N. 106 ORDINANZA 7 - 18 aprile 1997
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Magistrati - C.d. indennita' giudiziaria - Periodi di assenza obbligatoria per maternita' - Esclusione della corresponsione - Identica questione gia' dichiarata dalla Corte non fondata con sentenza n. 407/1996 - Giustificazione nella conservazione dello stipendio nella sua interezza la cui misura e' sufficiente per fronteggiare gli oneri della maternita'- Manifesta infondatezza. (Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3, primo comma). (Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).(GU n.17 del 23-4-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 13 marzo 1996 dal T.A.R. per il Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 13 marzo 1996, ma pervenute alla Corte costituzionale il 23 ottobre 1996, il Tribunale amministrativo per il Lazio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura) nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennita' giudiziaria, dal medesimo istituita durante i periodi di assenza obbligatoria per maternita', prevista dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1024; che a parere del giudice a quo la mancata corresponsione della predetta indennita' durante i periodi di assenza obbligatoria per maternita' si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione, poiche' la condizione femminile, vista sotto il peculiare profilo della maternita', diviene presupposto scriminante nel rapporto paritario uomo-donna laddove l'astensione dal servizio sia connessa ad un evento naturale esclusivamente proprio del sesso femminile; con l'art. 37 della Costituzione in quanto non sarebbe assicurata tutela alla lavoratrice-madre; con gli artt. 30 e 31 della Costituzione, poiche' l'astensione obbligatoria durante i primi tre mesi di vita del bambino non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma si estende alle esigenze di tutela del minore; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente; che questa Corte, con sentenza n. 407 del 1996, pronunciata successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata questione di legittimita' costituzionale sostanzialmente identica, rilevando che l'indennita' in esame e' espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attivita'", la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali, e che la corresponsione della stessa e' strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio; che con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 37 della Costituzione questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che alla donna magistrato, assente per maternita', vengono conservati - oltre che il posto e la sede - anche lo stipendio nella sua interezza, la cui misura pare relativamente sufficiente per fronteggiare gli oneri della maternita', si' che deve essere escluso il contrasto con il parametro invocato; che il richiamo agli artt. 30 e 31 della Costituzione non appare nel caso conferente, in quanto, come anche sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, gli obblighi di cui ai citati parametri costituzionali gravano su entrambi i coniugi e non sono, pertanto, di per se' ricollegabili alla peculiare condizione della donna; tanto piu' che la tutela del minore non esige necessariamente la corresponsione, oltre che dello stipendio, anche della speciale indennita' giudiziaria; che pertanto, non essendo stati prospettati ulteriori profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo per il Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C0288