N. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 1996
N. 125 Ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Modina Michele Reati e pene - Reati previdenziali - Omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro - Possibilita' di provvedere alla regolarizzazione contributiva al fine di estinguere il reato - Esclusione per il soggetto che abbia perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente (a causa di fallimento, avvicendamento nelle cariche sociali, liquidazione della societa') - Irragionevolezza - Lesione del principio della personalita' della responsabilita' penale. (D.-L. 24 settembre 1996, n. 499, art. 3). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.13 del 26-3-1997 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dibattimentale del 18 ottobre 1996, osserva quanto segue. Modina Michele e' stato citato a giudizio dal g.i.p. in seguito a tempestiva opposizione avverso il decreto penale emesso il 17 dicembre 1994 di condanna alla sanzione di L. 700.000 di multa (sostitutiva ex art. 53 legge n. 689/1981 della pena di venti giorni di reclusione e L. 200.000 di multa), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative al marzo 1993. Dopo numerosi rinvii in pendenza del termine per la regolarizzazione contributiva, la difesa all'udienza del 19 settembre 1996 produceva attestazione proveniente dall'INPS dell'avvenuto pagamento in data 28 giugno 1996 dei contributi omessi pari a L. 142.610. Il difensore dichiarava inoltre che l'INPS si era rifiutata di ricevere le somme accessorie richieste per la regolarizzazione contributiva dell'odierno imputato, in quanto dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Bergamo in data 14 dicembre 1993, e che il curatore del relativo fallimento non riteneva opportuno effettuare il predetto versamento. La difesa dell'imputato eccepiva pertanto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (reiterato con i dd.-ll. 27 maggio 1996, n. 295, 27 maggio 1996, n. 295, 26 luglio 1996, n. 396 e 24 settembre 1996, n. 409) nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo (fallimento, avvicendamento nelle cariche sociali, liquidazione della societa'), abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica. La questione deve ritenersi non manifestamente infondata. E invero secondo la norma denunciata i soggetti sopra indicati non hanno la possibilita' di sanare le irregolarita' commesse quando potevano disporre liberamente del loro patrimonio ovvero rivestivano la carica di legali rappresentanti della societa' e pertanto non possono estinguere i reati connessi alle predette irregolarita'. Di qui il contrasto della normativa denunciata in primo luogo col principio della personalita' della responsabilita' penale sancito dall'art. 27, comma primo, della Costituzione, dal momento che la possibilita' di essere prosciolto da un reato viene a dipendere dalla libera determinazione di un terzo (curatore del fallimento, legale rappresentante della societa' subentrato all'imputato). Inoltre le norma denunciata appare in contrasto col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. poiche' determina una posizione deteriore per l'imputato fallito ovvero non piu' legale rappresentante di una societa' rispetto alla posizione dell'imputato in bonis o attualmente legale rappresentante. Tale disparita' di trattamento appare irragionevole perche' collegata a circostanze, quali il fallimento o la perdita della carica di legale rappresentante della societa', del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico. Si consideri, sotto il profilo dell'irragionevolezza della normativa denunciata, che in materia fiscale l'art. 57, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 413 consente di presentare la dichiarazione integrativa e di effettuare i relativi pagamenti anche a "coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente". Inoltre la questione di illegittimita' costituzionale che ci occupa appare rilevante ai fini della decisione che la norma denunciata non consente all'imputato di provvedere alla regolarizzazione contributiva col pagamento di una somma modestissima, estinguendo in tal modo il reato ascrittogli.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacita' patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il processo in corso, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Bergamo, addi' 8 novembre 1996 Il pretore: Gaballo 97C0256