N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1997

                                N. 173
  Ordinanza emessa il 17  gennaio  1997  dal  pretore  di  Urbino  sul
 ricorso proposto da Aluigi Bina contro l'INPS
 Previdenza  e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento
    dei rimborsi in sei annualita' e mediante emissioni di  titoli  di
    Stato  -  estinzione  dei giudizi pendenti alla data di entrata in
    vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di azione
    in  giudizio  e  sul  principio  della  tutela  giurisdizionale  -
    Interferenza sulle attribuzioni del potere giudiziario.
 (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).
 (Cost., artt. 24, 102 e 113).
(GU n.15 del 9-4-1997 )
                        IL CONSIGLIERE PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa di previdenza
 iscritta al n. 905 del RGAC per l'anno 1995, promossa da Aluigi  Bina
 rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Blasi e G. Falghera e dom.  in
 Urbino  studio  legale avv. Ambrosini, via Gasparini n. 1, ricorrente
 contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di  Pesaro
 rappresentato  e  difesa dagli avv.ti P. Augelletta e G. Maggio, dom.
 in  Pesaro,  via  Gramsci,  10,  convenuto,  in  punto   a   rimborsi
 conseguenti    all'applicazione    delle    sentenze    della   Corte
 costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994;
   Viste le eccezioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,
 commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   Premesso:
     che  l'art.  1, comma 181, legge n. 662/1996, prevede particolari
 modalita' di pagamento delle somme maturare fino al 31 dicembre  1995
 sui  trattamenti  pensionistici  erogati  dagli enti previdenziali in
 applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e
 240/1994;
      che il successivo comma 182, limita ai soli soggetti interessati
 e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione  di  reversibilita',
 il diritto al pagamento delle somme arretrate, di cui al comma 181;
     che  il successivo comma 183 dichiara estinti d'ufficio i giudizi
 pendenti, aventi ad oggetto le controversie relative  alle  questioni
 di cui ai commi 181 e 182, con compensazione delle spese;
     che  la  previsione di estinzione delle controversie pendenti non
 e'  limitata  alle  controversie   nelle   quali   l'Istituto   abbia
 riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente, ma e' estesa
 a  tutte le controversie aventi ad oggetto l'applicazione delle sopra
 citate sentenze della Corte costituzionale, ivi comprese  quelle,  in
 cui  l'Istituto,  costituendosi,  ha contestato, fondatamente o meno,
 con varie eccezioni,  l'applicabilita'  delle  normativa  conseguente
 alle sentenze stesse;
     che  la  dichiarazione di estinzione delle controversie pendenti,
 non assicura il pagamento delle somme spettanti in applicazione delle
 sentenze della Corte costituzionale, in  quanto  l'Istituto  potrebbe
 fondatamente o meno, rifiutare il pagamento;
     che  la  dichiarazione  di  estinzione dei procedimenti pendenti,
 impedisce  il  riconoscimento  in  via  giurisdizionale  del  diritto
 azionato,  ma  non  comporta l'accoglimento della domanda e l'obbligo
 dell'Istituto previdenziale di corrispondere al ricorrente  le  somme
 spettantegli  in applicazione delle citate sentenze e della normativa
 conseguente, condizioni, queste, che avrebbero escluso la lesione del
 diritto alla difesa, come statuito  dalla  Corte  costituzionale  con
 sentenza nn. 185/1981 e 103/1995;
   Ritenuto:
     che la disposizione contenuta nel comma 183 dell'art. 1, legge n.
 662/1996  sopprime  il  diritto alla tutela giurisdizionale, tanto in
 ordine al merito, quanto in ordine alla  pronuncia  accessoria  sulle
 spese  del  giudizio,  impedendo  l'esercizio  dell'azione volta alla
 tutela di posizioni soggettive,  che  si  assumono  riconosciute  con
 sentenze  della  Corte  costituzionale  e  rimettendo  alla decisione
 dell'Istituto l'accoglimento o la reiezione della domanda;
     che  il  contrasto della citata norma con gli artt. 24, 102 e 113
 della Costituzione, sotto i profili della soppressione  della  tutela
 giurisdizionale,  della  negazione  del  diritto  di  difesa  e della
 interferenza del potere legislativo  nelle  attribuzioni  del  potere
 giudiziario, non e' manifestamente infondato;
     che l'eccezione di illegittimita' costituzionale del comma 183 e'
 rilevante  della decisione, incidendo direttamente sulla possibilita'
 di entrare nel merito della domanda valutandone la fondatezza.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,  dichiara  rilevanti  e
 non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
 costituzionale del comma 183 dell'art.  1  della  legge  23  dicembre
 1996, n. 662;
   Dispone  che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla
 Corte  costituzionale,  siano  eseguite  notifica  dell'ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti
 delle due Camere;
   Sospende il presente giudizio, sino alla decisione della Corte.
     Urbino, addi' 17 gennaio 1997
                        Il cons. pretore: Sassi
 97C0299