N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 settembre 1996

                                N. 118
  Ordinanza  emessa  il  24  settembre  1996 dal pretore di Padova nel
 procedimento penale a carico di Sula Bedri ed altro
 Immigrazione -  Straniero  extracomunitario  espulso  e  rientrato  o
    trattenutosi  nel  territorio  dello  Stato senza autorizzazione -
    Arresto - Convalida - Possibilita'  per  il  giudice  di  disporre
    l'applicazione  di  misure coercitive anche al di fuori dei limiti
    di pena di cui agli artt.   274  e  280  del  cod.  proc.  pen.  -
    Lamentata  introduzione di norme penali disposte con decreto-legge
    reiterato - Carenza dei  requisiti  di  necessita'  ed  urgenza  -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto a quanto previsto in ipotesi
    analoga (art.  7,  comma  12-sexies,  decreto-legge  n.  416/1989,
    convertito in legge n. 39/1990).
 (D.-L. 13 settembre 1996, n. 477, art. 7, commi 4 e 5).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 77).
(GU n.13 del 26-3-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza a seguito dello svolgimento
 dell'odierna udienza di convalida d'arresto a carico di  Sula  Bedri,
 nato  in Albania il 18 ottobre 1976, e Delui Alin, nato in Albania il
 19 agosto 1974, in relazione al reato di cui  all'art.  7,  comma  4,
 d.-l.  13  settembre  1996,  n. 477; sentite le parti, osserva quanto
 segue.
   Nei confronti di Sula Bedri, il prefetto di Padova in data 8 agosto
 1996 ha emesso  un  decreto  di  espulsione  (predisposto  in  lingua
 italiana,  inglese  e  francese), regolarmente notificato. Decorso il
 termine di 15 giorni di cui all'art. 7 comma.  7  d.-l.  30  dicembre
 1989  n.    416,    convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, Sula,
 nuovamente rintracciato in Padova il 26  agosto  1996  (come  risulta
 dalla  relazione svolta dall'ispettore che ha proceduto all'arresto),
 e' stato quindi accompagnato alla frontiera marittima di  Trieste  il
 giorno successivo ed imbarcato verso Durazzo.
   Quanto  al  Deliu,  egli  ha  ricevuto  la  notifica del decreto di
 espulsione  datato  8  febbraio  1995,  in  pari  data,  non  vi   ha
 ottemperato  entro  il  termine  di 15 giorni (come risulta anche dal
 fattto che in data 10 aprile 1995 egli fu tratto in  arresto  per  il
 delitto  di  rissa  aggravata  sempre  avanti questo pretore); ha poi
 lasciato spontaneamente il paese (come dall'indagato ammesso, durante
 il suo interrogatorio odierno) lo scorso  anno,  dalla  frontiera  di
 Trieste.  I  due  prevenuti,  nuovamente rintracciati in Padova il 23
 settembre 1996, sono stati dunque arrestati ieri alle ore  19,20  per
 violazione  della  norma di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge n.
 477/1996.
   Va  altresi' rilevato, attesa la previsione di arresto facoltativo,
 che,  di  per  se',  l'atto  e'  stato  compiuto   certamente   nella
 sussistenza dei presuposti di fatto: invero, i due cittadini albanesi
 ben   possono   dirsi,  ai  sensi  dell'art.  381  comma  4,  c.p.p.,
 pericolosi: entrambi,  come  accertato  a  mezzo  degli  accertamenti
 fotodattiloscopici, hanno fornito, nel passato, numerosi e differenti
 nominativi,  al  fine  di sottrarsi ad una precisa identificazione da
 parte delle forze di  p.g.;  il  Sula  risulta  gia'  condannato  per
 delitti  contro  il  patrimonio,  in  materia di armi, e a suo carico
 pendono procedimenti per analoghi fatti e  per  occupazione  abusiva;
 Deliu, dal canto suo, oltre a procedimenti pendenti (come risulta dai
 tabulati forniti dalla p.g.) e' stato, come accennato, condannato per
 rissa  aggravata, ed e' gravato da precedenti penali per sfruttamento
 della prostituzione, armi, falso e rissa.
   Entrambi sono senza fissa dimora e non svolgono  stabile  attivita'
 lavorativa.  E tuttavia entrambi hanno chiaramente manifestato (anche
 durante l'interrogatorio in sede di convalida  d'arresto)  la  chiara
 preferenza  per  l'Italia, piuttosto che per il paese d'origine, come
 e' d'altro canto manifesto per il semplice fatto  che  i  due  furono
 destinatari,  oltre  all'ultimo,  di  plurimi e precedenti decreti di
 espulsione, emessi da varie autorita' del  territorio  nazionale  mai
 rispettati.
   Dunque,  sulla  scorta  delle  norme di legge in vigore, la p.g. ha
 certamente proceduto ad un arresto nel pieno rispetto dei presupposti
 di fatto  e  diritto;  e  non  rilevano  pertanto  le  argomentazioni
 difensive  in  base alle quali i due cittadini albanesi non sarebbero
 stati in grado di  comprendere  il  contenuto  del  provvedimento  di
 espulsione,   dato   che  entrambi  hanno  dato  prova  di  conoscere
 perfettamente la lingua italiana, e considerato che comunque  avevano
 certamente   lasciato   il   Paese   (l'uno   coattivamente,  l'altro
 spontaneamente)  una   volta   raggiunti   dall'ultimo,   in   ordine
 cronologico, decreto di espulsione.
    Pertanto, si imporrebbe con certezza la convalida dell'arresto.
    Tuttavia,  va  osservato  che  il  p.m.  ha sollevato questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 7, nei  suoi  commi  4  e  5,
 decreto-legge  n.    477/1996,  per  violazione  dell'art.  77  della
 Costituzione.
   La questione e' rilevante, in quanto, alla  luce  di  quanto  sopra
 evidenzato,  ove  non  si  ponesse l'accento sulla legittimita' della
 norma,  la   sua   vigenza   imporrebbe   certamente   la   convalida
 dell'arresto;  e  consentirebbe  l'adozione  di  una misura cautelare
 personale a carico dei prevenuti.
   Essa deve dunque essere esaminata, per appurarne la  non  manifesta
 infondatezza.  In  particolare,  il p.m., come e' dato desumere anche
 dalle note scritte ed allegate al  fascicolo,  ritiene  che  gia'  in
 precedena,  in particolare con il d.-l. 13 aprile 1993, n. 107, l'uso
 della  decretazione   d'urgenza   ha   manifestato   tutta   la   sua
 inadeguatezza  (in allora peraltro con la sanzione all'inottemperanza
 da parte del cittadino extracomunitario del decreto  di  espulsione),
 configurando   un   reato   "effimero",  poi  rapidamente  cancellato
 dall'ordinamento,  la  cui  transitoria  vigenza  tuttavia   implico'
 numerosissimi  arresti,  e  sentenze,  poi  revocate  a seguito della
 mancata conversione del decreto.
   Nonostante  tali  esperienze,  in  questa  materia  il  ricorso  al
 decreto-legge ha trovato spazio  tale  da  consentire  che  la  norma
 attualmente in esame sia di fatto stata introdotta nell'ordinamento a
 partire  dal  d.-l. 18 novembre 1995, n. 489 (in particolare all'art.
 7-septies,  comma  4),  e  successivamente  mantenuta  in   tutti   i
 decreti-legge, nn.  22, 132, 269, 376 del 1996, non convertiti.
   Ha  ulteriormente  rilevato il p.m. che con la recente ordinanza n.
 197/1996, la Corte costituzionale  ha gia' dubitato, "in riferirnento
 all'art.   77   Cost.,   della   legittimita'   costituzionale    del
 decreto-legge   n.   269/1996,   in   quanto   lo   stesso,  mediante
 reiterazione, ha rinnovato l'efficacia di norme  decadute  a  seguito
 della   mancata   conversione,   nel   termine  fissato  dalla  norma
 costituzionale, di un precedente decreto-legge che le prevedeva";  ha
 osservato   il   p.m.   che,   pertanto,   ancor  piu'  manifesta  e'
 l'illegittimita' dell'art. 7, commi 4 e  5,  frutto  di  un'ulteriore
 reiterazione,  nonostante  la  sostanziale  censura della Corte delle
 leggi (la quale, va  precisato,  ha  disposto  la  trattazione  della
 questione a giudizi riuniti, non ancora conclusa). La difesa
  e' associata alle argomentazioni del p.m.
   Ritiene  questo  pretore  che  la  questione non sia manifestamente
 infondata.
   Il ricorso alla decretazione d'urgenza, nei piu'  svariati  settori
 dell'ordinamento,   e'   ormai   un   fenomeno   tanto   noto  quanto
 destabilizzante,  ove  si  valutino  gli  effetti  che   l'incertezza
 normativa conseguente comporta.
   In  concreto,  i  plurimi decreti-legge in materia di immigrazione,
 lungi dal risolvere un problema la cui urgenza avrebbe costituito  il
 presupposto  della  loro  adozione,  hanno  per  contro  prodotto una
 vistosa incertezza operativa.
   Si consideri il fatto, ad esempio, che con l'adozione del d.-l.  16
 luglio 1996 n. 376, sono state  del  tutto  soppresse  le  norme  che
 avevano  introdotto  l'espulsione  come  misura  di  sicurezza e come
 misura di prevenzione.
   Va posto l'accento in primo luogo,  sul  fatto  che,  come  codesta
 Corte ha precisato anche con la sentenza n. 330/1996, ad essa compete
 la  valutazione preliminare dell'esistenza dei presupposti necessita'
 e di urgenza, di cui all'art. 77 Cost.
   L'evidente mancanza di tali presupposti implica l'accertamento  che
 il Governo ha adottato il decreto-legge al di fuori dell'ambito delle
 possibilita'   applicative   costituzionahnente   previste   per   il
 decreto-legge (cfr. sentenza Corte  costituzionale n. 29/1995).
   Ad avviso di chi scrive, il fatto stesso che i decreti-legge  siano
 stati  reiterati  per quasi un anno, peraltro in parte modificati, in
 parte   immutati,   cosi'      configurando   un   quadro   normativo
 contraddittorio  e  fluttuante,  a  fronte di una situazione di fatto
 (qual e' quella del fenomeno dell'immigrazione) non  risolta,  ebbene
 tutto cio' rende evidente che la ragione posta alla base non solo del
 primo   decreto-legge,   ma  di  tutti  i  successivi  decreti-legge,
 (l'ultimo dei quali e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  di
 otto  giorni  fa)  non  fosse  e  non sia, in conformita' all'art. 77
 Cost., un caso straordinario di necessita' ed urgenza.
   In particolare la norma di cui all'attuale art. 7, commi 4 e 5, del
 decreto-legge n. 477/1996 vige dunque dal novembre scorso, in assenza
 del vaglio parlamentare.
   Nella  citata  sentenza  n. 197/1996, gia' citata, codesta Corte ha
 precisato che il dubbio di legittimita' del precedente  decreto-legge
 n. 269/1996, in riferimento all'art. 77 Cost., veniva valutato "anche
 in  relazione  all'ambito  nel quale intervengono le norme impugnate,
 che disciplinando una particolare forma di espulsione dello straniero
 dal  territorio  dello  Stato,  attengono  alla  sfera  dei   diritti
 fondamentali  della  persona  e sono suscettibili di produrre effetti
 irreversibili in tale sfera".
    La norma  ora  impugnata  e'  certo  differente,  non  riguardando
 l'espulsione  come  misura  di  prevenzione  disposta  dal pretore su
 richiesta del p.m., di cui all'art.  7,  comma  3,  decreto-legge  n.
 489/1995  (che,  come  gia'  detto,  non  esiste  piu', per decadenza
 dell'ulimo decreto-legge che la prevedeva, n. 269/1996).
   Tuttavia  e'  certo  che  anche  l'art.  7,  commi  4  e   5,   del
 decreto-legge  attualmente  in  vigore attiene alla sfera dei diritti
 fondamentali della persona (la  liberta'),  tanto  da  rendere  certo
 vistosa la violazione denunciata, in riferimento all'art. 77 Cost.
   Appare  altresi'  necessario  evidenziare  un  ulteriore profilo di
 illegittimita' della norma per violazione dell'art.  3  della  Cost.,
 per  l'evidente  disparita'  di  trattamento  che si configura tra la
 fattispecie astratta descritta dall'art. 7, comma 4, decreto-legge n.
 477/1996  e  quella,  parimenti  in  vigore  nei  confronti  di   uno
 straniero, di cui all'art. 7, comma 12-sexies, d.-l. 30 dicembre 1989
 n.  416,  convertito  in  legge  n.  39/1990,  ove  si prevede la cd.
 espulsione a richiesta di parte.
   In tale ultimo caso lo straniero che, (condanato ad una  pena,  non
 sospesa,  non  superiore  a  tre  anni,  ovvero sottoposto a custodia
 cautelare), a sua richiesta  venga  espulso,  e  quindi  a  tal  fine
 liberato,  ove  non  osservi  le  prescrizioni  del  provvedimento di
 espulsione e' passibile di una  pena  da  sei  mesi  a  due  anni  di
 reclusione.
   Per  contro,  piu'  affittiva  (da sei mesi a tre anni ) risulta la
 pena irrogabile allo straniero che, essendo  stato  espulso,  rientri
 nel territorio dello Stato.
   Considerato  che  l'espulsione, a mente dell'art. 7, in particolare
 comma 3, della citata legge (cd. legge Martelli) puo' essere disposta
 anche nei confronti di chi non sia mai stato condannato o  sottoposto
 a  misura  cautelare, ne consegue che viene punita con maggior rigore
 la condotta di chi,  espulso,  rientri  nello  Stato,  rispetto  alla
 condotta  dello  straniero  che,  gia'  gravato  da  una  sentenza di
 condanna irrevocabile, a pena esecutiva,  sia  stato  espulso  a  sua
 richiesta,   cosi'   venendo   liberato,  ed  abbia  poi  violato  il
 provvedimento di espulsione, ponendo cosi' in essere un comportamento
 che appare manifestamente piu' grave.
   Per i sopra esposti motivi, ritenuta  la  questione  rilevante  nel
 presente  processo  e  non manifestamente infondata, vanno adottati i
 seguenti provvedimenti ordinatori.
   Consegue,   vista   la   sospensione   del    giudizio    che    va
 obbligatoriamente disposta, la liberazione degli arrestati.
   Infatti   e'   preclusa   l'adozione   di   qualsivoglia  ulteriore
 provvedimento cautelare personale, consentito solo ove consegua  alla
 convalida dell'arresto.
   Gli  imputati  debbono  pertanto essere liberati (vista l'efficacia
 temporanea dell'arresto di p.g.), se non detenuti per altra causa.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87 dichiara  rilevante
 nel  presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  commi  4  e   5,   del
 decreto-legge  n.  477/1996, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 77
 della costituzione, in quanto  norma  inserita  in  un  decreto-legge
 adottato  al  di  fuori  dei  casi  straordinari  di  necessita' e di
 urgenza; ed in quanto norma in violazione del principio della parita'
 di trattamento, rispetto  a  quanto  previsto  dall'art.  7,    comma
 12-sexies,    del  decreto-legge  n.  416/1989 convertito in legge n.
 39/1990;
   Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina  la  notifica  della  presente  ordinanza  al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la sua  comunicazione  ai  Presidenti  delle
 Camere;
   Dispone l'immediata liberazione degli arrestati se non detenuti per
 altra  causa;
   Letta in udienza, alla presenza delle parti.
     Padova, addi' 24 settembre 1996
                          Il pretore: Fortuna
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