N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996

                                N. 134
  Ordinanza  emessa  il  14  novembre  1996  dalla  corte d'appello di
 Bologna nel procedimento penale a carico di Gagliani Caputo Cesare
 Processo penale - Riparazione per ingiusta detenzione  - Procedimento
    -  Termine  per  la  proposizione  della domanda - Decorrenza, con
    riguardo all'ipotesi dell'archiviazione, dalla  notifica  o  dalla
    conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'interessato -
    Omessa  previsione  -  Lesione  del principio di eguaglianza e del
    diritto alla tutela giurisdizionale.
 (C.P.P. 1988, art. 315, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.13 del 26-3-1997 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel   procedimento   di
 riparazione  dell'ingiusta  detenzione  promosso  da  Gagliani Caputo
 Cesare, nato a Ragusa il 16 novembre 1950.
   Il 18 ottobre 1993 il  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 tribunale  di  Bologna  ordino'  la  custodia cautelare in carcere di
 Gagliani Caputo Cesare, indagato per contrabbando ed  associazione  a
 delinquere ad esso finalizzata.
   Per  detto  ordine  il  Gagliani  Caputo  rimase  in carcere dal 20
 ottobre  al  13  novembre  1993  e   successivamente   agli   arresti
 domiciliari fino al 5 gennaio 1994.
   Il  13  ottobre  1994  il  giudice  per le indagini preliminari del
 tribunale di Parma, su richiesta del locale pubblico  ministero,  cui
 frattanto  quello  di Bologna aveva trasmesso gli atti per competenza
 territoriale,  emise  decreto  di   archiviazione   con   riferimento
 all'indagine  per  associazione  a  delinquere  a carico del Gagliani
 Caputo.
   Dopo detto decreto il  pubblico  ministero    presso  il  tribunale
 trasmise  gli  atti per competenza in ordine alla residua imputazione
 di contrabbando, punibile con la sola multa,  al  pubblico  ministero
 presso la pretura di Parma.
   Su  richiesta  di  questo,  il  giudice per le indagini preliminari
 della pretura di Parma sollevo' conflitto negativo di competenza, per
 la cui risoluzione trasmise gli atti alla  Corte  di  cassazione,  la
 quale  dichiaro'  inammissibile il conflitto stesso con sentenza resa
 il 24 febbraio 1995.
   Il 15 luglio 1996 il Gagliani Caputo, al quale detta  sentenza  era
 stata  nofificata  l'11  maggio  1995,  ha  chiesto  a  questa  corte
 d'appello, a norma  dell'art.  314  c.p.p.,  la  riparazione  per  la
 detenzione  subita  dal  20  ottobre  1993  al 5 gennaio 1994, da lui
 ritenuta ingiusta, dato il decreto di archiviazione prima menzionato.
   L'avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero del tesoro ha
 eccepito  la  decadenza  del  Gagliani  Caputo   dal   diritto   alla
 riparazione per non avere egli osservato il termine di diciotto mesi,
 previsto dall'art. 315 c.p.p., decorrente dalla pronuncia del decreto
 di archiviazione.
   Il  Gagliani Caputo, a sua volta, ha eccepito l'incostituzionalita'
 del predetto articolo nella parte in cui prevede  la  decorrenza  del
 termine  di  diciotto  mesi,  da  esso stabilito a pena di decadenza,
 dalla pronuncia del decreto di archiviazione e non  dalla  conoscenza
 di questo da parte dell'interessato.
   La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante.
   Infatti,  se  il  termine  di  diciotto mesi previsto dall'art. 315
 c.p.p. e' iniziato a decorrere per il Gagliani Caputo dalla pronuncia
 del decreto di archiviazione, cioe' dal 13 ottobre 1994,  il  termine
 stesso  era  decorso  quando  egli,  il 15 luglio 1996, ha chiesto la
 riparazione.
   La  domanda  risulterebbe, invece, tempestiva ove lo stesso termine
 avesse decorrenza da  una  delle  notifiche  ricevute,  dal  medesimo
 Gagliani Caputo, relative al procedimento svoltosi davanti alla Corte
 di   cassazione  a  seguito  del  conflitto  negativo  di  competenza
 sollevato dal giudice per le indagini preliminari  della  pretura  di
 Parma,  notifiche  che  portavano a conoscenza del predetto, sia pure
 per implicito, il decreto di archiviazione  pronunciato  dal  giudice
 per  le  indagini  preliminari  del  tribunale di Parma (l'avviso per
 l'udienza, che la Corte di cassazione avrebbe tenuto il  24  febbraio
 1995,  fu  notificato  al  Gagliani  Caputo  il  2  febbraio 1995; la
 sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione nella predetta udienza
 gli fu notificata, come gia' ricordato, l'11 maggio 1995).
   Non risultano altri modi in cui il Gagliani Caputo abbia  avuto  in
 precedenza cognizione della pronuncia del decreto di archiviazione.
   La questione non e' manifestamente infondata.
   Il  primo  comma  dell'art.  315  c.p.p.  dispone:  "La  domanda di
 riparazione deve essere proposta, a pena di  inammissibilita',  entro
 diciotto  mesi  dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di
 condanna e'  divenuta  irrevocabile,  la  sentenza  di  non  luogo  a
 procedere   e'   divenuta   inoppugnabile   o   il  provvedimento  di
 archiviazione e' stato pronunciato".
   La norma e' chiarissima nel fissare la decorrenza  del  termine  di
 proposizione  della  domanda  di riparazione nel caso di pronuncia di
 decreto di archiviazione: il  termine  decorre  dalla  pronuncia  del
 provvedimento.
   Seppure   poco   serva,   si  puo'  aggiungere  che  non  risultano
 interpretazioni giurisprudenziali per le quali quella  chiarezza  sia
 solo apparente.
   La  Cassazione  in una sentenza del 18 giugno 1996, la n. 1261, non
 solo riafferma la categoricita' della previsione normativa  ma  anche
 aggiunge   che  agli  effetti  della  decorrenza  del  termine  dalla
 pronuncia del decreto di archiviazione non ha rilievo  il  fatto  che
 l'interessato non abbia saputo dell'esistenza del decreto stesso.
   Nella  sentenza,  come  a  trovare  nella  norma  un  fondamento di
 ragionevolezza, si dice pure che l'indagato ha il dovere di attivarsi
 per conoscere l'esito del procedimento.
   Su questo punto pare serva qualche riflessione.
   L'implicito presupposto dell'affermazione contenuta nella  predetta
 sentenza  e'  che  il sistema normativo non prevede alcun adempimento
 inteso a portare a conoscenza dell'interessato ne' la pronuncia di un
 decreto di archiviazione ne' qualche altro atto,  come  la  richiesta
 avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell' art. 408 c.p.p., che a
 tale pronuncia preluda.
   In  effetti non e' per niente anomalo che l'interessato non venga a
 conoscenza non solo della pronuncia di un decreto di archiviazione ma
 anche del fatto stesso che a suo carico  sia  pervenuta  al  pubblico
 ministero  una  notizia  di  reato,  dall'organo dell'accusa ritenuta
 infondata.
   Certo, ben diverso quanto alla conoscenza della notizia di reato  a
 suo  carico, e' il caso di chi sia sottoposto ad una misura cautelare
 detentiva, ma anche in questo frangente l'interessato, che  frattanto
 abbia riacquistato la liberta', se il procedimento si conclude con la
 pronuncia   di   un   decreto   di  archiviazione,  non  ha  di  cio'
 comunicazione, perche' una comunicazione a lui  non  e'  dalla  legge
 prevista.
   Cio'  lascia  perplessi, almeno sotto il profilo del rispetto di un
 dovere morale nei confronti di chi sia stato privato  della  liberta'
 per qualcosa che viene reputato, infine, inconsistente.
   Perplessita'  a  parte, resta comunque che il sistema normativo non
 prevede in nessun caso l'informazione  all'interessato  dell'avvenuta
 pronuncia di un decreto di archiviazione.
   La  Cassazione  dice  che  l'interessato,  se  ne  ha  motivo, deve
 attivarsi per sapere l'esito del procedimento.
   C'e'  da  chiedersi,  allora,  se  un  interessato  solerte   abbia
 infallibilmente la possibilita' di apprendere, anche tempestivamente,
 quell'esito.
   Una  conoscenza  non teorica della complessa, infinitamente varia e
 spesso imperfetta realta' giudiziaria lascia spazio a forti dubbi.
   L'interessato puo' richiedere informazioni a uffici di  cancelleria
 ma nulla garantisce che il personale addetto, per svista, per errore,
 per  indisponibilita'  degli atti, per difficolta' di interpretazione
 dell'esatta portata del provvedimento del giudice  o  per  incertezza
 sulla  ostensibilita'  del  provvedimento  -  come si sostiene essere
 avvenuto nel caso in  esame  a  causa  del  conflitto  di  competenza
 sollevato dal giudice per le indagini preliminari della pretura - non
 dia   informazioni   sbagliate  e  non  consenta  al  richiedente  la
 disponibilita' del provvedimento, in realta' esistente.
   L'oralita' dei rapporti con gli uffici di  cancelleria  non  lascia
 all'interessato alcuna prova del suo essersi attivato e del risultato
 ottenuto.
   Ma,  e  questo  merita  qualche attenzione, avesse pure egli quella
 prova, il termine  di  diciotto  mesi  (un  termine  cosi'  breve  e'
 piuttosto  anomalo  in  rapporto  alla decadenza dall'esercizio di un
 diritto) sarebbe, comunque, inesorabilmente decorso.
   Se  si  ha  chiaro  questo  quadro  di  riferimento,  si  manifesta
 l'irrazionale   compressione   del   diritto   alla  riparazione  per
 l'ingiusta detenzione, che la legge crea nel  caso  di  pronuncia  di
 decreto  di  archiviazione, e si manifesta che solo apparentemente il
 primo comma dell'art. 315 c.p.p. regola in maniera uguale casi che di
 uguale trattamento necessiterebbero.
   La disparita' di trattamento sta nel fatto che nel caso in  cui  il
 diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione si ricolleghi alla
 pronuncia  di  una  sentenza  il termine per farlo valere in giudizio
 decorre da un fatto,  l'irrevocabilita'  o  l'inoppuguabilita'  della
 sentenza,   di   cui   l'ordinamento  garantisce  all'interessato  la
 conoscenza, mentre, nel caso in cui quel diritto si ricolleghi ad  un
 decreto  di  archiviazione, lo stesso termine decorre da un fatto, la
 pronuncia del decreto stesso, la  cui  cognizione  e'  aleatoria  per
 l'interessato e non e' garantita neppure dalla sua sollecitudine.
   Nel  nel  caso  che  il  procedimento  si  concluda  con  sentenza,
 l'interessato  viene  necessariamente  a  conoscenza  -  per  notizia
 datagli  dagli uffici giudiziari - delle tappe attraverso le quali si
 perviene alla irrevocabilita'  o  inoppugnabilita'  della  decisione.
 Egli,  infatti, viene prima avvertito dell'udienza preliminare (se da
 questa si passa), poi della  data  dell'udienza  dibattimentale  (nel
 caso  che all'udienza preliminare non intervenga il proscioglimento),
 poi viene pubblicata la sentenza, che gli viene anche  notificata  se
 contumace, quindi egli viene a conoscenza, sempre mediante notifiche,
 dei  successivi  gradi, delle relative sentenze o eventualmente delle
 ordinanze di inammissibilita' dei mezzi di gravame proposti.
   In  definitiva,  il  sistema  di   notifiche   che   e'   garantito
 all'imputato,  a  pena  di  sanzioni  di  nullita'  (art. 178 e segg.
 c.p.p.),  fa  si'  che  questi  sia  messo  in  grado  di   conoscere
 tempestivamente  il momento in cui la decisione che fa nascere il suo
 diritto alla riparazione viene emessa e poi  diventa  irrevocabile  o
 inoppugnabile.
   Al  contrario,  nel  caso  che il giudice pronunci l'archiviazione,
 come gia' detto, nessuna  notifica  e'  prevista  per  l'interessato,
 tranne  che  nei casi - statisticamente meno frequenti - di contrasti
 sulla richiesta di archiviazione (art. 409 c.p.p.).
   In questo modo, il diritto alla riparazione nasce, e il termine per
 il suo esercizio inizia a decorrere,  ad  insaputa  dell'interessato.
 Inoltre,   per  quanto  sopra  si  e'  osservato  in  ordine  ai  non
 improbabili   disguidi,   oggi   possibili,    nella    comunicazione
 all'interessato  che  pure  si attivi, tale diritto resta in balia di
 fattori casuali, indipendenti dalla volonta' del suo titolare  ed  il
 suo esercizio diventa, per quest'ultimo, aleatorio.
   Cio'  appare  in  contrasto con norme della Costituzione. Cioe' con
 l'art. 24, commi 1 e 4, in quanto si lede la stessa  possibilita'  di
 far  valere  in  giudizio  il diritto alla riparazione per l'ingiusta
 detenzione, dal momento che si affida  tale  possibilita'  a  fattori
 aleatori, e con l'art. 3, in quanto appare del tutto irragionevole la
 disciplina  che  non  considera le peculiarita' del caso di pronuncia
 del decreto  di  archiviazione,  quali  emergono  dalle  osservazioni
 precedentemente  svolte  e  crea  un  trattamento  deteriore  ai fini
 dell'esercizio  del  diritto  alla  riparazione  per  chi  sia  stato
 destinatario di detto decreto.
   Per  ovviare  a tale disparita' di trattamento basterebbe eliminare
 dall'art. 315 c.p.p. la previsione che il termine per l'esercizio dei
 diritto decorra dalla pronuncia del provvedimento.
   La Corte costituzionale, nella pronuncia di parziale illegittimita'
 della norma, potrebbe aggiungere che essa e' illegittima nella  parte
 in cui non prevede che il termine decorra dalla notifica o altro modo
 di  conoscenza  della pronuncia del decreto di archiviazione ottenuta
 dall'interessato. Cosi' si eviterebbe anche l'inconveniente opposto a
 quello qui denunciato, vale a dire che - con l'incertezza sul dies  a
 quo  -  possa  non  operare  il  termine di diciotto mesi fissato per
 l'esercizio del diritto.
                               P. Q .M.
   Visti gli artt. 135 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per
 violazione  degli  artt.  3  e  24,  comma  primo  e   quarto   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 315, comma primo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che,  in
 caso  di  archiviazione, il termine di diciotto mesi (per proporre la
 domanda)  inizi   a   decorrere,   anziche'   dalla   pronuncia   del
 provvedimento,    dalla    notifica    del    provvedimento    stesso
 all'interessato che abbia sofferto custodia cautelare,  ovvero  dalla
 conoscenza    effettiva   dell'archiviazione   comunque   da   costui
 diversamente acquisita;
   Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina che la presente ordinanza  della  camera  di  consiglio  sia
 notificata  alle  parti, al pubblico ministero, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al  Presidente  della
 Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
     Bologna, addi' 14 novembre 1996
                       Il presidente: Terranova
                                             Il consigliere est: Candi
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