N. 106 ORDINANZA 7 - 18 aprile 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Magistrati  -  C.d.  indennita'  giudiziaria  -  Periodi  di  assenza
 obbligatoria per  maternita'  -  Esclusione  della  corresponsione  -
 Identica  questione  gia'  dichiarata  dalla  Corte  non  fondata con
 sentenza n. 407/1996  -  Giustificazione  nella  conservazione  dello
 stipendio  nella  sua  interezza  la  cui  misura  e' sufficiente per
 fronteggiare gli oneri della maternita'- Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).
 
(GU n.17 del 23-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma,
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27  (Provvidenze  per  il  personale
 della  magistratura),  promossi con n. 6 ordinanze emesse il 13 marzo
 1996 dal T.A.R. per il Lazio rispettivamente iscritte  ai  nn.  1252,
 1253,  1254,  1255,  1256  e  1257  del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  25  marzo  1997  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 13
 marzo 1996, ma pervenute alla  Corte  costituzionale  il  23  ottobre
 1996,  il  Tribunale  amministrativo  per  il Lazio, ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della  Costituzione,  questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge
 19  febbraio  1981,  n.  27  (Provvidenze  per  il  personale   della
 magistratura)  nella  parte  in  cui  esclude la corresponsione della
 speciale indennita' giudiziaria, dal  medesimo  istituita  durante  i
 periodi  di assenza obbligatoria per maternita', prevista dagli artt.
 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1024;
     che a parere del giudice a quo la  mancata  corresponsione  della
 predetta  indennita'  durante  i  periodi di assenza obbligatoria per
 maternita' si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione,
 poiche' la condizione femminile, vista  sotto  il  peculiare  profilo
 della   maternita',  diviene  presupposto  scriminante  nel  rapporto
 paritario uomo-donna laddove l'astensione dal servizio  sia  connessa
 ad un evento naturale esclusivamente proprio del sesso femminile; con
 l'art.  37 della Costituzione in quanto non sarebbe assicurata tutela
 alla lavoratrice-madre; con gli artt. 30  e  31  della  Costituzione,
 poiche'  l'astensione  obbligatoria  durante i primi tre mesi di vita
 del bambino non si esaurisce nella tutela della salute  della  madre,
 ma si estende alle esigenze di tutela del minore;
     che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
 infondata;
   Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  questioni  di  identico
 contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
     che questa Corte, con  sentenza  n.  407  del  1996,  pronunciata
 successivamente  alla  emissione  delle  ordinanze  di rimessione, ha
 dichiarato  non  fondata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sostanzialmente  identica,  rilevando  che  l'indennita'  in esame e'
 espressamente collegata  ai  particolari  "oneri"  che  i  magistrati
 "incontrano   nello  svolgimento  della  loro  attivita'",  la  quale
 comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti  temporali,  e
 che   la   corresponsione   della  stessa  e'  strettamente  connessa
 all'effettiva prestazione del servizio;
     che  con  riguardo  alla denunciata violazione dell'art. 37 della
 Costituzione questa Corte ha gia' avuto modo di  affermare  che  alla
 donna  magistrato, assente per maternita', vengono conservati - oltre
 che il posto e la sede - anche lo stipendio nella sua  interezza,  la
 cui  misura pare relativamente sufficiente per fronteggiare gli oneri
 della maternita', si' che deve essere escluso  il  contrasto  con  il
 parametro invocato;
     che  il richiamo agli artt. 30 e 31 della Costituzione non appare
 nel caso conferente, in quanto, come anche sostenuto  dall'Avvocatura
 dello  Stato,  gli obblighi di cui ai citati parametri costituzionali
 gravano su entrambi i coniugi  e  non  sono,  pertanto,  di  per  se'
 ricollegabili  alla  peculiare condizione della donna; tanto piu' che
 la tutela del minore non  esige  necessariamente  la  corresponsione,
 oltre   che   dello   stipendio,   anche  della  speciale  indennita'
 giudiziaria;
     che pertanto, non essendo stati prospettati ulteriori profili, la
 questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
   Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, primo comma,
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27  (Provvidenze  per  il  personale
 della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e
 37  della Costituzione, dal tribunale amministrativo per il Lazio con
 le ordinanze di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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