N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1996
N. 167 Ordinanza emessa il 9 novembre 1996 dalla commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto dall'ENEL s.p.a. - sede secondaria di Cagliari contro l'IPE s.r.l. - concessionaria del Servizio riscossione tributi per il comune di Sant'Antioco (Cagliari). Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la riderminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge delega n. 421 del 1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Lesione dei principi posti dalla legge di delega. (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2). (Cost., art. 76, comma primo; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).(GU n.15 del 9-4-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 942/1996 depositato il 4 giugno 1996 avverso accertamento n. 014065/95 contro l'IPE s.r.l. - Concessionaria per il servizio riscossione tributi del comune di S. Antioco con sede in via Barletta 73 - Margherita di sal, dall'Enel - societa' per azioni con nota deposito documenti per l'ufficio elettivamente domicialiata a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentata ed assistita dal commercialista dott. Vito Meloni. Premesso in fatto Con ricorso notificato il 28 maggio 1996 e depositato nella segreteria di questa commissione provinciale il 4 giugno successivo, l'Enel Societa' per azioni - sede secondaria di Cagliari ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio, notificato il 14 giugno 1996, con cui la IPE - Societa' a responsabilita' limitata, concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune di sant'Antioco, aveva accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Sant'Antioco, relativa all'anno 1995, determinandola in L. 20.900.000, oltre la soprattassa, gli interessi moratori e le spese di notifica, per un totolale di L. 35.754.000, al netto dell'arrotondamento e dell'importo gia' versato allo stesso titolo pari a L. 5.350.000. Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che determinavano i criteri per l'applicazione della tassa per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base la IPE aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiche' la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguanta rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassazione vigente, mentre invece le norme delegate non avevano rispettati i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio, non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, posto che, con riguardo, ad esempio, al comune di Sant'Antioco la tassa era aumentata per l'Enel di ben sei volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate nel 1994. L'Enel ha inoltre eccepito la illegittimita' del criterio di tassazione adottato dal comune di Sant'Antioco con apposita deliberazione del consiglio comunale in data 29 giugno 1995, in esecuzione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421 ed ha quindi chiesto comunque la disapplicazione del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con conseguente declaratoria di illegittimita' dell'accertamento ed annullamento dello stesso da parte della commissione tributaria provinciale. La IPE ha depositato l'11 luglio 1996 le proprie controdeduzioni, peraltro sottoscritte personalmente dal suo presidente, senza munirsi di assistenza tecnica di un difensore abilitato, pur trattandosi di controversia di gran lunga superiore al valore di L. 5.000.000 di imposta, per cui la costituzione in giudizio deve ritenersi non valida (art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992). Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso della quale e' comparso il solo rappresentante tecnico dell'Enel che ha insistito per l'accoglimento delle tesi e delle conclusioni esposte nel ricorso introduttivo. Osserva in diritto La questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel e' rilevante nella causa di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dalla societa' concessionaria per il servizio di riscossione dei tributi del comune di Sant'Antioco, con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato, che dovrebbe essere annullato. La questione resta rilevante, nonostante le conclusioni formulate in via principale dall'Enel in ordine alla richiesta di disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche dal comune di sant'Antioco, poiche' questa commissione non potrebbe disapplicare in via incidentale il regolamento di cui si tratta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, in tal modo facendo venire meno la disposizione secondaria applicata in sede di accertamento, posto che tale regolamento - come e' pacifico in causa - e' conforme alla legge delegata e cioe' alla norma primaria da cui trae fonte ed origine. E' invece la norma primaria e cioe' la legge delegata ad essere sospettata di illegittimita' costituzionale, per cui e' questa che deve essere valutata con riferimento alla conformita' alla Costituzione. In sostanza, poiche' si tratta di applicare una norma avente la sua fonte in un atto con valore di legge, il giudice deve valutare anzitutto la conformita' della norma primaria alla Costituzione e, sorgendo il dubbio ragionevole circa tale conformita'; rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre non gli e' consentito di decidere incidentalmente la questione di legittimita' costituzionale attraverso la disapplicazione del regolamento, lasciando in vita la norma primaria ritenuta incostituzionale. La questione e' altresi', ad avviso di questa commissione tributaria, non manifestamente infondata. Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della cd. TOSAP, doveva nella specie operare secondo le linee fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente.....; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi. Orbene il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui interessano, costituendo la base normativa da cui e' scaturito l'accertamento tributarioi impuugnato, di dividere i comuni in classi, di tenere conto del benefico economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. La circolare 25 marzo 1994 della Direzione centrale per la fiscalita' locale ha poi dettato, in base alla legge delega, i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega. Si tratta quindi di verificare se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per la occupazione del sottoscuolo o del soprassuolo, laddove non ha sicuramente rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato (il che e' un dato sicuro, posto che si e' attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente in modo astronomico, come appare di tutta evidenza attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche, che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per km.), si sia posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma della Costituzione. Sul punto non si e' formato alcun indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito e di legittimita', trattandosi di legge appena entrata in vigore e non pare in ogni caso che norma delegata, stante la sua chiarezza, lasci spazio all'interprete. Ritiene comunque questa commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e conduttore. Infatti anche la direttiva di cui al punto 3, relativa ai passi carrabili, e' integrativa del criterio di cui al punto 1, tanto e' vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha ritenuto applicabile la direttiva generale di cui al punto 1, con la integrazione del punto 3 (criteri certi per la tassa sui passi carrabili). Sotto tale profitto la questione non appare manifestamente infondata, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P .Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione agli atti della Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della commissione tributaria provinciale, il 9 novembre 1996. Il presidente estensore: Corradini 97C0293