N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 febbraio 1997

                                N. 128
  Ordinanza  emessa  il  4 febbraio 1997 dal tribunale di Camerino sul
 ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Anconetani Pacifico
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Previsto
    pagamento  dei  rimborsi in sei annualita' e mediante emissione di
    titoli di Stato - Estinzione dei giudizi  pendenti  alla  data  di
    entrata  in  vigore  della  normativa  impugnata  - Esclusione del
    pagamento  degli  interessi  e   della   rivalutazione   monetaria
    incidenza  sul  diritto  di  azione  in  giudizio e sulla garanzia
    previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182, 183 e 184).
 (Cost., artt. 3, 24 e 138 (recte: 38)).
(GU n.13 del 26-3-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Sciogliendo la riserva posta all'odierna udienza;
   Udito il relatore, esaminati gli atti e lette  le  deduzioni  delle
 parti, osserva:
     l'assunto  difensivo  dell'I.N.P.S.  circa l'applicabilita' della
 disciplina introdotta dall'art. 1, commi 181, 182, 183  e  184  della
 legge  n. 662/1996, anche sul presente procedimento appare certamente
 fondato, pacifico essendo che il trattamento invocato in  prime  cure
 dall'assicurato  trae spunto proprio dalla sentenza n. 495/1993 della
 Corte costituzionale;
     la  disciplina  ora  applicabile  ripete,  in  buona  parte,   le
 previsioni  dei  decreti-Iegge nn. 166 e 295 del 1996, non convertiti
 in legge, ed esibisce altresi' le medesime ragioni di dubbio, secondo
 i parametri costituzionali, gia' espressi  a  proposito  dei  decreti
 menzionati;
     invero,  e'  agevole  constatare  che  con  i  commi da 181 a 184
 dell'art.  1 della legge n. 662/1996 si e'  introdotto  un  peculiare
 meccanismo  di  attuazione  degli  effetti delle sentenze della Corte
 costituzionale nn. 495/1993 e  240/1994,  attraverso  una  disciplina
 anomala  del  rimborso  delle  somme  maturate, che verrebbe posto in
 essere mediante titoli del debito pubblico, con rateizzazione in  sei
 annualita',   senza   previsione   di  accessori,  e  infine  con  la
 declaratoria  officiosa  di  estinzione  dei  giudizi  pendenti,  cui
 consegue  la  compensazione  obbligatoria  delle  spese  di lite; non
 influenti direttamente sulla fattispecie  sono  altri  aspetti,  come
 quello inerente il pagamento ai superstiti solo se titolati alla data
 del 30 marzo 1996;
     da tale complesso di previsioni scaturisce, secondo il tribunale,
 un  serio sospetto di illegittimita' costituzionale, che si racchiude
 nei seguenti parametri:
      a) violazione  dell'art.  3  Cost.,  attesa  la  difformita'  di
 trattamento  che  si  verrebbe  a  creare  fra  categorie omogenee di
 assicurati, discriminati quanto alle modalita' di rimborso  (mediante
 titoli  del  debito pubblico), alla mancata previsione di interessi e
 rivalutazione, alla  forzosa  rateizzazione  del  rimborso  medesimo;
 situazione   tanto   piu'  grave  se  riferita  a  categorie  sociali
 particolarmente deboli: donde, sotto tal profilo, anche  la  sospetta
 violazione dell'art. 38 Cost.;
      b)  violazione  dello stesso art. 3 e dell'art. 24 Cost., atteso
 che attraverso il meccanismo  dell'estinzione  d'ufficio  i  soggetti
 contemplati  dalla norma denunciata subiscono un'evidente lesione del
 diritto all'accertamento giurisdizionale del loro credito, atteso che
 le  modalita'  di   rimborso   non   implicano   automaticamente   il
 riconoscimento  del diritto alla prestazione, ma di fatto rimettono a
 una fase amministrativa, dominata dagli enti previdenziali, tanto  la
 liquidazione  del  trattamento  quanto  il rimborso; cio' che implica
 anche violazione del  principio  di  eguaglianza  rispetto  ad  altre
 categorie di assicurati;
      c)  i medesimi parametri ben possono essere invocati a proposito
 della prevista misura di compensazione delle spese di  lite,  che  si
 risolve  in  un  irragionevole aggravio dell'assicurato, a cui carico
 resta, in definitiva, il costo per la rivendicazione di  una  pretesa
 ampiamente fondata sull'ordinamento, e che questo riconosce in via di
 principio  gia'  per  il  solo  fatto  della previsione di specifiche
 modalita' di rimborso;
    la questione, sollevata con riferimento agli  artt.  3,  24  e  38
 Cost.,  appare  non  manifestamente  infondata  per le ragioni teste'
 esposte, e certamente rilevante  attesa  la  sicura  incidenza  della
 normativa denunciata sul giudizio in corso;
     onde  la  sua  denuncia  ai  sensi  dell'art.  23  della legge n.
 87/1953, con le conseguenti misure di cui al dispositivo;
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e  seguenti  della  legge  n.  87/1953  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1, commi 181, 182, 183 e 184 della legge n.
 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 24 e 138  della  Costituzione,
 nei termini prospettati in parte motiva;
   Ordina  la  sospensione  del presente procedimento, assegnando alle
 parti il termine  massimo  previsto  dall'art.  297  del  c.p.c.  per
 l'istanza di prosecuzione;
   Ordina  alla  cancelleria  la  trasmissione  degli  atti alla Corte
 costituzionale dopo il perfezionamento della notificazione alle parti
 costituite e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  dopo  la
 comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Camerino, addi' 4 febbraio 1997
                         Il presidente: Alocchi
 97C0259