costituzionale della
 legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995, n. 39 e degli  artt.    15,
 16,  17,  18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n.  86,
 nella parte m cui prevedono l'approvazione con legge del P.T.C.  e ne
 disciplinano il procedimento e gli effetti.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  poi,  appare  non
 manifestamente infondata sotto i seguenti profili:
      1)  violazione  degli artt. 97, 24, 101 e 113 in connessione con
 l'art. 42 e 3 della Costituzione in quanto il principio generalissimo
 di legalita' impone che  vi  sia  sempre  un  distacco  tra  legge  e
 provvedimento  al  fine  di  consentire  un sindacato giurisdizionale
 circa la razionalita' delle scelte amministrative, quando, come nella
 specie, si ha una soppressione dello jus aedificandi.
   La compressione ordinaria del diritto dominicale, in  questo  caso,
 non  e' l'effetto di una riserva originaria di deterininate categorie
 di beni alla  mano  pubblica,  ne'  e'  conseguente  a  provvedimenti
 espropriativi,  ma  discende  da  un  atto  formalmente legislativo a
 contenuto provvedimentale che ha ad oggetto una parte ben  delimitata
 del territorio regionale.
   E'   bene   precisare   che,  in  questa  sede,  non  fa  questione
 dell'illegittimita' costituzionale di  tutte  le  leggi-provvedimento
 (piu' volte ritenute compatibili dalla Corte costituzionale, vedi tra
 le  tante  la  sentenza  n.  63  del 24 febbraio 1995) ma delle leggi
 regionali, come quella in esame, che, per il contenuto e gli  effetti
 sostanziali, si presentano come autoapplicative in quanto individuano
 direttamente   una   determinata  e  limitata  parte  del  territorio
 disciplinandone  compiutamente  il  regime  giuridico  in  modo  piu'
 sfavorevole  per  il  titolare.  In  tal  modo  al proprietario, gia'
 destinatario  di  un   particolare   affidamento   conseguente   alla
 stipulazione  di  una  convenzione  urbanistica avente ad oggetto gli
 stessi  terreni,  viene  preclusa  ogni   possibilita'   di   tutela,
 contrariamente  a  quanto  previsto dalla stessa Corte costituzionale
 con la sentenza n. 513 del 5 maggio 1988 ove si precisa che la tutela
 giurisdizionale deve, comunque, ritenersi garantita in  relazione  ai
 successivi adempimenti urbanistici, nella specie inesistenti;
     2)  violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto,
 nella specie, la legge regionale, in definitiva, viene a bloccare  un
 procedimento  giurisdizionale  in  corso concernente l'impugnativa di
 atti amininistrativi,  con  un'evidente  interferenza  sull'attivita'
 degli organi giurisdizionali;
     3)  violazione  degli  artt.  3 e 97, 24 e 113 della Costituzione
 sotto  il  profilo  della  violazione  del   principio   del   giusto
 procedimento,  di  ragionevolezza  e  di  coerenza  del  procedimento
 legislativo.
   La legge regionale 29 aprile  1995,  n.  39,  infatti,  costituisce
 l'atto  terminale di un procedimento disciplinato dagli artt. 16, 17,
 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
   Quindi, l'approvazione da parte della  legge  regionale  del  piano
 territoriale  di  coordinamento  del  parco  naturale  in  parola  e'
 caratterizzato  da  un  procedimento  articolato  che   consente   la
 partecipazione  degli  enti  e  delle  istituzioni  interessate e dei
 privati  ("chiunque  vi  abbia  interesse").  Sostanzialmente   viene
 disciplinato  un  "giusto procedimento" sulla base di quanto ritenuto
 idoneo dal legislatore regionale.
   Tuttavia appare illogico e contraddittorio, da un lato prevedere un
 giusto     procedimento,   dall'altro   precludere   ogni   controllo
 giurisdizionale,      a      seguito      dell'approvazione     della
 legge-provvedimento,  in  ordine  al  rispetto  delle  procedure   di
 approvazione del parco previsto dallo stesso legislatore regionale.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  della  Lombardia, sede di
 Milano, sez. II, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 16, 17,  18,
 19  e  20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e della legge
 regionale della Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 con riferimento  agli
 artt. 3, 24, 42, 97, 101, comma secondo  e 113 della Costituzione;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina l'immediata sospensione del processo e la trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale  per  il giudizio sull'incidente di
 costituzionalita' come sopra sollevato;
   Dispone  che,  a  cura  della  segreteria,  copia  della   presente
 ordinanza  sia notificata alle parti del processo e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, al presidente della  giunta  regionale  della
 Lombardia  e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica
 e  al  Presidente della Camera dei deputati nonche' al presidente del
 consiglio regionale della Lombardia.
   Cosi' deciso in Milano il 14 novembre 1996.
                        Il presidente: Barbieri
                                         Il giudice est.: Di Benedetto
 97C0245