N. 86 SENTENZA 25 marzo - 8 aprile 1997

 
 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Enti locali - Regione  Toscana  e  provincia  autonoma  di  Trento  -
 Competenze dei commissari del Governo in materia di sovraintendenza e
 di  coordinamento  -  Esclusione  dell'esercizio  di  un'attivita' di
 vigilanza  -  Funzioni  rientranti  in  una  generica  attivita'   di
 acquisizione  di  notizie  -  Difetto di interesse - Riferimento alla
 sentenza della Corte n. 342/1994 - Inammissibilita' - Spettanza  allo
 Stato   disciplinare   con   circolare  ministeriale  i  compiti  del
 commissario del Governo in alcune materie - Violazione della sfera di
 autonomia  degli  enti  con  imposizione  di oneri non previsti dalla
 legislazione vigente e eccedenti il dovere di lealta' - Non spettanza
 allo  Stato  disciplinare  con  circolare  i  compiti  delle  regioni
 conseguenti  all'esercizio delle funzioni delegate e stabilire con la
 medesima che le comunicazioni della provincia autonoma di  Trento  al
 Governo  siano effettuate di norma per il tramite del commissario del
 Governo - Non spettanza  allo  Stato  invitare  la  provincia  a  far
 pervenire  le  deliberazioni  assunte  nell'esercizio  delle funzioni
 amministrative delegate, nonche' le deliberazioni integrali attuative
 delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e  439  del
 21  settembre  1995  -  Annullamento in parte qua del punto 6.1 e del
 punto 3.3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli
 affari generali n. 22/1995 del 27 novembre 1995 nei  confronti  della
 provincia   autonoma   di   Trento  -  Annullamento  della  nota  del
 commissario del Governo per la provincia autonoma di  Trento  del  26
 febbraio 1996 prot. n. 310/Gab.
 
(GU n.16 del 16-4-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando    ANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi promossi con ricorso della Regione Toscana, notificato il
 29 febbraio 1996, depositato in cancelleria  il  7  marzo  1996,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  circolare  del
 Ministro per la funzione pubblica  e  gli  affari  regionali  del  27
 novembre  1995, n. 22/1995, concernente: "Funzioni di sovraintendenza
 e di coordinamento del  commissario  di  Governo",  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  del 17 gennaio 1996 (punti 1.8, terzo capoverso,
 3.2, primo capoverso, e secondo capoverso, ultima parte,  6.1,  primo
 capoverso,  e 6.2), e con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
 notificato il 22 marzo 1996, depositato in cancelleria  il  1  aprile
 1996,  per  conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito della stessa
 circolare  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
 regionali,  trasmessa  alla  Provincia  con nota della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1996, prot. n.  200,  pervenuta
 in  data  23  gennaio 1996 (punti 6.1, 3.3 e 3.7), ed a seguito della
 nota del commissario del Governo  del  26  febbraio  1996,  prot.  n.
 310/Gab., ed iscritti ai nn. 4 e 8 del registro conflitti 1996;
   Visti  gli  atti  di  costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1996  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Uditi gli avvocati Vito Vacchi per la Regione Toscana, Giandomenico
 Falcon  per  la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato
 Pier Luigi Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - La regione Toscana, con ricorso depositato il 7  marzo  1996,
 solleva  conflitto  di  attribuzione nei confronti del Presidente del
 Consiglio dei Ministri,  chiedendo  l'annullamento  di  alcuni  punti
 della  circolare  del  Ministro per la funzione pubblica e gli affari
 regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995, relativa alle funzioni  di
 sovraintendenza  e  di  coordinamento  del  commissario  del Governo,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  17  gennaio  1996,   per
 violazione  degli  artt.  5,  97,  117, 118 e 124 della Costituzione,
 quest'ultimo in riferimento all'art. 13,  comma  1,  della  legge  23
 agosto   1988,   n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
   La regione si duole, innanzitutto, del contenuto complessivo  della
 circolare  in  questione  che  risulterebbe propriamente normativo ed
 innovativo e non solo  esplicativo  della  normazione  vigente,  come
 vorrebbero le sue premesse.
   La  regione  contesta in particolare il punto 1.8, terzo capoverso,
 della circolare ministeriale,  secondo  cui,  ove  gli  argomenti  da
 trattarsi  nel  comitato  metropolitano  provinciale  della  pubblica
 amministrazione  interessino  l'ente  regione,  il  commissario   del
 Governo puo' convocare apposite conferenze o gruppi di lavoro. In tal
 modo,  ad avviso della ricorrente, si estenderebbero al coordinamento
 Stato-regione  gli  strumenti  commissariali  diretti,   invece,   al
 coordinamento delle amministrazioni statali periferiche.
   La  regione  censura  poi  il  punto  3.2,  primo  capoverso, della
 circolare, che, al fine della promozione della  leale  collaborazione
 tra  Stato  e  regione, affida al commissario il compito di "seguire"
 l'attivita'  istituzionale  degli  organi  regionali.   Tale   potere
 commissariale  sarebbe  delineato  in maniera del tutto indeterminata
 nei presupposti, nelle modalita' di svolgimento e nelle  conseguenze,
 cosi'  da  configurarsi  come  vera  e propria attivita' di vigilanza
 sulle amministrazioni regionali.
   Ad avviso della regione, anche l'ultima parte del secondo capoverso
 dello  stesso punto 3.2 della circolare sarebbe lesiva dell'autonomia
 regionale, allorche' dispone che  il  commissario  del  Governo  cura
 l'esecuzione  degli  atti  emanati  da un Ministro in sostituzione di
 organi  della  regione  rimasti  inattivi;  si   ammetterebbe   cosi'
 l'esercizio  in  via  generale  del potere sostitutivo da parte di un
 singolo Ministro anziche' da parte del Governo.
   La regione Toscana contesta ancora il punto 6.1,  primo  capoverso,
 della  circolare  del  Ministro, che prevede l'invio mensile da parte
 delle  regioni  al  commissario  di  tutte   le   delibere   adottate
 nell'esercizio  delle funzioni amministrative delegate e di un elenco
 che contenga l'indicazione delle delibere sottoposte a  controllo  di
 legittimita'.  Tale previsione, oltre a porsi in contrasto con l'art.
 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  616 del 1977
 (Attuazione della delega di cui all'art.  1  della  legge  22  luglio
 1975,  n.  382),  violerebbe  i  principi  posti  dall'art.  97 della
 Costituzione, perche', secondo la regione ricorrente,  si  porrebbero
 oneri all'attivita' regionale non produttivi di particolari risultati
 in  termini  di  collaborazione,  atteso  che gli atti regionali sono
 pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.
   Infine, la regione Toscana censura il punto 6.2 della circolare la'
 dove dispone che  l'attuazione  di  essa  da  parte  dei  destinatari
 costituisce    parametro   di   valutazione   delle   responsabilita'
 dirigenziali, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del decreto legislativo
 n.  29  del   1993   (Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
 amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
 pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421); poiche' tra i destinatari della circolare  compaiono  anche  le
 regioni,  la norma potrebbe essere interpretata come diretta anche ad
 esse, con lesione delle loro attribuzioni in tema di ordinamento  del
 personale.
   2.  - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  per  sostenere  che  i  punti  1.8, 3.2 e 6.2 della circolare
 impugnata non sarebbero  volti  a  creare  obblighi  a  carico  delle
 regioni  e che il punto 6.1 non sarebbe in contrasto con l'art. 5 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 616  del  1977,  apparendo
 questa  ultima  norma preclusiva solo di richieste di trasmissione di
 singoli atti.
   3. - La provincia autonoma di Trento, con ricorso depositato  il  1
 aprile  1996,  solleva  conflitto  di  attribuzione nei confronti del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo  l'annullamento  dei
 punti  6.1,  3.3 e 3.7 della stessa circolare n. 22/1995 del Ministro
 per la funzione pubblica e gli affari regionali, nonche'  della  nota
 del  commissario  del  Governo  per  la  provincia  di  Trento del 26
 febbraio 1996, prot. n. 310/Gab., con la quale quest'ultimo, in  base
 al  punto  6.1  della  circolare,  chiede  alla  provincia  stessa le
 deliberazioni assunte nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative
 delegate,  con  particolare  riferimento  a  quelle  attuative  delle
 deleghe conferite con i decreti legislativi nn.  429  e  430  del  21
 settembre  1995  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale della
 regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative
 alle  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   in   materia   di
 comunicazioni   e   trasporti   e,  rispettivamente,  in  materia  di
 collocamento e avviamento al lavoro).
   La  provincia lamenta la violazione degli artt. 33 e 38 delle norme
 di attuazione dello statuto speciale, emanate con d.P.R. n. 49 del  1
 febbraio  1973  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di  Trento
 e  Bolzano  e  funzioni  regionali),  del  ruolo  istituzionale della
 provincia come delineato dall'intero statuto, dell'art. 13, comma  1,
 della  legge  n.  400  del  1988,  dei  principi generali sulle fonti
 normative e del principio di leale collaborazione.
   La Provincia autonoma, dopo aver contestato, in  via  generale,  il
 contenuto   innovativo   e   non  solo  esplicativo  della  circolare
 ministeriale,  per  cio'  che  concerne  il  punto  6.1,  rileva  che
 correttamente  esso salvaguarda la particolare posizione di regioni a
 statuto speciale e province autonome. Senonche' la  stessa  provincia
 rappresenta  che  il  commissario  del  Governo, come si e' detto, ha
 provveduto a richiederle le  deliberazioni  attuative  delle  deleghe
 conferitele  dallo  Stato; per la provincia di Trento dovrebbe valere
 invece la disciplina dell'art.  38 del decreto del  Presidente  della
 Repubblica  di  attuazione  dello  statuto  speciale  n. 49 del 1973,
 concordato  in  sede  di  commissione  paritetica,  che  dispone  una
 trasmissione periodica da parte dei presidenti delle Giunte regionali
 e   provinciali  al  commissario  del  Governo  di  un  elenco  delle
 deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate,  salva
 diversa statuizione effettuata dalle leggi con cui le funzioni stesse
 sono  delegate.  Risulterebbero  percio'  arbitrarie  sia  la nota di
 generale  richiesta  inoltrata  dal  commissario  del  Governo   alla
 provincia    ricorrente,   sia   la   richiesta   particolare   delle
 deliberazioni  integrali  delle  deleghe  conferite  con  i   decreti
 legislativi  nn.  429  e  430  del  1995,  che nulla disporrebbero in
 proposito.
   Quanto al punto 3.7, la ricorrente rileva che esso  stabilisce  che
 "in  attuazione  delle  vigenti  disposizioni,  la  funzione  di vice
 commissario del Governo e' attribuita dal  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri", in contrasto con quanto previsto specificamente per le
 Province  autonome  dall'art.  33  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica n. 49 del 1973 di attuazione dello statuto speciale.
   Infine, sul  punto  3.3  della  circolare  ministeriale,  il  quale
 dispone   che   "le  comunicazioni  della  regione  al  Governo  sono
 effettuate,  di  norma,  tramite  il  commissario  del  Governo",  la
 Provincia  lamenta  la  lesione delle proprie attribuzioni, in quanto
 esso istituirebbe nel  commissario  un  tramite  necessario  e  quasi
 gerarchico delle relazioni tra autonomie regionali e Stato.
   4.  - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  ribadendo gli intenti puramente esplicativi e non costitutivi
 di  vincoli  a  carico  delle  regioni  e  delle  province   autonome
 perseguiti dalla circolare del Ministro.
   L'Avvocatura  sottolinea  poi la disposizione di salvaguardia delle
 autonomie speciali presente nella circolare al punto 6.1.
   Per cio' che riguarda il punto 3.7, l'Avvocatura precisa  che  esso
 farebbe  seguito  a  quanto  disposto  in  tema  di  funzioni vicarie
 dall'art.  1, comma 1, del decreto-legge n. 37 del  1  febbraio  1996
 (Disposizioni  urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione
 dei commissariati del Governo).
   Quanto al punto 3.3, l'Avvocatura rileva, infine, che l'indicazione
 del  tramite  del  commissario  come  canale  da usare "di norma" nei
 rapporti tra le regioni e il Governo non comporterebbe un divieto  di
 rapporti diretti.
   5.  -  In  prossimita'  dell'udienza  hanno  depositato  memorie la
 provincia di Trento e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   La provincia di Trento  ribadisce  che  la  circolare  non  avrebbe
 contenuto   puramente   esplicativo,   ma  sarebbe  in  larga  misura
 innovativa;  la  prevista  clausola  di  salvaguardia  dell'autonomia
 speciale sarebbe oscura e tale da ledere il principio di certezza del
 diritto al punto da essere ignorata dal commissario del Governo; essa
 sottolinea  anche  che, in riferimento al punto 3.7, il decreto-legge
 n. 37 del 1996 e' ormai decaduto e che,  quanto  al  punto  3.3,  non
 esisterebbero  ragioni per le quali i rapporti tra regioni e province
 autonome e Governo debbano transitare per il commissario.
   6. - L'Avvocatura riafferma,  in  replica  al  solo  ricorso  della
 regione  Toscana,  come la circolare intendesse espressamente operare
 nel rispetto della normativa vigente,  senza  creare  ne'  modificare
 obblighi   per  le  regioni.  In  particolare,  il  punto  1.8  della
 circolare, non contemplerebbe alcuna  partecipazione  regionale  alle
 conferenze  o  ai  gruppi di lavoro ivi previsti; il punto 3.2, primo
 capoverso, non attribuirebbe compiti di vigilanza o controllo, mentre
 il secondo capoverso si riferirebbe solo a  procedimenti  sostitutivi
 affidati  a singoli Ministri da norme di legge. Il punto 6.2, infine,
 non riguarderebbe il personale regionale.
                        Considerato in diritto
   1. - Oggetto del presente giudizio per  conflitto  di  attribuzione
 sono  i  ricorsi  proposti nei confronti del Presidente del Consiglio
 dei Ministri dalla regione Toscana  e  dalla  provincia  autonoma  di
 Trento, in relazione ad alcuni punti della circolare del Ministro per
 la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  n.  22/1995 del 27
 novembre 1995, sulle funzioni di sovraintendenza e  di  coordinamento
 del  commissario del Governo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
 17 gennaio 1996.
   La regione Toscana, in particolare, con il ricorso notificato il 29
 febbraio 1996, censura i  punti  1.8,  terzo  capoverso,  3.2,  primo
 capoverso,   3.2,   secondo   capoverso,  ultima  parte,  6.1,  primo
 capoverso, e 6.2 di detta circolare, per violazione  degli  artt.  5,
 97,  117,  118  e 124 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento
 all'art.  13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   La provincia autonoma di Trento, alla quale la circolare  e'  stata
 comunicata  il  23  gennaio  1996, con ricorso notificato il 22 marzo
 1996, ne censura i punti 3.3, 3.7  e  6.1,  deducendo  la  violazione
 degli  artt. 33 e 38 delle norme di attuazione dello statuto speciale
 per la regione Trentino-Alto Adige, adottate con  d.P.R.  1  febbraio
 1973,  n.  49, dell'intero complesso delle disposizioni dello statuto
 speciale concernenti la sua posizione  istituzionale,  dell'art.  13,
 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del principio di leale
 collaborazione.  La  provincia  autonoma,  con  il  medesimo ricorso,
 impugna anche la nota del commissario del Governo  per  la  provincia
 del   26  febbraio  1996,  avente  ad  oggetto  "Delega  di  funzioni
 amministrative dallo Stato alla Provincia. Invio  delibere",  con  la
 quale,  in  base  al  punto  6.1  della circolare, il commissario del
 Governo chiede  l'invio  di  tutte  le  deliberazioni  assunte  dalla
 Provincia   stessa   nell'esercizio   delle  funzioni  amministrative
 delegate,  con  particolare  riferimento  a  quelle  attuative  delle
 deleghe conferite con i decreti legislativi nn.  429  e  430  del  21
 settembre 1995.
   Poiche'  i  ricorsi  hanno  ad  oggetto,  tra  l'altro, la medesima
 circolare ministeriale, i relativi giudizi possono essere  riuniti  e
 decisi con unica sentenza.
   2.  -  I  ricorsi  sono  tempestivi:  anche  quello della provincia
 autonoma di  Trento,  notificato  il  22  marzo  1996,  quando  erano
 trascorsi  oltre  sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare
 ministeriale sulla  Gazzetta  Ufficiale  (17  gennaio  1996),  e'  da
 ritenere  proposto tempestivamente poiche' si deve aver riguardo alla
 successiva  data  del  23  gennaio  1996  in  cui  e'   avvenuta   la
 comunicazione della circolare alla provincia.
   Ai  sensi  dell'art.  18,  comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
 1092 (T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla
 emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e sulle
 pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana),  le  circolari
 ministeriali  sono  pubblicate  sulla  Gazzetta Ufficiale solo quando
 questa forma di pubblicita' sia richiesta dal Ministro competente per
 ragioni di opportunita'; si tratta percio' di  pubblicita'  notiziale
 che  non  integra l'efficacia dell'atto e che non puo' essere assunta
 ai fini del decorso del termine per  l'impugnazione  da  parte  delle
 regioni (o delle province autonome) che ritengano di aver subi'to una
 lesione  della  propria  competenza.    In  mancanza di una specifica
 disposizione legislativa che  attribuisca  alla  pubblicazione  delle
 circolari  sulla  Gazzetta  Ufficiale  l'effetto  di  determinare una
 presunzione legale di conoscenza, le circolari stesse  devono  essere
 notificate o comunicate e solo da quel momento o da quello diverso in
 cui  la  regione  (o  la  provincia  autonoma)  ne  abbia avuto piena
 conoscenza, inizia a decorrere il termine previsto dall'art. 39 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la proposizione del conflitto. Non  a
 caso, del resto, il Ministro per la funzione pubblica ha nella specie
 espressamente   indicato,  quale  modalita'  di  comunicazione  della
 circolare alle regioni e alle province  autonome,  l'inoltro  per  il
 tramite del commissario del Governo.
   3.  -  Prima  di  esaminare nel merito le singole censure, conviene
 soffermarsi  brevemente  sugli  intendimenti  del  Ministro  per   la
 funzione  pubblica,  quali risultano dalle "premesse" della circolare
 oggetto del presente giudizio.
   In tali "premesse", e' dichiarato espressamente l'intento di  porre
 in  essere  un  atto  non  innovativo  ma meramente ricognitivo della
 normativa vigente in tema di attivita' e funzioni del commissario del
 Governo.  Dopo aver ricordato le due  direttive  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  11  ottobre 1993 e 3 marzo 1995, emanate ai
 sensi dell'art.  13, della legge n. 400 del 1988, nonche' il d.-l.  2
 ottobre   1995,   n.   412,   recante   disposizioni  per  l'ottimale
 funzionamento e organizzazione dei commissariati  del  Governo  (piu'
 volte reiterato, non convertito e oggi decaduto), il Ministro avverte
 che  "con  la  presente  circolare si intende richiamare l'attenzione
 sull'importanza del quadro normativo che si e' delineato  mediante  i
 citati  atti  normativi  e  sulla  rilevanza  delle competenze che ne
 discendono per i commissari del Governo".    Lo  scopo  perseguito  -
 soggiunge - e' quello di "sottolineare gli aspetti piu' significativi
 dei  compiti  attribuiti  ai  commissari del Governo e di individuare
 alcune  modalita'  organizzative e procedimentali comunque ricavabili
 dalla normativa vigente".
   Se  questa  e'  la  finalita'  dichiarata,  si  tratta  allora   di
 verificare  se  il  contenuto  della circolare, in relazione ai punti
 oggetto di impugnazione da parte delle ricorrenti,  tenga  fede  alle
 premesse,   ovvero  se  ne  discosti  innovando  illegittimamente  la
 disciplina vigente; con la precisazione che,  come  questa  Corte  ha
 gia'  affermato,  l'erroneita' della interpretazione contenuta in una
 circolare puo' essere denunciata in sede di conflitto di attribuzione
 solo se si traduca in una illegittima  interferenza  nella  sfera  di
 autonomia della regione (o della provincia autonoma) (sentenza n. 174
 del 1996).
   4.  -  La regione Toscana ritiene lesivo della propria autonomia il
 punto 1.8, terzo capoverso, della  circolare,  il  quale,  dopo  aver
 previsto  l'obbligo  di  reciproca  informazione  tra  commissari  di
 Governo  e  prefetti,  ai  fini   dell'esercizio   delle   rispettive
 attribuzioni,  e  dopo  aver  disposto  che l'ordine del giorno della
 riunione  del  comitato  metropolitano  provinciale  della   pubblica
 amministrazione   e   i   successivi  verbali  siano  tempestivamente
 comunicati al commissario del  Governo,  cosi'  stabilisce  al  terzo
 capoverso: "Ove gli argomenti trattati interessino l'ente regione, il
 commissario  del  Governo  puo' convocare apposita conferenza, ovvero
 idoneo gruppo di lavoro, ai sensi di quanto disposto ai punti sub 1.2
 e 1.3".  Nei  due  punti  richiamati  sono  previste  e  regolate  le
 conferenze che il commissario del Governo puo' convocare e presiedere
 (tra  i  rappresentanti  degli  uffici delle amministrazioni statali,
 anche ad ordinamento  autonomo,  decentrati  a  livello  regionale  o
 provinciale), di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri, di singoli Ministri o di titolari di uffici
 statali periferici, e, rispettivamente, gli appositi gruppi di lavoro
 che lo stesso  commissario  puo'  promuovere  per  l'elaborazione  di
 programmi  comuni  di  azione fra piu' uffici decentrati dello Stato,
 amministrazioni autonome  ed  enti  pubblici  strumentali,  allorche'
 l'adeguatezza  dell'azione  amministrativa  statale  e  l'esigenza di
 coordinare  questa  con  le  funzioni  amministrative  delle  regioni
 richieda  l'azione congiunta e coordinata delle amministrazioni dello
 Stato.
   Secondo la ricorrente, il punto 1.8 della  circolare  attribuirebbe
 al commissario del Governo la facolta' di promuovere il coordinamento
 tra  azione  statale  e  azione  regionale, laddove, come ha chiarito
 questa Corte nella sentenza n. 342 del 1994, tale coordinamento  deve
 essere perseguito d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
   La censura e' infondata.
   Contrariamente  a  quanto  suppone la ricorrente, le conferenze e i
 gruppi di lavoro di cui  parla  il  punto  1.8  della  circolare  non
 coinvolgono   le  amministrazioni  regionali,  ma  unicamente  uffici
 decentrati delle amministrazioni dello Stato, sicche' l'attivita'  di
 coordinamento che il commissario puo' promuovere riguarda solo questi
 ultimi.   Ne'   deve   indurre   in  errore  l'espressione,  peraltro
 tecnicamente impropria, "ente regione"  utilizzata  dalla  circolare;
 tale  espressione non identifica organi o funzioni regionali ai quali
 l'attivita' di coordinamento del commissario del Governo debba essere
 estesa, ma un ambito del territorio (quello regionale,  appunto)  che
 trascenda  la  competenza  del  singolo  Comitato  provinciale  e che
 coinvolga,  pertanto,  anche  le  competenze di altre amministrazioni
 statali decentrate.  Conformemente  alla  rubrica  del  punto  1,  le
 funzioni  del commissario del Governo qui regolate riguardano, tutte,
 la sovraintendenza sulle attivita' degli uffici  statali  decentrati;
 ne  risultano indenni sia le competenze delle regioni sia l'attivita'
 di coordinamento tra l'amministrazione  statale  e  l'amministrazione
 regionale  che,  secondo  quanto gia' affermato da questa Corte, deve
 essere promossa d'intesa con la regione interessata.
   5. - Del pari priva di  fondamento  e'  la  censura  rivolta  dalla
 regione  Toscana  nei confronti del punto 3.2, primo capoverso, della
 circolare ministeriale, nella parte in cui attribuisce al commissario
 del Governo il compito di  seguire  l'attivita'  istituzionale  degli
 organi  regionali.   Il contenuto di tale compito e' reso evidente al
 punto 3.1, che ne chiarisce le finalita': "Il commissario promuove la
 leale collaborazione tra  gli  uffici  dello  Stato  e  quelli  della
 regione  nell'ambito  delle  funzioni  amministrative  di  rispettiva
 competenza".
   Non si tratta, quindi, dell'esercizio di un'attivita' di vigilanza,
 seppure latamente intesa, ma della generica attivita' di acquisizione
 di notizie (senza la  quale  nessuna  collaborazione  leale  potrebbe
 essere  attuata) che, per quanto riguarda il commissario del Governo,
 ha la sua piu' specifica base legale nell'art. 13, comma  1,  lettera
 c)  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  a  mente  del quale il
 commissario  stesso  "cura  la  raccolta  delle  notizie  utili  allo
 svolgimento   delle   funzioni  degli  organi  statali  e  regionali,
 costituendo il tramite per  l'esecuzione  dell'obbligo  di  reciproca
 informazione nei rapporti con le autorita' regionali".
   6.  -  Neppure puo' essere accolta la censura della regione Toscana
 secondo cui il punto 3.2,  secondo  capoverso,  ultima  parte,  della
 circolare  -  che contempla il compito del commissario del Governo di
 curare l'esecuzione, oltre che delle deliberazioni del Consiglio  dei
 Ministri, degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi
 della  regione rimasti inattivi - introdurrebbe, illegittimamente, un
 generale potere sostitutivo in capo ai singoli Ministri.
   Si deve in primo luogo osservare  che  con  l'anzidetta  previsione
 viene  riprodotto  alla  lettera il paragrafo 1.3 della direttiva del
 Presidente del Consiglio dei Ministri  11  ottobre  1993,  sulla  cui
 "importanza"  la circolare, come risulta dalle sue premesse e come si
 e' gia' ricordato, intende "richiamare l'attenzione".
   Ne consegue che l'odierna impugnazione, prima ancora che infondata,
 e' su questo punto inammissibile per difetto di interesse, in  quanto
 rivolta  contro  una  previsione  meramente ricognitiva e priva della
 benche' minima innovativita'.
   Si puo' solo aggiungere, incidentalmente, che nei  termini  in  cui
 viene  prospettata  dalla  ricorrente,  la  censura e' manifestamente
 infondata anche nel merito.
   Questa Corte, nel pronunciarsi su  analoga  impugnazione  regionale
 indirizzata  contro  il  paragrafo  1.3 della citata direttiva, ne ha
 gia' negato il carattere  innovativo  (sentenza  n.  342  del  1994).
 L'argomento  con  il quale fu allora respinta l'ipotesi di violazione
 del principio di legalita'  sostanziale  e  procedurale,  vigente  in
 materia   di   poteri  sostitutivi,  fu  nel  senso  che  il  termine
 "esecuzione", che figurava nella  direttiva  e  che  oggi  nuovamente
 compare  nella circolare, indica attivita' meramente consequenziali a
 delibere del Consiglio dei Ministri e ad atti ministeriali, senza che
 al  commissario  venga riconosciuto un ruolo autonomo nell'ipotesi di
 inadempienza regionale. Tale argomento vale  a  maggior  ragione  nel
 caso  in  esame,  in  cui  la  ricorrente  assume  che  la  circolare
 attribuisca un generale potere sostitutivo ai singoli Ministri.  Solo
 la  legge  puo'  fondare  simili  poteri,  prevederne  gli  specifici
 presupposti e regolarne  le  modalita'  di  svolgimento,  sicche'  la
 circolare,  nel reiterare la previsione di compiti di pura esecuzione
 del commissario del Governo, non comporta alcun potere sostitutivo in
 capo ai Ministri che non sia gia' previsto  e  regolato  in  puntuali
 disposizioni legislative.
   7.  -  La provincia autonoma di Trento censura il punto 3.3, ultimo
 periodo, della circolare ministeriale, nel quale si afferma  che  "le
 comunicazioni  della  regione  al  Governo sono effettuate, di norma,
 tramite il commissario del Governo". La ricorrente  ritiene  lesa  la
 propria  autonomia,  poiche'  il  commissario  del Governo diverrebbe
 tramite necessario e quasi gerarchico nelle relazioni tra provincia e
 Governo, laddove i compiti dello stesso commissario sono disciplinati
 dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione.
   La censura e' fondata.
   Va innanzitutto chiarito che, anche se, nel punto 3.3, la circolare
 sembra riferirsi testualmente alle sole regioni,  e  non  anche  alle
 province  autonome,  la  sua  interpretazione  complessiva  induce  a
 ritenere  che  anche  le  province  autonome  siano  incluse  fra   i
 destinatari della prescrizione. Infatti, l'ultimo capoverso del punto
 6.1 richiama "l'osservanza delle proposizioni finali" della direttiva
 del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993. Questa, a sua volta, in
 un  apposito  paragrafo  intitolato,  appunto, "Proposizioni finali",
 stabilisce che, nelle regioni ad autonomia speciale e nelle  province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano, cio' che essa prevede "si applica
 per quanto non diversamente disposto dai rispettivi statuti  e  dalle
 relative  norme di attuazione". Ora, anche se lo statuto speciale per
 la regione Trentino-Alto  Adige  contiene  una  specifica  disciplina
 delle  funzioni del commissario del Governo presso la provincia (art.
 87), non vi e' in esso, ne' nelle sue  norme  di  attuazione,  alcuna
 disposizione  confliggente  con  le  modalita' di comunicazione dalla
 regione allo Stato che la circolare individua come "normali": queste,
 pertanto,  sono  dalla  circolare  richieste  anche   alle   province
 autonome.
   La direttiva del 1993, che compone il quadro normativo del quale la
 circolare  si  autoproclama  ricognitiva,  e' stata adottata ai sensi
 dell'art. 13, comma 1, della legge n. 400 del  1988  e  indubbiamente
 vincola anche il Ministro per la funzione pubblica; essa contempla al
 paragrafo  1.4 le comunicazioni del Governo alle regioni, ma non pone
 alcun  vincolo,  seppure  in  forma  attenuata   ("di   norma"),   ai
 comportamenti  delle  regioni,  e  di  riflesso,  in  forza delle sue
 "Proposizioni  finali",  delle  province  autonome,  in  ordine  alle
 comunicazioni  verso  lo  Stato.    La  circolare e', pertanto, sotto
 questo specifico profilo, innovativa, tradisce l'affermato  carattere
 ricognitivo  e  invade  la  sfera  di  attribuzioni  della  provincia
 autonoma: non puo' essere infatti consentito al Ministro adottare con
 circolare disposizioni integrative degli  statuti  speciali  o  delle
 relative  norme  di  attuazione,  contrastanti  con  le  direttive in
 materia  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  legittimate
 dall'art. 13 della legge n. 400 del 1988.
   8.  -  La provincia autonoma di Trento ritiene lesivo della propria
 autonomia anche il  punto  3.7,  terzo  capoverso,  della  circolare,
 secondo  il  quale  "in  attuazione  delle  vigenti  disposizioni  la
 funzione di vice commissario del Governo e' attribuita dal Presidente
 del Consiglio dei Ministri".
   Ad avviso della ricorrente, la previsione, se riferita  anche  alla
 provincia  autonoma,  contravverrebbe  all'art.  33  del  decreto del
 Presidente della Repubblica n.  49  del  1973  (contenente  norme  di
 attuazione  dello  statuto  speciale),  che  nel  caso  di  assenza o
 impedimento  del  titolare,  conferisce  le   funzioni   vicarie   al
 funzionario  di  qualifica  e  anzianita'  piu'  elevate, in servizio
 presso l'ufficio del commissario del Governo.
   La  censura,  peraltro   proposta   in   termini   dubitativi,   e'
 inammissibile.
   Il   rinvio   contenuto  nel  punto  6.1,  ultimo  capoverso,  alle
 "Proposizioni finali" della direttiva dell'11 ottobre 1993  rende  la
 circolare non applicabile alla provincia autonoma di Trento, e quindi
 non  lesiva delle attribuzioni di questa, nel caso in cui, come nella
 specie, lo statuto speciale o le norme di attuazione  contengano  una
 disciplina diversa.
   9.  -  Per analoghe ragioni deve essere dichiarata inammissibile la
 censura proposta dalla provincia autonoma di Trento contro  il  punto
 6.1  della  circolare,  che  impone  l'invio  mensile  da parte delle
 regioni al commissario del Governo  di  tutte  le  delibere  adottate
 nell'esercizio  delle  funzioni amministrative delegate, corredate da
 un elenco che contenga l'indicazione  delle  delibere  sottoposte  al
 controllo di legittimita' ai sensi del d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40
 (Revisione  dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle
 regioni), cosi' come modificato dal d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479.
   Sempre in virtu' del  richiamo  alle  "Proposizioni  finali"  della
 direttiva  11  ottobre  1993, l'anzidetta disposizione non si applica
 alla provincia autonoma di Trento dove vige la diversa disciplina  di
 cui all'art. 38 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica
 n.  49  del  1973, che dispone la trasmissione periodica da parte dei
 presidenti delle Giunte regionali e provinciali  al  commissario  del
 Governo   di   un   semplice   elenco  delle  deliberazioni  adottate
 nell'esercizio delle funzioni  delegate,  salvo  diversa  statuizione
 contenuta nelle leggi con cui le funzioni stesse vengono delegate.
   10.  -  E'  invece fondata la censura che contro il primo capoverso
 del punto 6.1 della circolare muove la regione  Toscana,  secondo  la
 quale l'imposizione di un invio mensile al commissario del Governo di
 tutte   le   deliberazioni  adottate  nell'esercizio  delle  funzioni
 amministrative statali  delegate,  e  di  un  elenco  delle  delibere
 sottoposte  a  controllo  di legittimita', violerebbe la sua sfera di
 autonomia, imponendole oneri non previsti dalla legislazione  vigente
 ed eccedenti il dovere di lealta'.
   In  effetti,  in  relazione  alle funzioni amministrative delegate,
 l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del  1977
 non impone affatto alle regioni l'onere di trasmettere tutti gli atti
 che  ne  siano  espressione,  ma  richiede al Governo di stabilire le
 categorie di atti di cui le  regioni  devono  dare  comunicazione  al
 commissario  del  Governo. Tanto basta ad affermare la illegittimita'
 di questo punto della circolare, che non si riferisce a categorie  di
 atti  previamente  identificate  dal  Governo, ma impone l'inoltro di
 tutte le deliberazioni adottate dalle  regioni  nell'esercizio  delle
 funzioni delegate.
   Ne'  potrebbe  ritenersi  che  la  circolare  abbia  natura di pura
 ricognizione di quanto gia' previsto nel corrispondente paragrafo 4.2
 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11  ottobre
 1993,   secondo   il   quale   il   commissario  del  Governo  riceve
 periodicamente  dai  competenti  organi  regionali  un  elenco  delle
 deliberazioni  adottate  nell'esercizio delle funzioni amministrative
 statali delegate (disposizione, questa, che non  aveva  a  suo  tempo
 formato  oggetto  di  specifica  impugnazione).   Nell'atto censurato
 dalla ricorrente la generica periodicita' dell'invio assume carattere
 mensile, e in luogo del semplice elenco si chiedono le deliberazioni:
 si tratta quindi, non gia' di una  ricognizione-esplicazione,  ma  di
 una  vera  e  propria  integrazione che, in quanto tendente a porre a
 carico della regione vincoli piu' gravosi di quelli  legislativamente
 previsti, non puo' essere consentita ad una circolare.
   Tale  conclusione non muterebbe nemmeno ove si considerasse l'invio
 di cui si discute come una puntualizzazione del  generale  dovere  di
 leale  collaborazione  alla  cui  osservanza  le regioni sono tenute.
 Tale dovere, infatti, non puo' giustificare la  trasformazione  delle
 circolari   ministeriali,  nei  rapporti  tra  Stato  e  regioni,  da
 strumento  di  mera  ricognizione  ed  esplicazione  di  disposizioni
 vigenti   in   atto   di   positiva   concretizzazione   di  principi
 costituzionali.
   11. - La regione Toscana si duole anche della previsione  contenuta
 nel  punto  6.2  della circolare, che configura come parametro per la
 valutazione della responsabilita' dirigenziale,  ai  sensi  dell'art.
 20, comma 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'attuazione puntuale
 della  circolare  stessa  da parte dei suoi destinatari e il coerente
 svolgimento  delle  attivita'  da  essa  previste.  Ad  avviso  della
 ricorrente, poiche' tra i destinatari della circolare compaiono anche
 le  regioni,  la previsione in questione potrebbe essere interpretata
 come diretta anche a queste ultime, in violazione delle  attribuzioni
 regionali in materia di ordinamento del personale.
   La censura non e' ammissibile.
   Il fatto che la circolare sia destinata anche alle regioni non puo'
 far  sorgere  dubbi  circa  l'oggetto  del  punto  6.2 e la sfera dei
 soggetti che in esso  sono  contemplati.  La  circolare  riguarda  le
 "funzioni  di  sovraintendenza e di coordinamento del commissario del
 Governo" e il personale  dirigenziale  considerato  non  puo'  essere
 altro che quello preposto agli uffici del commissario del Governo.
   12.  -  E'  fondato, infine, il conflitto di attribuzione sollevato
 dalla provincia autonoma di Trento contro la  nota  del  26  febbraio
 1996,  con  la quale il commissario del Governo chiede, in attuazione
 di quanto stabilito al punto 6.1 della circolare del Ministro per  la
 funzione  pubblica  27  novembre  1995,  l'invio  delle deliberazioni
 adottate  nell'esercizio  delle   funzioni   amministrative   statali
 delegate,  corredate  da un elenco contenente l'indicazione di quelle
 sottoposte a controllo di legittimita', nonche'  delle  deliberazioni
 integrali attuative delle deleghe conferite con i decreti legislativi
 del  21  settembre  1995,  nn.  429  e 430, in materia di trasporti e
 avviamento al lavoro.
   Come  si e' gia' affermato nel precedente punto 9, il paragrafo 6.1
 della circolare, al quale la nota si richiama, non  si  applica  alle
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano; ne' la richiesta puo'
 trovare la sua base legale nell'art. 38 del d.P.R. 1  febbraio  1973,
 n.  49, al quale pure il commissario fa riferimento, posto che questa
 disposizione delle norme di attuazione impone la trasmissione  di  un
 semplice elenco. I decreti legislativi del 21 settembre 1995, nn. 429
 e  430,  con  i  quali  sono  state  conferite  deleghe in materia di
 trasporti e di avviamento al lavoro, non  contengono  poi,  sul  tema
 delle  comunicazioni  al  commissario  del  Governo,  una  disciplina
 diversa da quella risultante dal  citato  art.  38  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 49 del 1973.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  inammissibile  il  conflitto  di
 attribuzione sollevato dalla  regione  Toscana  nei  confronti  della
 circolare  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
 regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995, in  riferimento  ai  punti
 3.2, secondo capoverso, ultima parte, e 6.2;
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
 provincia autonoma di Trento nei confronti della citata circolare del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali,  in
 riferimento ai punti 3.7 e 6.1;
   Dichiara che spetta allo Stato, e  per  esso  al  Ministro  per  la
 funzione  pubblica e gli affari regionali, disciplinare con circolare
 ministeriale concernente i compiti del commissario  del  Governo,  le
 materie  oggetto  dei  punti  1.8,  terzo  capoverso,  e  3.2,  primo
 capoverso, della circolare del Ministro per la  funzione  pubblica  e
 gli affari regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995;
   Dichiara  che  non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la
 funzione pubblica e gli affari regionali, disciplinare con  circolare
 i  compiti  delle  regioni  conseguenti  all'esercizio delle funzioni
 delegate, nei termini di cui al punto  6.1,  primo  capoverso,  della
 citata  circolare;  annulla  conseguentemente  il  punto  6.1,  primo
 capoverso, della circolare stessa;
   Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro  per  la
 funzione pubblica e gli affari regionali, stabilire con circolare che
 le  comunicazioni  della provincia autonoma di Trento al Governo sono
 effettuate, di norma, per il tramite  del  commissario  del  Governo;
 annulla  conseguentemente,  nei confronti della provincia autonoma di
 Trento, il punto 3.3 della circolare del  Ministro  per  la  funzione
 pubblica e gli affari regionali n. 22/1995 del 27 novembre 1995;
   Dichiara  che  non spetta allo Stato, e per esso al commissario del
 Governo per la provincia autonoma di Trento, invitare la provincia  a
 far  pervenire le deliberazioni assunte nell'esercizio delle funzioni
 amministrative delegate, nonche' le deliberazioni integrali attuative
 delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e  430  del
 21  settembre 1995;  annulla conseguentemente la nota del commissario
 del Governo per la provincia autonoma di Trento del 26 febbraio 1996,
 prot. n. 310/Gab.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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